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23.3628 · Interpellanza · 2023-06-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il decesso di Ambros Baumann il 30 dicembre 2007 ha posto fine al purtroppo noto procedimento penale, relativo a un caso di truffa fiscale su larga scala. È emerso che il finanziere basilese aveva aperto dei conti presso la banca Julius Bär e, mettendo in piedi un sistema cascata, aveva fatto perdere agli investitori ingannati oltre 70 milioni di franchi. Nel 2014, decine di clienti truffati avevano intentato un’azione contro la banca dinanzi alla giustizia ginevrina. Lo scorso dicembre, contrariamente alla giustizia cantonale, il Tribunale federale li ha respinti, ponendo apparentemente fine alla parte civile del caso. Detto questo, sembra che i reati perpetrati da Ambros Baumann non avrebbero mai potuto essere commessi senza utilizzare il sistema bancario. Data l’entità degli importi in gioco, è incomprensibile che i sistemi di sorveglianza imposti dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) non siano stati in grado di individuare prima le operazioni illecite.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.

- La FINMA ha condotto una verifica interna per stabilire il suo ruolo e il funzionamento della propria vigilanza nel quadro del caso Ambros Baumann?

- La FINMA ritiene che gli strumenti di vigilanza adottati siano sufficienti nel caso in questione?

- Che passi ha intrapreso la FINMA per evitare che una situazione simile si ripeta?

- La FINMA condivide la valutazione del Tribunale federale in merito alla responsabilità delle banche nel caso in questione?

- Quali sono le responsabilità della FINMA nel presente caso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel caso in esame la Commissione federale delle banche (CFB), in qualità di organismo che ha preceduto la FINMA, a partire dal febbraio 2008 e conformemente al suo mandato di vigilanza, ha indagato sul gruppo «Baumann» per attività illecite sul mercato finanziario, ha incaricato una persona di condurre un’inchiesta, ha accertato la violazione della legge sulle banche e ha aperto una procedura fallimentare ai sensi del diritto bancario nei confronti della successione di Ambros Baumann e delle sue ditte individuali. La commissione di vigilanza, che ha il compito di garantire il rispetto della «Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20)», ha inoltre ordinato alla banca titolare del conto di pagare una pena pecuniaria sulla base di un’autodenuncia.

2. La FINMA ha intrapreso la sua attività il 1° gennaio 2009. Tra l’altro, ha il mandato di monitorare e far rispettare le leggi sui mercati finanziari da parte dei titolari di licenza e di adottare provvedimenti contro società e persone che svolgono un’attività che richiede un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari senza possedere l’autorizzazione in questione. A tal fine, dispone degli strumenti previsti dalla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). Per quanto riguarda le attività illecite, secondo quanto a conoscenza del Consiglio federale questi strumenti si sono dimostrati validi a livello di sorveglianza e di applicazione.

3. La condotta commerciale degli assoggettati alla vigilanza è una delle attività prioritarie della FINMA nell’ambito dei suoi obiettivi strategici 2021–2024. Dall’entrata in vigore della legge sui servizi finanziari e della relativa ordinanza, il mandato di vigilanza della FINMA comprende ora il rispetto delle norme di comportamento per la protezione degli investitori presso il «point of sale» (punto vendita). Se la FINMA possiede indizi di una violazione, li esamina e adotta le misure necessarie per ripristinare il corretto stato delle cose. La FINMA interviene allo stesso modo contro le attività illecite: sulla base di indizi concreti può avviare indagini approfondite che, nel caso di sospetti fondati, possono portare a procedimenti di esecuzione forzata («enforcement») e a misure pertinenti. Le imprese che operano illecitamente vengono solitamente liquidate. Nei confronti delle persone fisiche può emettere un ordine di cessazione dell’attività, la cui inosservanza è sanzionata penalmente, e pubblicarlo. In generale, si può affermare che la FINMA esamina con coerenza gli indizi di possibili violazioni delle leggi sui mercati finanziari.

4. La sentenza è stata emessa sulla base del diritto civile e non a seguito di un procedimento della FINMA. In generale, si può affermare che la FINMA esamina in quale misura la prassi giudiziaria abbia un impatto sulla propria attività di vigilanza.

5. Le competenze della FINMA derivano dal mandato generale di cui al numero 2. Per quanto riguarda la responsabilità della CFB nel caso di specie, si rimanda al numero 1. Inoltre, va sottolineato che la FINMA non è competente per l’esecuzione di eventuali pretese di diritto civile nei confronti di istituti sottoposti a vigilanza o operanti illecitamente.