23.4098 · Interpellanza · 2023-09-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo un’indagine sul bisogno (Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo [UFU], 2019), in Svizzera l’11,5 per cento della popolazione residente si prende cura dei propri congiunti. Percentualmente la maggior parte di questo lavoro è assunta da persone tra i 50 e i 64 anni. Secondo l’Ufficio federale di statistica, le donne prodigano annualmente alla cura di persone adulte 20 milioni di ore. Due terzi dei familiari assistenti esercitano un’attività lucrativa. Quasi il 30 per cento vive nella stessa economia domestica della persona di cui si occupa. L’odierno sistema di sicurezza sociale, risultato dell’evoluzione storica, prevede prestazioni assicurative disomogenee per la copertura delle prestazioni di assistenza e cura fornite dai familiari e penalizza vari gruppi di persone tra i familiari bisognosi di cure e i curanti. Questo fatto solleva diverse questioni inerenti sia al principio della parità di trattamento sia all’adeguatezza delle indennità. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande: Ritiene che l’odierno sistema, caratterizzato da svariate prestazioni per familiari curanti (assegno per grandi invalidi e supplemento per cure intensive, contributo per l’assistenza per determinati familiari, accrediti per compiti assistenziali e congedo di assistenza, indennità secondo il diritto cantonale in materia di prestazioni complementari [PC] nonché singoli contributi cantonali), sia adeguato oppure che debba essere sostituito da un sistema d’indennità uniforme che tratti tutti i familiari curanti nello stesso modo?Considera conforme ai diritti e doveri fondamentali ai sensi della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109) il fatto che, da un lato, soltanto i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AI abbiano diritto a un contributo per l’assistenza e che, dall’altro, i congiunti in linea diretta o i coniugi/partner non possano essere assunti come persone assistenti? Ritiene che sarebbe opportuno concretizzare le prestazioni di aiuto, di cure e di assistenza menzionate all’articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complemenari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), fornite a domicilio dai familiari, per garantire un adeguato indennizzo delle cure prestate dai familiari attraverso le PC in tutta la Svizzera? Tutti i Cantoni prevedono indennità di perdita di guadagno per familiari curanti, come succedeva fino alla fine del 2008 in virtù dell’articolo 13 capoverso 5 dell’ordinanza del DFI del 29 dicembre 1997 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC; RS 831.301.1)? Quali differenze ci sono tra i regolamenti cantonali in materia di indennità per le cure prestate dai familiari nel quadro dell’articolo 14 LPC?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Esistono prestazioni destinate esclusivamente ai familiari assistenti, in particolare gli accrediti per compiti assistenziali volti ad aumentare le rendite AVS/AI e le prestazioni in caso di congedo di assistenza per genitori di figli con gravi problemi di salute. Come per tutte le altre prestazioni, ad avere diritto a queste prestazioni è la persona bisognosa d’aiuto ed è a questa che vengono versate e non alla persona che le fornisce assistenza. L’avente diritto può utilizzare queste prestazioni altresì per finanziare servizi prestati da altre persone (inclusi i familiari assistenti) o da appositi fornitori. Le differenze tra le varie prestazioni si spiegano con il diverso obiettivo di ciascuna e gli svariati bisogni degli aventi diritto. Il Consiglio federale non ritiene dunque opportuna un’armonizzazione delle prestazioni in questione. 2. Secondo l’articolo 19 della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109) bisogna in particolare assicurare che le persone con disabilità ricevano l’assistenza personale necessaria per permettere loro una vita indipendente e autodeterminata all’interno della comunità. Il fatto che il diritto al contributo per l’assistenza sia vincolato alla riscossione di un assegno per grandi invalidi dell’AI fornisce un criterio fondato per stabilire se sussiste il bisogno di un aiuto regolare dovuto all’invalidità. Inoltre, nel suo commento generale n. 5 del 2017 su vita indipendente e inclusione nella comunità (disponibili in inglese sul sito www.ohchr.org > Instruments & mechanisms > Treaty bodies > Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) > General comments) il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità precisa che occorre mettere a disposizione dei familiari assistenti servizi di sostegno adeguati (cfr. art. 67). Il disciplinamento del contributo per l’assistenza è dunque in linea con questo commento generale, poiché permette di ridurre il lavoro dei familiari e quindi sgravarli. Il Consiglio federale ritiene che, tenuto conto dell’insieme delle prestazioni esistenti nell’ambito delle cure e dell’assistenza, l’odierna impostazione del contributo per l’assistenza dell’AI sia conforme agli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare a quelli della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Nell’ambito dell’AVS, in adempimento del postulato 22.4262 «Preferire le cure ambulatoriali alle stazionarie per le persone disabili in età AVS mediante accesso a contributi di assistenza», depositato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, l’Esecutivo esamina attualmente in che misura sarebbe opportuno erogare contributi per l’assistenza anche alle persone in età di pensionamento. 3. Le prestazioni complementari (PC) servono a garantire la copertura del fabbisogno esistenziale delle persone che ricevono una rendita di vecchiaia, per i superstiti o d’invalidità. Sono sempre versate direttamente alla persona assicurata. Nella legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni le competenze di Confederazione e Cantoni e il finanziamento nell’ambito delle PC sono stati ridefiniti. La decisione di trasferire le spese di malattia e d’invalidità nella sfera di competenza dei Cantoni è stata consapevolmente politica. A seguito di questa revisione sono venute meno le basi dell’ordinanza del 29 dicembre 1997 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari (RS 831.301.1), che è dunque stata abrogata. Poiché l’aiuto agli anziani e ai disabili è di competenza dei Cantoni (art. 112c della Costituzione federale; RS 101), questi ultimi possono prevedere nella propria legislazione disposizioni a favore dei familiari assistenti. Attualmente, nell’ambito del rimborso per l’aiuto, le cure e l’assistenza a domicilio tramite le PC, quasi tutti i Cantoni contemplano anche un compenso per l’assistenza fornita a familiari. In questo contesto le differenze cantonali riguardano in particolare i requisiti sullo stato di salute della persona assistita, la cerchia dei familiari e le condizioni relative a perdita di guadagno, genere ed entità delle prestazioni rimborsate nonché gli importi massimi delle tariffe orarie rimborsate.Con l’introduzione del congedo per i genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute, finanziato attraverso le indennità di perdita di guadagno, il legislatore si è consapevolmente limitato a questa situazione. Attualmente non è previsto un ampliamento di queste prestazioni ad altri casi.