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23.3624 · Mozione · 2023-06-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure vincolanti relative alle condizioni di utilizzo di erbicidi, in particolare il divieto di irrorazione su colture/piante a fiore e l’indicazione obbligatoria e ben visibile di queste restrizioni sugli imballaggi dei prodotti interessati. Il Consiglio federale prevede sanzioni in caso di violazioni da parte di produttori e utilizzatori e misure di compensazione per le perdite causate agli apicoltori qualora il prodotto alimentare (ad es. il miele) debba essere ritirato dalla vendita.

Begründung

Gli erbicidi, in particolare il glifosato, utilizzati in agricoltura, viticoltura, arboricoltura o a titolo privato direttamente sulle piante a fiore pongono numerosi problemi, in particolare per le api e altri impollinatori che si nutrono del nettare e del polline di questi fiori. I danni legati a questa pratica portano all’indebolimento degli insetti e alla contaminazione del miele.

Come dimostrano i casi documentati in Svizzera, gli erbicidi possono finire nel miele destinato al consumo umano. In adempimento del postulato della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura 15.4084, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha pubblicato un rapporto nel quale si dimostra che 15 mieli su 16 contenevano livelli molto bassi di residui di glifosato. Tuttavia, gli apicoltori hanno riscontrato diversi casi di contaminazione che superano i valori di 0,5 mg di glifosato per kg nella produzione convenzionale e 0,3 mg/kg nella produzione Bio-Suisse, Bio Bourgeon o Demeter in seguito all’irrorazione di glifosato sui prati di tarassaco in fiore. Questi prodotti sono stati quindi distrutti o declassificati dal marchio corrispondente.

Va ricordato che nel 2017 il glifosato è stato classificato come probabile cancerogeno dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), unico organo indipendente ad essersi espresso su questo prodotto. Sotto la pressione della lobby agricola e dell’industria chimica, gli organi europei si rifiutano ancora di considerarlo tale.

In risposta a una domanda di Apisuisse (l’associazione mantello delle società d’apicoltura svizzere) nel 2021, la direzione dell’Ufficio dell’agricoltura (UFAG) ha sottolineato che l’irrorazione di erbicidi sui prati in fiore in presenza di impollinatori è esclusa dalle buone pratiche agricole e, per di più, non rappresenta alcun interesse agronomico. Ad oggi, non è stato effettuato alcun controllo di queste buone pratiche. Inoltre, le iniziative promesse dall’UFAG per apporre raccomandazioni in tal senso sugli imballaggi dei prodotti in questione sono rimaste lettera morta.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) garantisce che i prodotti fitosanitari siano sufficientemente idonei e che, se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni, non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente (art. 1 cpv. 1 OPF). I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente si valutano nell’ambito della procedura d’omologazione dei prodotti fitosanitari. Se necessario, vengono stabilite condizioni e limitazioni d’uso e livelli massimi per i residui di prodotti fitosanitari nelle derrate alimentari, compreso il miele. Le prime garantiscono, tra l’altro, che non vi siano rischi inaccettabili per le api e gli altri impollinatori: ad esempio, sono previste condizioni e limitazioni d’uso relative alla dose e al tempo di applicazione e alla frequenza d’uso del prodotto fitosanitario (ad es. "Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura / Non utilizzare in presenza di api").

Le condizioni e le limitazioni d’uso devono essere riportate sull’etichetta dei prodotti fitosanitari (art. 55 cpv. 3, 56 cpv. 1 e allegato 11 n. 12 OPF) e devono essere rispettate durante l’uso (art. 61 OPF). Inoltre, non rientra nei principi di una buona pratica fitosanitaria irrorare le colture in fiore con erbicidi. Per proteggere le api non è necessario né un divieto generale dell’uso di erbicidi sui fiori né un adeguamento delle etichette. Si rende punibile chiunque utilizzi prodotti fitosanitari in modo non conforme alle disposizioni e alle limitazioni d’uso o contrario alle buone pratiche fitosanitarie (art. 173 cpv. 1 lett. i della legge sull’agricoltura [RS 910.1] e art. 60 cpv. 1 lett. d ed e della legge sulla protezione dell’ambiente [RS 814.01]). Poiché, secondo il Consiglio federale, non sono necessarie ulteriori limitazioni per proteggere i consumatori o le api e gli altri impollinatori, non sono nemmeno necessarie ulteriori disposizioni penali.

La responsabilità della Confederazione per i danni è disciplinata dalla legge sulla responsabilità (RS 170.32). L’utilizzatore dei prodotti fitosanitari risponde dei danni in base al diritto civile. Il Consiglio federale respinge una regolamentazione più estesa degli indennizzi per le perdite legate all’applicazione di prodotti fitosanitari, soprattutto se quest’ultima è stata eseguita correttamente.