23.4077 · Interpellanza · 2023-09-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dalla sua fondazione, nel 1972, la Nagra è incaricata in primo luogo, conformemente ai propri statuti, della ricerca di siti per la realizzazione di depositi in strati geologici profondi destinati allo stoccaggio di scorie radioattive. La situazione è cambiata con la recente modifica degli statuti del 30.06.2023 e l’iscrizione nel registro di commercio (FUSC n. 91 del 11.05.2023 e registro giornaliero n. 11905 del 22.08.2023), dove si dichiara, in apertura, che la società cooperativa è un’organizzazione di mutuo sostegno, il cui scopo è la realizzazione e l’esercizio di depositi per lo stoccaggio di scorie radioattive e degli impianti correlati.
Finora le scorie radioattive delle centrali nucleari venivano manipolate e trattate unicamente dalle centrali stesse, dallo ZWILAG e, in misura limitata, dall’IPS. Con la suddetta modifica degli statuti la Nagra è stata incaricata anche della gestione delle scorie radioattive.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
La Nagra sottostà ora all’obbligo di licenza di cui agli articoli 6 e 7 LENu?
L’IFSN è ora l’autorità preposta alla sorveglianza sulla Nagra?
La sorveglianza riguarda tutti gli ambiti di attività della Nagra?
Chi sarà responsabile in futuro del condizionamento finale delle scorie e del loro trasporto a un deposito?
A partire da quando, dove e sotto la sorveglianza di quale organo la gestione delle scorie radioattive delle centrali o dello ZWILAG passerà formalmente alla Nagra?
Chi sarà il proprietario delle scorie dopo questo trasferimento?
Chi sarà il titolare di un’eventuale autorizzazione di massima per il deposito (o i depositi?) in strati geologici profondi?
Quali modifiche normative (leggi, ordinanze) saranno necessarie a seguito di questi cambiamenti?
Stellungnahme des Bundesrates
La frase relativa allo scopo della Nagra, riportata anche nell’estratto del registro di commercio a cui si riferisce l’autore dell’interpellanza, figura negli statuti della società cooperativa nazionale fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1972. Nel 2023 tale scopo è rimasto fondamentalmente immutato. La modifica apportata agli statuti nel 2023 riguarda solo un ampliamento delle competenze. D’ora in avanti infatti la Nagra potrà, ad esempio, istituire filiali o acquisire proprietà fondiarie. La modifica è stata fatta in vista della futura realizzazione di un deposito in strati geologici profondi. Le domande poste dall’autore dell’interpellanza si basano quindi su un presupposto errato. Il succitato adeguamento degli statuti della Nagra non ha comportato alcun cambiamento per quanto riguarda la manipolazione delle scorie radioattive. Il Consiglio federale risponde tuttavia alle domande poste come segue:1. La Nagra non manipola materiali nucleari, pertanto non ha bisogno di una licenza di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1).2 e 3. Per le attività della Nagra rientranti nel campo di applicazione della legislazione in materia di energia nucleare e di radiazioni, l’autorità di vigilanza competente è l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). Per questioni che non riguardano le radiazioni l’IFSN può consultare all’occorrenza i servizi specializzati della Confederazione e del Cantone di ubicazione dell’impianto interessato.4. Il condizionamento finale delle scorie avviene attualmente nelle centrali nucleari stesse, presso l’Istituto Paul Scherrer (IPS) e principalmente nel deposito intermedio centrale (Zwilag). Questo condizionamento finale, eseguito sotto la vigilanza dell’IFSN, deve rendere le scorie radioattive adatte al trasporto, allo stoccaggio intermedio e allo stoccaggio finale. Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall’impianto (art. 31 cpv. 1 LENu). Al momento non è ancora chiaro quale organizzazione di gestori si occuperà in futuro del condizionamento finale delle scorie e del loro trasporto in un deposito.5. I responsabili dello smaltimento devono fornire nel programma di gestione delle scorie informazioni sui tempi e sulla sequenza dei trasporti verso il deposito in strati geologici profondi. Il programma viene aggiornato ogni cinque anni e verificato dall’IFSN e dall’UFE. La vigilanza sul trasporto è di competenza dell’IFSN. Attualmente non si sa ancora se le scorie radioattive passeranno alla Nagra.6. Non appena il gestore di un deposito in strati geologici profondi tiene in suo potere le scorie radioattive, ne è anche il possessore (cfr. art. 919 cpv. 1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210).7. L’autorizzazione di massima può essere rilasciata se il richiedente soddisfa i requisiti previsti. Nell’autorizzazione di massima è indicato il relativo titolare. È possibile trasferire successivamente l’autorizzazione a un nuovo titolare.8. Non sono necessari adeguamenti legislativi a seguito della modifica agli statuti della Nagra citata nell’interpellanza.