Prezzi dei farmaci. Per ridurre i costi sanitari, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal deve rimborsare i medicamenti o i mezzi ausiliari acquistati a basso prezzo all'estero
23.4177 · Mozione · 2023-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) possa rimborsare i medicamenti o i mezzi ausiliari acquistati da clienti privati all’estero e non spediti loro per posta, a condizione che: - il medicamento o il mezzo ausiliario sia omologato nel nostro Paese e sia stato prescritto da un medico autorizzato a esercitare e operante in Svizzera;- il medicamento o il mezzo ausiliario acquistato all’estero sia più economico dello stesso prodotto offerto in Svizzera.
Begründung
Anche quest’anno è stato annunciato un ennesimo forte aumento dei premi dell’AOMS. In questo contesto, è necessario adottare tutte le misure rapidamente realizzabili per contenere un ulteriore incremento dei costi sanitari. E un fattore che concorre in modo determinante alla loro crescita sono gli elevati prezzi dei medicamenti. Secondo il 14esimo confronto congiunto dei prezzi all’estero effettuato da Santésuisse e Interpharma, il livello dei prezzi dei farmaci protetti da brevetto è in media del 5,4 per cento inferiore nei Paesi europei rispetto alla Svizzera e i preparati originali con un brevetto scaduto costano addirittura il 10,8 per cento in meno. Particolarmente ingenti sono le differenze di prezzo tra generici e biosimilari: all’estero i primi costano circa la metà (45,5 %), mentre i secondi costano il 27,5 per cento in meno che da noi. Attualmente, tuttavia, i costi dei farmaci e dei mezzi ausiliari acquistati all’estero vengono rimborsati soltanto se la persona assicurata ne ha bisogno durante un soggiorno temporaneo all’estero a causa di una malattia insorta in loco. Dato il grande potenziale di risparmio, è tuttavia necessario adeguare rapidamente le basi legali in modo che i medicamenti più economici acquistati all’estero possano essere rimborsati in maniera generale, a condizione che non vengano spediti per posta e che siano stati prescritti da un medico svizzero.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua seduta del 1° settembre 2021, basandosi sul rapporto in adempimento della mozione Heim 16.3169 «Introdurre l'obbligo per le casse malati di rimunerare i mezzi e gli apparecchi medici acquistati all'estero» (www. ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazioni malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) > Revisione dell’elenco dei mezzi e degli apparecchi > Rimunerazione nell’ambito dell’AOMS dei mezzi e degli apparecchi acquistati a titolo privato), il Consiglio federale ha deciso che determinati mezzi e apparecchi acquistati all’estero devono essere rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). L’elaborazione degli adeguamenti delle pertinenti basi legali è prevista nel corso dell’anno prossimo. Il Consiglio federale è disposto a preparare le modifiche di legge necessarie per il rimborso a carico dell’AOMS anche dei medicamenti acquistati all’estero.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.