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23.4154 · Interpellanza · 2023-09-28

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nel 2019 il Consiglio federale ha fissato a livello di ordinanza un dazio minimo per lo zucchero per un lasso di tempo limitato a tre anni con l’intenzione, allo scadere di questo periodo, di ripristinare la protezione doganale ordinaria, visto che già prima dell’introduzione della misura aveva segnalato i rischi correlati alla combinazione di dazio minimo e monopolio dell’offerta. Su pressione della filiera dello zucchero, a ottobre 2021 il Parlamento ha prorogato il dazio minimo (7 fr./100 kg) fino al 2026 e lo ha sancito nella legge sull’agricoltura (LAgr). Anche il contributo per singole colture di 2100 franchi l’ettaro per le barbabietole da zucchero e quello supplementare per singole colture di 200 franchi a favore delle barbabietole da zucchero coltivate secondo i requisiti dell'agricoltura biologica o della produzione integrata (PI) sono stati prorogati fino al 2026.La modifica della LAgr era scaturita dall’Iv.Pa. 15.479 «Basta svendere lo zucchero! Per la salvaguardia dell'economia indigena dello zucchero» depositata dal Consigliere nazionale Jacques Bourgeois. Nella motivazione dell’Iv.Pa. egli affermava che, in seguito alla decisione dell’UE di abolire il regime delle quote dello zucchero, sul territorio europeo sarebbero stati sbloccati i volumi di produzione e sarebbero state eliminate le restrizioni concernenti le esportazioni. Durante il dibattito parlamentare era emerso che l’UE era diventata un’esportatrice netta di zucchero. Pertanto, secondo la motivazione dell’Iv.Pa., bisognava «contrastare la svendita dello zucchero importato». Ai fini di uno studio da essa commissionato, nel 2019 la filiera dello zucchero aveva chiesto di svolgere l’analisi prendendo come base di riferimento per la Svizzera un prezzo ipotetico dello zucchero di 53.50 franchi per 100 kg. Conformemente al monitoraggio del prezzo dello zucchero della Commissione UE, da allora si è registrato un forte rincaro di questo prodotto nell’UE e, secondo le indicazioni della filiera della trasformazione, lo stesso è avvenuto anche per lo zucchero svizzero.Come ulteriore argomento a favore della protezione e del sostegno della produzione svizzera di zucchero era stato addotto che nel nostro Paese sono vietati diversi prodotti fitosanitari consentiti invece nell’UE sulla base di autorizzazioni di emergenza. Secondo quanto riferito dalla stampa, però, a inizio 2023 la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha posto fine alle autorizzazioni eccezionali per i neonicotinoidi. Di conseguenza, nei Paesi UE interessati, come ad esempio in Francia, queste autorizzazioni eccezionali sono state revocate. Infine, un argomento addotto sempre più frequentemente dalla filiera dello zucchero in questi ultimi tempi è quello dell’autoapprovvigionamento.In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.Come si è evoluto il prezzo dello zucchero nell’UE dopo la modifica della LAgr?Oggi l’UE è un’esportatrice netta o un’importatrice netta di zucchero?Considerata l’evoluzione del mercato dello zucchero nell’UE, il dazio minimo oggi è necessario? Se sì, perché?A quanto ammonta attualmente il prezzo dello zucchero svizzero e come si potrebbe giungere a una maggiore trasparenza dei prezzi nel mercato monopolistico dello zucchero svizzero?Come valuta il Consiglio federale i rischi correlati alla combinazione di dazio minimo, monopolio dell’offerta dello zucchero svizzero e quote minime di materie prime secondo la normativa Swissness, considerato il potere dei fornitori monopolisti di differenziare i prezzi mediante un rincaro dello zucchero per i clienti che non possono riconvertirsi a quello importato o che possono farlo soltanto con investimenti supplementari (separazione del flusso delle merci), in particolare per le PMI svizzere dedite alla trasformazione dello zucchero?Cosa può fare la Confederazione per valutare il potere dei fornitori monopolisti di zucchero svizzero di fissare determinati prezzi ed eventualmente regolamentarlo?Che differenze ci sono tra gli obiettivi stabiliti per l’agricoltura a livello di UE e le prescrizioni ecologiche per i coltivatori di barbabietole da zucchero svizzeri? Se le prescrizioni ecologiche svizzere sono più severe, quali misure di compensazione garantirebbero la neutralità concorrenziale per le aziende indigene dedite alla trasformazione dello zucchero?A quanto ammonta l’importo massimo dei contributi federali e cantonali per ettaro secondo il tipo di lavorazione del suolo? Come valuta il Consiglio federale la dimensione economica della sostenibilità della produzione di zucchero in Svizzera? A quanto ammonta il grado di autoapprovvigionamento di zucchero rispetto al consumo della popolazione indigena e al consumo totale, compresa l’industria di trasformazione dedita all’esportazione?Quali altre misure, oltre alla produzione in Svizzera, il Consiglio federale ritiene siano un tassello necessario per la sicurezza dell’approvvigionamento di zucchero?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Nell’Unione europea (UE) il prezzo dello zucchero, franco fabbrica, è passato dal valore più basso in assoluto registrato a gennaio 2019 di 31.20 euro per 100 chilogrammi (35.24 fr.) a 44 euro per 100 chilogrammi (46.03 fr.) al momento dell’entrata in vigore, il 1° marzo 2022, del dazio minimo fissato nella legge sull’agricoltura (RS 910.1), per infine attestarsi a quota 82 euro per 100 chilogrammi (78.469 fr.) a settembre 2023. Dopo la campagna 2017/18 in cui era stata esportatrice netta, l’UE è tornata a essere un’importatrice netta fino alla campagna 2022/2023.

