23.4008 · Postulato · 2023-09-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di approfondire con un rapporto la creazione di una norma sui pentiti di mafia. Il rapporto deve contenere in particolare i seguenti elementi:
- un punto della situazione delle norme relative all’attenuazione della pena rispettivamente della protezione dei testimoni e degli imputati che collaborano con le autorità giudiziarie;
- un’analisi dei casi potenzialmente interessati;
- un confronto tra le soluzioni adottate in altri Paesi (in particolare in Italia);
- l’utilità dell’introduzione di una norma sui pentiti di mafia nella legislazione vigente.
Begründung
Ai fini di una lotta efficace, la collaborazione con le autorità estere è sicuramente il pilastro più importante dell’attività inquisitoria. Tuttavia, anche nuovi strumenti giuridici sul piano interno possono contribuire alla lotta.
In questo senso, con intervista sul Tages Anzeiger del 23 giugno 2023, il Procuratore generale della Confederazione Stefan Blättler ha nuovamente portato all’attenzione del dibattito pubblico la necessità di introdurre anche in Svizzera una norma sui pentiti di mafia, sul modello di altri Paesi, in quanto la presenza della criminalità organizzata sul territorio svizzero è sempre più importante ed è dunque necessario che il Ministero pubblico della Confederazione disponga di un ulteriore, efficace e utile strumento giuridico nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata.
L’Italia, paese che storicamente ha un’importante presenza della criminalità organizzata, ha introdotto una norma sui pentiti di mafia già nel 1991 su input del giudice antimafia Giovanni Falcone, il quale aveva capito l’importanza di tale strumento per l’autorità inquirente. Tale norma, che negli anni ha subito alcune modifiche senza però cambiamenti sostanziali, è tutt’ora in vigore ed è ritenuto uno degli strumenti più importanti per la lotta alla mafia. In questo contesto deve quindi essere esaminata la necessità di adeguare la legislazione vigente con una norma sui pentiti di mafia.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Di recente il Parlamento e il Consiglio federale hanno trattato a più riprese il tema di una normativa sui pentiti, ad esempio nel quadro dell’unificazione del diritto processuale penale (05.092) e nei dibattiti relativi alle mozioni 16.3735 (Janiak. Introduzione di una normativa sui pentiti) e 17.3264 (CAG-N. Estensione della cosiddetta piccola normativa sui pentiti ai membri di organizzazioni terroristiche). Quest’ultima mozione è stata attuata nel quadro del disegno che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, entrato in vigore il 1° luglio 2021 (RU 2021 360). Devono ora essere maturate esperienze nell’ambito di questa piccola normativa sui pentiti estesa.Consiglio federale e Parlamento hanno sempre respinto l’introduzione di una normativa che ricompensi con l’impunità un imputato, reo confesso, che fornisce informazioni alle autorità. Le riflessioni giuridiche dell’epoca restano valide.Una normativa sui pentiti sarebbe in contraddizione con il principio dell'uguaglianza giuridica e con lo spirito del diritto penale basato sulla colpa. Tali principi impediscono di giustificare il fatto di ricompensare con l’impunità una persona che ha commesso (e confessato) reati gravissimi soltanto perché fornisce informazioni alle autorità di perseguimento penale. Il mafioso pentito beneficerebbe di un trattamento di gran lunga più favorevole rispetto a un «normale» reo confesso. Nel primo caso la cooperazione con le autorità comporterebbe l’impunità, mentre nel secondo caso la confessione sarebbe semplicemente considerata nel quadro della commisurazione della pena.Una normativa sui pentiti aumenterebbe il rischio di sviamento della giustizia: ci si chiede come stabilire se le informazioni prospettate rispecchiano effettivamente i fatti. Sarebbe impossibile spiegare alla popolazione e soprattutto alle vittime della mafia come mai persone che hanno commesso od ordinato reati gravissimi (p. es. omicidi, tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione, gravi infrazioni alla legge sugli stupefacenti) possano ottenere l’impunità cooperando.Infine, acquisire informazioni assicurando l’impunità proprio a quelle persone che lo Stato dovrebbe in particolar modo tradurre in giustizia e giudicare in maniera equa equivarrebbe a capitolare dinanzi alla mafia. Il Consiglio federale non ritiene pertinente fare riferimento alla situazione italiana per decidere se introdurre anche in Svizzera una normativa sui pentiti. Il contesto svizzero differisce troppo dalle condizioni socioeconomiche e politiche in cui la mafia è nata e si è sviluppata in Italia. Il Consiglio federale non vede pertanto motivo di esaminare in maniera approfondita l’introduzione di una normativa sui pentiti nel diritto svizzero.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.