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23.4357 · Interpellanza · 2023-12-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo le ricerche effettuate dalla SRF e confermate dalle autorità citate, succede che giovani siano collocati in prigione in caso di grave penuria di posti negli istituti. Le autorità giustificano questi collocamenti di diritto civile, già aspramente criticati in particolare dalla Commissione contro la tortura, fondandosi sull’articolo 307 capoverso 1 del Codice civile. In situazioni eccezionali, i tribunali cantonali e persino il Tribunale federale proteggerebbero questa prassi.

Agendo in tal modo non è tuttavia possibile garantire il bene dei giovani. Non è nemmeno accettabile che giovani siano collocati in prigione senza un valido motivo penale.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  1. Quanti giovani sono stati collocati in prigione (per Cantone)? Quanti di essi avevano meno di 16 anni al momento del collocamento? Quanto è durato il collocamento?

  2. Su quale base legale sono stati disposti questi collocamenti di diritto civile? Con quale frequenza le decisioni sono state impugnate? In caso di minorenni: chi ha impugnato la decisione?

  3. I giovani hanno sempre ricevuto una decisione relativa al loro collocamento? Come è stato spiegato loro che dovevano essere collocati in prigione? Come è stato garantito il diritto di essere sentiti?

  4. Il collocamento in prigione di un giovane di meno di 16 anni è conforme al diritto?

  5. Per quali motivi i Cantoni e Comuni in questione non hanno potuto garantire un collocamento al di fuori di una prigione?

  6. Che tipo di assistenza sanitaria è offerta nelle prigioni in questione?

  7. Quali misure adottano i Cantoni e Comuni in questione per garantire un collocamento al di fuori di una prigione? Quali misure supplementari sono necessarie per evitare questo tipo di collocamenti in futuro?

  8. Come andrebbe modificata la legge per impedire che una decisione sia resa senza un valido motivo penale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Attualmente non esistono dati attendibili sui collocamenti extrafamiliari (non volontari) di minori in Svizzera. Non è dunque possibile fornire le informazioni richieste sulla frequenza, la ripartizione per Cantone e la durata di questi collocamenti. Su mandato dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) è però in corso uno studio volto a stabilire, in collaborazione con le autorità cantonali, la fattibilità di una statistica nazionale che rilevi in particolare tutti i collocamenti extrafamiliari di minori. I risultati dello studio saranno disponibili a metà 2024. 2./3. Il collocamento di minori in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica si fonda su una decisione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) presa nel singolo caso conformemente all’articolo 314b del Codice civile (CC) in combinato disposto con gli articoli 310 e 426 segg. CC e ai principi di proporzionalità e sussidiarietà, se il collocamento costituisce una misura appropriata per tutelare e assistere il minore e la messa in pericolo non può essere scongiurata in altro modo. Prima di rendere la sua decisione, l’APMA deve in linea di massima sentire il minore (art. 314a cpv. 1 CC); la decisione può essere impugnata tramite ricorso (art. 314 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 450 cpv. 1 CC), anche dal minore stesso se è capace di discernimento (art. 314b cpv. 2 CC). Dato che il diritto in materia di protezione dei minori è attuato dai Cantoni e che non esiste una statistica nazionale (si veda la risposta alla domanda 1), non è possibile fornire indicazioni più precise in merito.4. Conformemente alla giurisprudenza, un collocamento di breve durata di un minore in un reparto minorile di un carcere o di un istituto comparabile entra in linea di conto (p. es. per chiarire ulteriori misure) soltanto in via eccezionale se non è possibile scongiurare in altro modo la messa in pericolo e se le esigenze essenziali dell’interessato in termini di cure e assistenza sono soddisfatte (DTF 138 III 593, 600, consid. 8.1: TF 5A_864/2009 dell’11 gennaio 2010, consid. 3.3; Corte EDU D.G. contro l’Irlanda [n. 39474/98] del 16 maggio 2002, § 83 seg.). Lo stesso vale anche per la carcerazione preventiva di minori, ammissibile soltanto in situazioni eccezionali (DTF 142 IV 389 consid. 4). Il collocamento di minori in un carcere o un istituto comparabile nel quadro di una misura di protezione dei minori a causa dell’assenza di alternative di collocamento appare compatibile con gli obiettivi della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo soltanto in casi eccezionali (cfr. in particolare art. 20 e 37 lett. b della Convenzione).5./7./8. Per diverse ragioni, attualmente la Svizzera non dispone di un numero sufficiente di posti stazionari in istituti per minori. Con il sostegno della Confederazione (coordinamento, sussidi), i Cantoni, competenti in materia, stanno ampliando e migliorando costantemente l’offerta; la collaborazione e gli scambi sono essenziali in tale ambito. Un’offerta sufficiente di posti in istituti per minori ma anche di trattamenti ambulatoriali per bambini e adolescenti e di posti in pedopsichiatria è indispensabile per evitare che giovani siano collocati, anche solo temporaneamente, in reparti minorili di carceri o istituti comparabili.6. Tutti gli istituti penitenziari in Svizzera con un reparto minorile sono dotati di un servizio medico interno con locali di visita e trattamento adeguati e prevedono un servizio di picchetto.