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23.4047 · Interpellanza · 2023-09-25

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Da oltre quindici anni la Svizzera sta sperimentando il sistema del voto elettronico. Ciononostante, gli Svizzeri all'estero che spediranno il proprio materiale di voto per posta non avranno la possibilità di partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale del prossimo 22 ottobre se il materiale non arriverà per tempo alle urne. Quanto alle persone con disabilità fisiche, molte di loro devono fare affidamento sull'aiuto di qualcun altro affinché il proprio voto giunga a destinazione, il che ne compromette però la segretezza. Ai Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia il Consiglio federale ha concesso un'autorizzazione di principio per effettuare prove di voto elettronico, con una parte limitata dell'elettorato, in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale 2023. L'autorizzazione è valida sino alla votazione del 18 maggio 2025.

1. La democrazia, e quindi la piattaforma elettorale, si basano sulla fiducia accordata dal Popolo. Il Consiglio federale svolgerà delle prove di voto elettronico fino al 18 maggio 2025. Come intende valutare tali prove? Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché il Consiglio federale possa considerare che le prove hanno avuto successo e decida quindi di procedere con l'introduzione del voto elettronico? Cosa è previsto nel caso in cui il sistema di voto elettronico sviluppato dalla Posta non dovesse rivelarsi adeguato?

2. In molti attendono da oltre un decennio di poter partecipare a elezioni e votazioni. Quando il Consiglio federale prevede di introdurre il voto elettronico su larga scala, permettendo così agli Svizzeri all'estero e alle persone con disabilità di esercitare il loro diritto? Quando il Consiglio federale prevede di introdurre il voto elettronico per tutta la popolazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1: L’esercizio dei diritti politici presuppone una ripartizione federalistica delle competenze. Lo svolgimento degli scrutini federali è quindi di competenza dei Cantoni. Lo stesso vale per la sperimentazione del voto elettronico (in merito cfr. p. es. i pareri del Consiglio federale sulle mozioni Wehrli 18.4225 Voto elettronico nel mandato della Posta e Sommaruga 18.4375 «Voto elettronico. Per un impegno rapido e determinato a favore di un sistema gestito dall’autorità pubblica e open source», nonché sulle iniziative parlamentari Grüter 20.3475 Il sistema di voto elettronico della Posta tra dipendenze e incoerenze e Jost 23.3551 Voto elettronico per gli Svizzeri all’estero e le persone con disabilità in occasione di elezioni e votazioni). Sono i Cantoni a decidere se e in che misura consentire al loro corpo elettorale di votare per via elettronica nell’ambito della fase sperimentale. La Confederazione è responsabile dell’autorizzazione e del nulla osta per le sperimentazioni, sostiene i Cantoni nelle questioni giuridiche, organizzative e tecniche e coordina i progetti a livello nazionale. Le autorizzazioni e i nulla osta sono rilasciati se sono soddisfatti i requisiti del diritto federale. La revisione delle basi legali federali (RU 2022 335; RU 2022 336) nel 2022 e la ripresa delle sperimentazioni nel giugno 2023 attuano la riorganizzazione della fase sperimentale decisa dal Consiglio federale, finalizzata a raggiungere un’operatività stabile con sistemi di voto elettronico completamente verificabili. Spetta ai Cantoni decidere se e quando avviare sperimentazioni di voto elettonico.Qualora, in futuro, il sistema di voto elettronico della Posta Svizzera non dovesse più soddisfare i requisiti del diritto federale, la Confederazione non rilascerebbe più le autorizzazioni e i nulla osta per il suo impiego. I Cantoni, essendo competenti in materia di acquisto ed esercizio dei sistemi di voto elettronico, sono responsabili anche di decidere come procedere in questo caso.Ad domanda 2: Nella fase di sperimentazione, il numero di aventi diritto di voto ammessi a votare per via elettronica a livello cantonale e nazionale è limitato (art. 27f cpv. 1 dell’ordinanza sui diritti politici, ODP; RS 161.11). Questi limiti non valgono per gli Svizzeri all’estero e per le persone che non possono esprimere il proprio voto autonomamente a causa di una disabilità, che sono tra i destinatari principali del voto elettronico (art. 27f cpv. 3 ODP). Come illustrato nella risposta alla domanda 1, spetta ai Cantoni decidere se e a chi consentire l’accesso al voto elettronico.