23.4012 · Interpellanza · 2023-09-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il previsto «trattato dell’OMS» (Regolamento sanitario internazionale [RSI]) ha profonde ripercussioni per la Svizzera. Dal dicembre del 2022, 96 Stati membri hanno sottoposto all’OMS circa 300 proposte di adeguamento. Per una democrazia diretta come la nostra, queste proposte sono particolarmente importanti. Occorre infatti impedire che i Cantoni e il Popolo, il sommo Sovrano, siano esclusi dalle decisioni con un semplice rinvio alle prescrizioni internazionali. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Che cosa ha fatto durante i negoziati affinché nel quadro del RSI fosse garantita una protezione efficace dei diritti fondamentali? Quale meccanismo di controllo e garanzia è previsto affinché in Svizzera i diritti fondamentali siano garantiti efficacemente anche in tempi di pandemia? Quale meccanismo di controllo e garanzia indipendente («Checks and Balances») è previsto nel RSI affinché in caso di pandemia la giustificazione del diritto di emergenza possa essere verificata il più presto possibile o regolarmente? Come garantisce che, in caso di pandemia, regimi d’emergenza ingiustificati possano essere revocati il più presto possibile e non danneggino il nostro Paese più a lungo di quanto strettamente necessario? Quale meccanismo di controllo e garanzia indipendente («Checks and Balances») è previsto nel RSI affinché possa essere verificato, secondo i casi, il più presto possibile o regolarmente il rapporto tra costi e benefici di raccomandazioni e direttive dell’OMS? Come garantisce che raccomandazioni o prescrizioni inutili, inaffidabili o dannose dell’OMS possano essere revocate rapidamente? Intende agire affinché l’OMS esegua una «after action review» e affinché le questioni fondamentali per il miglioramento della sua gestione delle pandemie siano studiate in maniera indipendente e critica e a breve distanza di tempo dai fatti (p. es. lockdown ingiustificati e limitazioni d’accesso in tutto il Paese; isolamento per centinaia di migliaia di cittadini sani; raccomandazioni di vaccinazione e pressione a vaccinarsi per tutta la popolazione sana)? Quale è stata la reale pericolosità della COVID-19, vale a dire: per quante persone il SARS-CoV-2 (e non malattie preesistenti conformemente alle direttive dell’OMS) è stato la causa primaria del decesso o del ricovero?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. In Svizzera, grazie alla Costituzione federale (RS 101) e al diritto internazionale, in particolare alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (RS 0.101), i diritti fondamentali sono tutelati sempre. Il nostro Paese non conclude trattati internazionali che possano violare questi diritti e anche nell’applicazione dei trattati i diritti fondamentali devono essere rispettati. In tempi normali come anche in tempi di pandemia, i presupposti per introdurre restrizioni dei diritti fondamentali sono disciplinati nella Costituzione federale, il cui articolo 36 prevede che tali restrizioni devono avere una base legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) ed essere intangibili nella loro essenza (cpv. 4). L’attuazione in conformità con i diritti fondamentali delle disposizioni direttamente applicabili dei trattati internazionali è soggetta al controllo dei tribunali svizzeri. 3. Il Regolamento sanitario internazionale (RSI [2005]; RS 0.818.103) prevede già un simile meccanismo grazie al ruolo esercitato dal Comitato di emergenza composto di esperti indipendenti nominati dal Direttore generale dell’OMS (art. 48 e 49 RSI). Tale Comitato fornisce al Direttore generale il proprio punto di vista sul fatto che un evento costituisca un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, emana raccomandazioni e decide in merito alla cessazione di tale emergenza. Inoltre, valuta regolarmente la situazione a livello internazionale. Gli esiti delle sue riunioni sono pubblicati sul sito Internet dell’OMS. Gli Stati membri mantengono però la loro sovranità per quanto riguarda la valutazione della propria situazione a livello nazionale.4. La determinazione di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell’OMS non implica automaticamente la dichiarazione di una situazione particolare nel nostro Paese: a tal fine è sempre necessaria una valutazione della situazione di pericolo in Svizzera. Il Consiglio federale procede a tale valutazione sulla base dei criteri previsti all’articolo 6 della legge sulle epidemie (RS 818.101), che definiscono quando è data una «situazione particolare». Per esempio, l’OMS aveva proclamato un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per il virus Zika; tuttavia, siccome questo virus non comportava un pericolo per la salute pubblica in Svizzera, non è stato necessario adottare misure nell’ambito di una «situazione particolare». 5. La questione dell’introduzione di un meccanismo di controllo del rapporto tra costi e benefici a livello mondiale non rientra nel mandato previsto dal RSI. Il Comitato di emergenza dell’OMS emana le sue raccomandazioni fondandosi sui dati scientifici disponibili. Peraltro, la commissione per la prevenzione, la preparazione e la risposta in caso di emergenza sanitaria del Consiglio esecutivo dell’OMS può occuparsi di tale questione. Gli Stati membri mantengono sempre la facoltà di determinare liberamente le opportune misure sanitarie da adottare sul loro territorio e quindi di valutare il rapporto tra costi e benefici in base alla situazione nazionale.6. Come già esposto, il Consiglio federale non è obbligato ad attuare le raccomandazioni dell’OMS e resta pertanto sovrano nella valutazione della situazione nazionale.7. L’«after action review» prevista dalle linee guida pubblicate dall’OMS il 31 agosto 2023 non è eseguita dall’OMS, bensì dai Paesi stessi. In Svizzera sono già state effettuate diverse valutazioni della gestione della crisi di COVID-19; in particolare, nell’ambito della gestione della pandemia di COVID-19, nell’estate del 2020 l’Ufficio federale della sanità pubblica ha commissionato a esperti esterni indipendenti la «valutazione della gestione di crisi COVID-19», incentrata sulle misure sanitarie e sulle loro conseguenze. I risultati sono stati pubblicati nell’aprile del 2022.8. I decessi dovuti alla COVID-19 hanno causato una notevole sovramortalità e un aumento della pressione sugli ospedali, in modo particolare nei reparti di cure intense. Tra il 2020 e il 2022 sono state dichiarate 64 195 ospedalizzazioni legate a infezioni da coronavirus, di cui 33 019 ricoveri motivati dalla COVID-19 (nel 24 % dei casi non è stato indicato alcun motivo, o il motivo era sconosciuto). Per gli anni dal 2020 al 2022, l’Ufficio federale di statistica ha registrato 21 959 decessi dovuti primariamente o secondariamente alla COVID-19. Per 19 295 di questi casi (87,9 %) la COVID-19 è stata indicata come causa principale di morte, mentre nei restanti 2664 casi (12,1 %) come malattia concomitante.