23.4241 · Mozione · 2023-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di annullare il cambio di prassi effettuato dal 17 luglio 2023 per le domande d’asilo delle cittadine afghane. Il criterio determinante deve essere il Paese d’origine e non la cittadinanza.
Begründung
Il numero di domande d’asilo in Europa è di nuovo aumentato nettamente. La nostra politica in materia d’asilo offre protezione in Svizzera alle persone in cerca di protezione la cui vita e integrità fisica sono minacciate, ma non alle persone che hanno già ottenuto protezione e aiuto in un altro Stato.
Dal 17 luglio 2023 le donne e le ragazze afghane si qualificano in linea di massima per ottenere l’asilo. In precedenza, potevano rivendicare lo statuto di persona ammessa provvisoriamente. L’asilo poteva essere ottenuto soltanto dopo un esame individuale. Ormai, i prerequisiti necessari per beneficiare dell’asilo sono stati considerevolmente ridotti e il ricongiungimento familiare è stato reso possibile per i coniugi e i figli.
Questo cambio di prassi della SEM rischia di incentivare gli arrivi. Già oggi circa 5,2 milioni di cittadini afghani, tra cui molte donne, vivono negli Stati limitrofi dell’Afghanistan. L'Afghanistan stesso conta 40 milioni di abitanti. Fattori di attrazione come il nostro elevato tenore di vita e l’effettivo diritto di soggiorno con una protezione statale aggraveranno ulteriormente la già tesa situazione in materia d’asilo in Svizzera.
Il cambio di prassi della SEM, effettuato in sordina e senza consultazione, compromette gli sforzi profusi dall’Europa per risolvere la crisi in materia d’asilo. Inoltre, rafforza la migrazione secondaria: persone che da tempo vivono in Paesi terzi raggiungono la Svizzera e vi si installano grazie allo statuto dell’asilo o dell’ammissione provvisoria, con un limitato potenziale d’integrazione e pochi incentivi a integrarsi nel mercato del lavoro, ma con reali prospettive di un soggiorno duraturo.
La nostra politica d’asilo deve mirare ad accordare protezione alle persone che ne hanno bisogno, ma non a quelle che l’hanno già ottenuta. I richiedenti l’asilo devono quindi sapere che la loro domanda d’asilo sarà respinta se hanno già ottenuto protezione e accoglienza in un Paese terzo.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’articolo 3 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) considera rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi per i motivi elencati nel capoverso 1 o hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Questa definizione materiale riprende in sostanza quella della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata dalla Svizzera il 21 gennaio 1955 (RS 0.142.30). La qualità di rifugiato può essere riconosciuta soltanto in rapporto al Paese d’origine, ossia il Paese di cui il richiedente l’asilo ha la cittadinanza, o al Paese di ultima residenza nel caso degli apolidi.La prassi della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) relativa al riconoscimento della qualità di rifugiato alle donne e ragazze afghane non è contraria al meccanismo delle decisioni di non entrata nel merito previsto all’articolo 31a capoverso 1 LAsi. È possibile rendere una decisione di questo tipo, e quindi rinunciare all’esame delle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la persona può cercare protezione in uno Stato terzo in cui ha soggiornato in precedenza. Ciò esige, come condizioni preliminari, che lo Stato terzo in questione abbia acconsentito a riammettere la persona sul suo territorio e rispetti il principio di non respingimento (cfr. parere del Consiglio federale relativo alla mozione Bircher 23.4020 «Nessun asilo sistematico per le donne e i bambini afghani: non entrare più nel merito di domande d’asilo manifestamente abusive»). Pertanto, anche con la nuova prassi le cittadine afghane che possono ritornare nello Stato terzo in cui hanno soggiornato precedentemente non sono riconosciute come rifugiate e quindi non ottengono asilo in Svizzera. Secondo la LAsi, la SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera (art. 6a LAsi). La SEM continua a osservare attentamente la situazione in Afghanistan e se necessario adegua la sua prassi in materia di asilo e allontanamento. La situazione in Afghanistan resta molto critica. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) ha infatti constatato, nella sua nota di orientamento di gennaio 2023, che sotto il regime dei talebani le donne e le ragazze nutrono timori fondati di subire persecuzioni rilevanti in materia di asilo. Questa constatazione è ampiamente condivisa dagli altri Paesi europei. Non è pertanto opportuno revocare la prassi adottata di recente per le donne e ragazze afghane. Va peraltro rammentato che la prassi in vigore non prevede un diritto automatico allo statuto di rifugiato; ogni caso deve essere esaminato singolarmente. Il Consiglio federale rinvia inoltre alla sua risposta all’interpellanza Würth 23.4014 «Situazione d’asilo Afghanistan», in cui ha risposto a varie domande sulla nuova prassi riguardante le Afghane.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.