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23.448 · Iniziativa parlamentare · 2023-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nell’interesse delle persone con problemi di salute e per tenere conto delle possibilità d’impiego reali delle persone invalide come anche delle particolarità regionali, gli articoli 7 e 16 LPGA sono modificati come segue:

- nell’articolo 7 capoverso 1 LPGA «mercato del lavoro equilibrato» è sostituito con «mercato reale dell’impiego»;

- nell’articolo 16 LPGA il concetto di situazione equilibrata sul mercato del lavoro è sostituito con il concetto di mercato reale dell’impiego.

Articolo 7 capoverso 1 LPGA: È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato reale dell’impiego che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.

Articolo 16 LPGA: Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire sul mercato reale dell’impiego esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

Begründung

Nel diritto delle assicurazioni sociali, l’incapacità al guadagno è definita come la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno della persona assicurata. L’obiettivo è quello di determinare se la persona assicurata può conseguire un guadagno in una professione diversa dalla sua, considerando qualsiasi attività che si possa da lei esigere. Questa capacità residua è analizzata su un mercato del lavoro detto «equilibrato» (art. 7 e 16 LPGA).

Si tratta di un concetto teorico e astratto, che non tiene conto della situazione specifica del mercato del lavoro bensì descrive un modello economico comprendente una gamma d’impieghi variati in cui i posti di lavoro disponibili corrispondono all’offerta di manodopera (DTF 9C_192/2014 del 23 settembre 2014).

Il calcolo della perdita di guadagno si fonda quindi su un paragone dei redditi; non si basa su una perdita di guadagno reale, ma concretizza una perdita delle opportunità di guadagno. In questo modo il grado d’invalidità è fissato confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido con il reddito che potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (DTF 148 V 174, consid. 6).

Nella pratica, il fatto di fissare il reddito d’invalido in modo concreto rimane l’eccezione. Nella maggioranza dei casi, infatti, l’assicurato non è più in grado di percepire un reddito effettivo e quest’ultimo è valutato sulla base di salari che si fondano sui dati statistici forniti dalla RSS o sui dati che risultano dalle descrizioni dei posti di lavoro stabilite dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (DTF 8C_128/2022 del 15 dicembre 2022, consid. 6.2.1). Tuttavia, l’Istituto non aggiorna più i suoi dati dal 1° gennaio 2019 e questo metodo è stato quindi abbandonato a favore dei salari statistici (DTF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021, consid. 3.3).

Il ricorso a simili dati è criticabile sotto diversi aspetti. In effetti essi presentano solamente delle statistiche suddivise per settori economici, non per posti di lavoro individuali, e non tengono conto delle particolarità di ogni regione/Cantone (Lucile Bonaz, Concepts fondamentaux de l'indemnisation: convergences et divergences, Neuchâtel 2023, pag. 11).

Poiché questa nozione di «mercato equilibrato» è molto distante dalle possibilità d’impiego reali di una persona invalida, si creano delle situazioni drammatiche e assolutamente paradossali in cui la determinazione del grado d’invalidità risulta fittizia e astratta. Ciò comporta importanti diminuzioni delle prestazioni o addirittura, nei casi più gravi, un rifiuto totale delle prestazioni da parte degli assicuratori sociali.

È pertanto essenziale procedere agli adeguamenti legislativi menzionati affinché gli assicurati, già ora in una situazione difficile, non siano più danneggiati sulla base di statistiche astratte che non tengono evidentemente conto della realtà del mercato del lavoro.

Di conseguenza, al posto del mercato del lavoro equilibrato si deve adottare come riferimento il mercato reale dell’impiego. La nozione di mercato reale dell’impiego considera le opportunità reali di un assicurato di ritrovare lavoro, che dipendono dal luogo in cui vive, dalla sua età, dalle sue esperienze professionali, dalle sue eventuali limitazioni, dal lasso di tempo in cui è rimasto escluso dal mercato o anche dagli svantaggi che derivano dalla sua disabilità (Franz Werro, La responsabilité civile, 3a edizione, Berna 2017, pag. 325 n. 1149).

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio nazionale, 19.06.2026

Stralcio dal ruolo

Informazioni

Segreteria della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)

sgk.csss@parl.admin.ch

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)