Nessun asilo sistematico per le donne e i bambini afghani. Non entrare più nel merito di doman-de d'asilo manifestamente abusive
23.4020 · Mozione · 2023-09-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
sottoporre al Parlamento un disegno con tutte le modifiche di legge necessarie affinché non si entri più nel merito delle domande d’asilo se il motivo d’asilo fatto valere dal richiedente non riguarda il suo ultimo Paese di soggiorno;
revocare immediatamente la modifica della prassi introdotta di recente dalla SEM relativa alla concessione dell’asilo alle donne e ai bambini afghani.
Begründung
Per essere considerato un rifugiato, un richiedente l’asilo deve essere stato esposto a pregiudizi seri nel suo Paese di origine o nel suo ultimo Paese di soggiorno. Pertanto, il motivo d’asilo di una persona che ha trovato rifugio in un Paese terzo e decide di partire non può essere riconosciuto. Come risulta dalla risposta alla domanda 23.7541, questo è il caso delle donne afghane, che non provengono mai dall’Afghanistan, in quanto dalla presa di potere dei talebani non è più possibile lasciare il Paese.
Il nostro Paese deve tuttavia far fronte a un’ondata di richiedenti l’asilo afghani che hanno quasi tutti vissuto in maniera sicura in uno Stato terzo. In seguito i parenti di queste persone potranno giungere in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare.
Si tratta di un manifesto e frequente abuso della legge sull’asilo. Il motivo illustrato nella presente mozione andrebbe pertanto incluso nell’elenco dei comportamenti che comportano una decisione di non entrata nel merito (art. 31a LAsi). Ciò renderebbe la Svizzera meno attrattiva per questi casi di abuso e permetterebbe di evitare procedure onerose. A tal fine occorre revocare immediatamente la prassi della Svizzera relativa alle donne e ai bambini afghani.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
a. L’articolo 31a capoverso 1 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) permette di lottare contro la migrazione secondaria pronunciando una decisione di non entrata nel merito se il richiedente l’asilo in Svizzera ha in precedenza soggiornato in uno Stato terzo. Una decisione di questo tipo è possibile se la persona può cercare protezione presso lo Stato terzo in questione; le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato non sono esaminate. Nella situazione specifica descritta dall’autrice della mozione, ossia quella delle donne e ragazze afghane che hanno lasciato l’Afghanistan prima della presa di potere da parte dei talebani e hanno soggiornato in uno Stato terzo, è possibile pronunciare una decisione di non entrata nel merito nelle situazioni seguenti: la persona può ritornare in uno Stato terzo sicuro, ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 lettera b LAsi, nel quale aveva soggiornato precedentemente (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); può recarsi in uno Stato terzo cui compete, in virtù dell’accordo di associazione a Dublino, l’esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento (lett. b); può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente (lett. c).La decisione di non entrata nel merito può essere resa soltanto alle condizioni preliminari che lo Stato terzo in questione abbia acconsentito a riammettere la persona sul suo territorio (accordo di riammissione, ripresa in carico Dublino o altro accordo formale dello Stato in questione) e che rispetti il principio di non respingimento. Per questo motivo, l’articolo 31a capoverso 2 LAsi stabilisce che una decisione di non entrata nel merito non può essere presa se vi sono indizi secondo cui lo Stato terzo in questione non rispetterebbe il principio di non respingimento. La prassi della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) relativa al riconoscimento della qualità di rifugiato alle donne e alle ragazze afghane non è contraria al meccanismo delle decisioni di non entrata nel merito. Infatti, quando cittadine afghane che hanno da tempo lasciato il loro Paese d’origine giungono in Svizzera dopo aver soggiornato in uno Stato terzo, una decisione di non entrata nel merito può essere pronunciata già in virtù del diritto vigente a condizione che lo Stato terzo accetti la riammissione sul suo territorio e offra una protezione sufficiente dal respingimento.Una modifica della legge nel senso proposto, che non garantirebbe il rispetto del principio di non respingimento, sarebbe contraria alla Costituzione federale e agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. b. La SEM è responsabile di applicare in maniera conforme alle regole la legislazione nel settore dell’asilo e la Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Per adempiere questo mandato legale analizza la situazione nei Paesi di origine e di provenienza dei richiedenti l'asilo e se necessario adegua la sua prassi in materia di asilo e allontanamento. L’attuale prassi d’asilo della SEM relativa alle donne e alle ragazze provenienti dall’Afghanistan si fonda su un’analisi approfondita della situazione e coincide con quando constatato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) nella sua nota di orientamento di gennaio 2023, secondo cui sotto il regime dei talebani le donne e le ragazze nutrono timori fondati di subire persecuzioni rilevanti in materia di asilo. Vari Paesi seguono le raccomandazioni dell’EUAA, in particolare la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Austria, la Germania, il Belgio, la Lettonia, Malta e il Portogallo. Dato che queste raccomandazioni sono ampiamente accettate in Europa, la Svizzera non dovrebbe diventare particolarmente attrattiva per le Afghane. La SEM continua a osservare attentamente la situazione in Afghanistan e se necessario adegua la sua prassi in materia di asilo e allontanamento. Nell’immediato non ritiene opportuno adeguare nuovamente la prassi relativa alle donne e alle ragazze afghane. Va peraltro rammentato che la prassi in vigore non prevede un diritto automatico allo statuto di rifugiato; ogni caso è esaminato singolarmente. Alla luce della situazione attuale, un ritorno alla prassi anteriore concernente le donne e le ragazze afghane non sarebbe compatibile né con la legge sull’asilo in vigore né con gli impegni internazionali della Svizzera (p. es. l’art. 1 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.