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23.4429 · Interpellanza · 2023-12-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

I social network svolgono un ruolo importante nella formazione delle opinioni. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno un potere considerevole per quanto riguarda la definizione di algoritmi, la moderazione dei contenuti, la trasparenza e la strutturazione degli scambi.

Il Regolamento europeo sui servizi digitali (Digital Services Act o DSA) è stato adottato nel 2022. In base a tale Regolamento, le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono quelle che offrono "un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico (...) e che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi nell'Unione pari o superiore a 45 milioni" (art. 3 lett. i e 33 comma 1 DSA). Il DSA è entrato in vigore per tali piattaforme nell'agosto 2023. La Commissione europea ha identificato 17 piattaforme che rientrano in tale categoria, fra cui Facebook, Instagram, LinkedIn, SnapChat, TikTok o X. Il rischio sistemico che esse rappresentano le rende soggette a diversi obblighi. Vanno in particolare evitati: eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili sul dibattito civico, sui processi elettorali e sull'esercizio dei diritti fondamentali quali la tutela dei diritti personali, la libertà d'informazione e d'espressione. Sono possibili sanzioni pecuniarie pari sino al 6 per cento del fatturato annuo mondiale. Quest'autunno, un video visualizzato 660 000 volte su X che ritraeva un uomo dalla faccia scura che urinava davanti a un caffè ben frequentato a Baden (AG) ha destato il sospetto che la Russia stesse cercando di influenzare le elezioni federali. Infine, la Commissione europea ha appena aperto un'inchiesta contro il social media X a causa del numero insufficiente di moderatori e della mancanza di efficacia nel segnalare contenuti illeciti.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  • Quali sono le garanzie richieste dal Consiglio federale alle piattaforme di dimensioni molto grandi per la protezione dei dati personali e sensibili degli utenti in caso di elezioni e votazioni?

  • Quale monitoraggio esige il Consiglio federale da parte delle piattaforme di dimensioni molto grandi per evitare le influenze straniere sulle elezioni e votazioni popolari?

  • Il Consiglio federale prevede di proporre un rafforzamento dei diritti fondamentali degli internauti a fronte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai rischi sistemici per la libera formazione delle opinioni (processi elettorali, votazioni popolari)?

Stellungnahme des Bundesrates

La popolazione svizzera si informa sempre più spesso tramite le piattaforme di comunicazione come Facebook, YouTube e Google. Le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca di grandi dimensioni influenzano quindi in misura crescente i dibattiti pubblici ma sono oggi poco regolamentati. Il 5 aprile il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione in merito alla regolamentazione delle piattaforme di comunicazione. Dove opportuno, le nuove disposizioni dovrebbero orientarsi alle regole del Digital Services Act (DSA) dell'Unione europea. Domanda 1:La protezione dei dati non sarà oggetto dell'avamprogetto da porre in consultazione che verrà elaborato. In linea di principio, la legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) si applica a tutti i responsabili, anche quelli all'estero (art. 3 LPD). Obbliga i privati a rispettare i principi del trattamento dei dati (art. 6 LPD), a garantire la sicurezza dei dati (art. 8 LPD) e a circoscrivere il trattamento al minimo indispensabile (art. 7 LPD). I privati con sede o domicilio all'estero sono obbligati a designare un rappresentante in Svizzera qualora trattino dati personali concernenti persone in Svizzera (art. 14 LPD). La rappresentanza funge da interlocutore per le persone interessate.Domanda 2:Il DSA obbliga le piattaforme a redigere rapporti sulla trasparenza e sulla valutazione dei rischi, che tra l'altro forniscono informazioni riguardanti le loro pratiche di moderazione e l'impatto dei loro sistemi sui dibattiti della società e i processi di elezione. Inoltre, il DSA prevede che le autorità di vigilanza e il settore della ricerca possano accedere ai dati delle piattaforme allo scopo di garantire una vigilanza completa. Anche in Svizzera l'avamprogetto si orienterà a queste disposizioni.Inoltre, in collaborazione con diversi Uffici federali di altri Dipartimenti, il DDPS sta elaborando il rapporto in adempimento del postulato 22.3006 «Valutazione delle minacce derivanti per la Svizzera da campagne di disinformazione» della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale. Domanda 3L'avamprogetto che sarà elaborato rafforza i diritti degli utenti nei confronti degli intermediari e chiede loro maggiore trasparenza. Inoltre intende migliorare la protezione della popolazione dall'incitamento all'odio digitale. A tal fine, impone alle piattaforme obblighi di responsabilità, le sottopone alla vigilanza introducendo meccanismi per monitorare il rispetto degli obblighi di diligenza. Inoltre, contribuisce a rafforzare i diritti fondamentali della comunicazione e al buon funzionamento dei dibattiti pubblici.