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23.3925 · Interpellanza · 2023-06-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L’articolo 30 della nostra legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) stabilisce i tre principi fondamentali dello smaltimento dei rifiuti: (1) prevenzione, (2) riciclaggio e (3) priorità dello smaltimento entro il territorio nazionale.

Al fine di concretizzare l’articolo 30 capoverso 3 LPAmb e garantire una certa autonomia nel trattamento dei rifiuti, l’esportazione di questi ultimi è soggetta a numerose restrizioni. Quella dei rifiuti urbani, ad esempio, dev’essere autorizzata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Secondo l’articolo 17 lettera c numero 1 OTRif (RS 814.610) l’UFAM autorizza l’esportazione di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese soltanto se lo smaltimento in Svizzera non è possibile o se ne è prevista l’esportazione nell’ambito di una cooperazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente.

Sono anni ormai che i rifiuti urbani e i rifiuti di composizione analoga di provenienza aziendale vengono smaltiti in Svizzera senza problemi. Attualmente, quindi, l’UFAM non può autorizzare l’esportazione di rifiuti urbani. Dalle statistiche doganali risulta tuttavia che la Svizzera esporta ogni anno svariate centinaia di migliaia di tonnellate di “rifiuti urbani” della voce di tariffa 3825.10. Le quantità esportate hanno avuto una vera e propria esplosione dal 2015, passando da 200 000 a oltre 800 000 tonnellate all’anno nel 2022. Con 842 476 tonnellate nel 2022, i “rifiuti urbani” rappresentano oltre il 4 per cento delle esportazioni totali della Svizzera. Il nostro Paese esporta una quantità di rifiuti urbani dieci volte superiore a quella dei formaggi.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Qual è la differenza tra i “rifiuti urbani” di cui alle statistiche doganali e i “rifiuti urbani” secondo il diritto ambientale?

2. Il Consiglio federale può spiegare cosa sono i “rifiuti urbani”? Può illustrare il concetto di “rifiuti urbani” sulla base di esempi documentati di controlli effettuati dall’Amministrazione doganale?

3. Il controllo sui “rifiuti urbani” esportati è garantito oppure dobbiamo temere che la Svizzera abusi dei Paesi confinanti utilizzandoli come discarica? Il Consiglio federale può ad esempio garantire che le 159 723 tonnellate di rifiuti urbani esportate in Italia nel 2022 siano state trattate nel Paese di destinazione conformemente alla legge e allo stato della tecnica?

Stellungnahme des Bundesrates

1) La voce di tariffa 3825.10 comprende i rifiuti urbani smaltiti da economie domestiche, hotel, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc. Comprende inoltre i rifiuti raccolti dalle strade e dai marciapiedi e i rifiuti edili e di demolizione.

Secondo l'articolo 3 lettera a dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600), i rifiuti urbani provengono dalle economie domestiche oppure da imprese con meno di 250 posti di lavoro, laddove la composizione in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative sia analoga ai rifiuti delle economie domestiche.

2) Una valutazione della designazione della merce delle dichiarazioni doganali degli ultimi 18 mesi recanti la voce di tariffa 3825.10 mostra che, nel caso delle esportazioni, si tratta per lo più di rifiuti edili come materiale di demolizione non separato, calcestruzzo di demolizione e asfalto di demolizione. I dati disponibili non permettono di presupporre l'esportazione di rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a OPSR.

3) Il controllo sull'esportazione dei rifiuti urbani è garantito. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) effettua controlli delle merci in funzione dei rischi e, nell'ambito di tali controlli, segnala all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dai 150 ai 250 casi sospetti all'anno. In circa la metà dei casi si tratta di esportazioni illegali di tipologie di rifiuti diverse (non solo rifiuti urbani), che vengono respinte in Svizzera.

Nel 2022, alla voce di tariffa 3825.10, sono stati esportati in Italia esclusivamente rifiuti edili (materiale di demolizione non separato, calcestruzzo di demolizione e asfalto di demolizione). Non si tratta di rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a OPSR.