3. La definizione del dazio doganale secondo il metodo ordinario, ovvero quello utilizzato prima del 1° gennaio 2019, mira a compensare la differenza tra il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale e quello sul mercato europeo, onde rincarare le importazioni di zucchero e allinearle al livello di prezzo del mercato europeo.

Dall’introduzione del dazio doganale minimo di 7 franchi per 100 chilogrammi, l’Ufficio federale dell’agricoltura l’ha applicato 26 volte (per la durata di un mese ciascuna), consapevole del fatto che l’applicazione del metodo ordinario avrebbe comportato la definizione di un dazio più basso. Per i rimanenti 32 mesi del periodo fino a ottobre 2023 il dazio doganale è stato fissato a un importo superiore o pari a 7 franchi per 100 chilogrammi applicando il metodo ordinario. Considerato il massiccio incremento dei prezzi nell’UE, il Consiglio federale ritiene che il dazio doganale minimo non sia necessario.

4. 5. e 6. I prezzi di vendita applicati da Zucchero Svizzero SA non sono noti. Il prezzo dello zucchero indigeno dipende segnatamente dalla sua granulometria, dal suo condizionamento (sfuso o in sacchi) e dalla quantità acquistata dal cliente. Lo zucchero con label (IP-Suisse, Bio, Suisse Garantie) genera un valore aggiunto in funzione delle sue caratteristiche particolari. La vendita di zucchero svizzero è un monopolio all’origine del quale vi sono segnatamente l’economia di scala di questo ramo industriale e le dimensioni ridotte del mercato indigeno. Il monopolio si limita allo zucchero di origine svizzera. Il prodotto importato in generale ha un prezzo simile a quello sul mercato europeo (cfr. 3). Il dazio doganale minimo rincara lo zucchero importato e, di conseguenza, quello svizzero, indipendentemente dal livello del prezzo sul mercato europeo. La legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11) stabilisce le norme per una migliore protezione dell’indicazione di origine «Svizzera» affinché il suo valore persista. L’utilizzo dell’indicazione di origine è facoltativo e le aziende che impiegano zucchero sono libere di segmentare i loro prodotti trasformati in base all’indicazione di origine. Il Consiglio federale non intende intervenire nella formazione del prezzo dello zucchero.

7. Conformemente al Rapporto del Consiglio federale del 22 giugno 2022 sul futuro orientamento della politica agricola (22.068), in generale i requisiti ambientali non sono più elevati in Svizzera che all’estero, in particolare nell’Unione europea. La situazione è dinamica e non esiste uno studio specifico sulla coltivazione delle barbabietole da zucchero. In Svizzera, chiunque rispetti requisiti particolarmente favorevoli per l’ambiente nella produzione di barbabietole da zucchero, come la rinuncia all’utilizzo di prodotti fitosanitari o la lavorazione rispettosa del suolo, beneficia già di un sostegno mediante pagamenti diretti.

8. Per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero, per ettaro e anno sono previsti i seguenti contributi specifici:

  • contributo per singole colture: 2100 franchi;

  • contributo supplementare: 200 franchi;

  • contributo per l’agricoltura biologica: 1200 franchi;

  • contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura: 800 franchi;

  • contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura: 250 franchi;

  • contributo per la lavorazione rispettosa del suolo: 250 franchi.

Questi sono cumulabili e, insieme ai contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, possono arrivare a 5900 franchi l’ettaro. I Cantoni hanno la possibilità di fissare aiuti finanziari che vanno ad aggiungersi ai pagamenti diretti della Confederazione. Il Canton Vaud, ad esempio, nel 2023 ha concesso contributi supplementari per l’utilizzo limitato di prodotti fitosanitari.

9. Nel 2019 l’Ufficio federale dell’agricoltura ha cofinanziato uno studio sull’economia aziendale di Zucchero Svizzero SA. Secondo le ipotesi alla base dello studio, nessuno degli scenari scelti, in particolare quelli della trasformazione in uno o due zuccherifici, consente di evitare perdite. Con un prezzo dello zucchero che da novembre 2022 sul mercato europeo è superiore a 60 euro per 100 chilogrammi, nel frattempo la redditività dovrebbe essere migliorata. Per sfruttare meglio le capacità di trasformazione esistenti, nel 2022 sono state importate in franchigia di dazio circa 360 000 tonnellate di barbabietole da zucchero.

10. Ogni anno Zucchero Svizzero SA trasforma barbabietole da zucchero indigene e importate nonché sciroppo ottenendo circa 240 000 tonnellate di zucchero. Secondo il bilancio alimentare di Agristat, la quota di zucchero fabbricato con barbabietole svizzere sul consumo indigeno totale di zucchero, compreso quello incorporato nelle derrate alimentari, nel periodo 2018-2021 è diminuita dall’86 al 64 per cento. Considerando anche le derrate alimentari esportate, nello stesso periodo la quota di zucchero fabbricato con barbabietole svizzere è scesa dal 44 al 35 per cento.

In virtù dell’ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (RS 232.112.1), il grado di autoapprovvigionamento di barbabietole da zucchero è del 50,4 per cento. Nel 2024 si attesterà al di sotto del 50 per cento.

11. La sicurezza dell’approvvigionamento di zucchero è garantita dalla produzione indigena, dalle importazioni e dalle scorte obbligatorie che possono essere liberate in caso di penuria. Per quanto concerne la dipendenza della produzione indigena da fattori di produzione come i concimi azotati o le sementi, il Consiglio federale si è già pronunciato nella risposta all’interpellanza 19.4630.

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