23.4019 · Interpellanza · 2023-09-20
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Attualmente tutti gli Svizzeri all'estero possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale, mentre alcuni Cantoni non prevedono questa possibilità per quanto riguarda il Consiglio degli Stati.
Chi vive oltrefrontiera ha il diritto di eleggere i membri della Camera alta nei Cantoni di ZH, BE, SZ, FR, SO, BS, BL, GR, AG, TI, GE, NE e JU, ma non in quelli di LU, UR, OW, NW, GL, ZG, SH, AR, AI, SG, TG, VD e VS.
Impedire agli Svizzeri all'estero di partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati significa concretamente limitare i loro diritti politici.
Conscia del fatto che l'elezione del Consiglio degli Stati è retta dal diritto cantonale, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Per quale ragione la metà dei Cantoni continua ad adottare questa regola particolare nei confronti degli Svizzeri all'estero?
Esistono motivi fondati per impedire agli Svizzeri all'estero di partecipare alle elezioni dei consiglieri agli Stati nei Cantoni in questione?
Come reagisce il Consiglio federale alle critiche esplicite sulle differenze tra le normative in materia di elezioni del Consiglio degli Stati espresse nel recente rapporto dell'OSCE/ODIHR («Needs Assessment Report»)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. A livello comunale e cantonale i Cantoni sono liberi di disciplinare l’esercizio dei diritti politici nel rispetto del diritto federale (art. 39 cpv. 1 della Costituzione federale; Cost., RS 101). L’articolo 150 capoverso 3 Cost. stabilisce esplicitamente che i Cantoni determinano la procedura d’elezione del Consiglio degli Stati. Secondo un principio generalmente valido i diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio, sebbene la Confederazione e i Cantoni possano prevedere eccezioni (art. 39 cpv. 2 Cost.). La Confederazione prevede una simile eccezione per il diritto di voto degli Svizzeri all’estero: anche se questi ultimi non hanno il domicilio in Svizzera, possono partecipare alle decisioni politiche in materia federale (art. 40 cpv. 2 Cost.). A livello federale gli Svizzeri all’estero godono pertanto degli stessi diritti politici concessi agli Svizzeri domiciliati in Svizzera (art. 16 della legge sugli Svizzeri all’estero; LSEst, RS 195.1). Per i Cantoni non esiste invece l’obbligo di prevedere una simile eccezione. 2. Se un Cantone non desidera disciplinare un’eccezione nel suo settore di competenza, nessuno può criticarlo. Il Consiglio degli Stati si compone di deputati dei Cantoni (art. 150 cpv. 1 Cost.), vale a dire di rappresentanti scelti dalle loro popolazioni. È quindi corretto lasciare che i Cantoni decidano come dev’essere determinata tale rappresentanza e se a tal fine possono votare persone non domiciliate nel Cantone. Un argomento contro la concessione del diritto di voto per l’elezione del Consiglio degli Stati a cittadini all’estero potrebbe essere quello di un legame non sufficientemente stretto con il Cantone a causa del domicilio all’estero. 3. Il Consiglio federale è a conoscenza delle critiche contenute nel rapporto Needs-Assessment dell’OSCE/ODIHR, che erano state peraltro già formulate in precedenti occasioni. Su incarico della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 28 ottobre 2011, la Cancelleria federale si è chinata su queste critiche e in una perizia giuridica ha illustrato esaurientemente perché la situazione giuridica vigente non è in conflitto con gli standard internazionali (perizia giuridica del 21 agosto 2013, pubblicata nella Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC, 1/2014, pag. 15–17). Il Consiglio federale ritiene che questa interpretazione giuridica sia ancora valida.