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23.433 · Iniziativa parlamentare · 2023-06-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati

Wortlaut

Il Codice penale svizzero deve essere completato come segue:

Articolo 144 capoverso 4 (nuovo)

Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile un edificio o un monumento pubblico oggetto di una misura di protezione del patrimonio cantonale o federale è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria di almeno 90 aliquote giornaliere. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.

Begründung

Ogni città e ogni Cantone possiedono un ricco patrimonio edilizio composto da edifici e monumenti pubblici. I Cantoni e i loro abitanti sono orgogliosi del loro patrimonio culturale, storico e architettonico. Per garantirne la protezione sono state messe in atto politiche cantonali il cui obiettivo principale è di tutelare questo patrimonio da interventi nefasti da parte dei proprietari – ad esempio al momento di ristrutturazioni – ma non però da interventi di terzi.

La grande notorietà degli edifici e dei monumenti pubblici li espone a ogni tipo di minaccia. Con un pretesto politico, gli attivisti estremisti non esitano a imbrattarli e danneggiarli nella speranza di attirare i riflettori dei media sulla loro causa. Edifici e monumenti vengono regolarmente imbrattati con vernice o olio esausto da chi si dichiara portavoce di una causa o durante manifestazioni che degenerano.

In tempo di pace, la protezione apportata a questi edifici e monumenti contro gli atti di vandalismo è insufficiente, poiché non si tratta di un semplice danno alla proprietà. Per questo motivo, le sanzioni penali dovrebbero essere inasprite nei confronti di chiunque deteriori, distrugga o renda inservibile un edificio o monumento pubblico oggetto di una misura di protezione del patrimonio cantonale o federale.