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Attacchi terroristici di matrice islamista. Cosa si intende fare per far fronte a questo pericoloso fenomeno?

24.1003 · Interrogazione · 2024-03-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il giovane musulmano che il 2 marzo 2024 ha accoltellato un ebreo a Zurigo, radicalizzatosi nella tranquilla Svizzera e proprio nel Cantone in cui, nella moschea di Winterthur, qualche anno fa un Imam invitava i fedeli a uccidere i musulmani che non pregavano, ha semplicemente messo in pratica gli insegnamenti di questa religione e con il suo atto si è certamente guadagnato il Paradiso. Allah stesso, nel corano ( 4:74 e 9:111) , dice che “a chi combatte per la causa di Allah, sia egli ucciso o vittorioso, daremo presto ricompensa immensa” e promette il Paradiso solo a coloro che “combattendo sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi”. Fatti simili, purtroppo, anche nel nostro paese non sono più delle eccezioni. Ricordo i vari accoltellamenti di matrice jihadista a Morges (VD) e a Lugano (TI) nel 2020. L'esacerbazione della situazione deve preoccupare la politica, per evitare, che come in altri paesi, attacchi terroristici di matrice islamica diventino la norma. Garantire la sicurezza dei cittadini significa anche e soprattutto leggere i problemi e agire di conseguenza, per evitare che la situazione divampi.

Il giornalista italiano, Giuliano Meotti, con il suo libro "La dolce conquista: L'Europa si arrende all'Islam", evidenzia come l'inazione dei vari Stati occidentali stia, di fatto, portando a legittimare e a tollerare gli attacchi terroristici di matrice islamica.

Nel suo libro Meotti indica alcune soluzioni per combattere il fenomeno, ne cito solo alcune:

1. Controlli più rigorosi sull'immigrazione per impedire, o quantomeno limitare, l'accoglienza di persone che hanno lo scopo di azioni terroristiche di matrice islamica;

2. Selezionare l'immigrazione su base culturale e religiosa, escludendo chi vuole portare un’ideologia di sottomissione e stabilendo canali preferenziali per i cristiani perseguitati in Africa e in Medio Oriente;

3. Espellere gli agitatori dell’islam radicale e chiudere le loro moschee;

4. Fermare il flusso di denaro dalle dittature islamiche (in special modo Qatar e Arabia Saudita, ma pure Turchia) verso le nostre democrazie;

5. Mettere al bando i simboli dell’islam politico ( burqa, minareti , muezzin, preghiere per strada);

6. Difendere la libertà di espressione e riconquistare i “territori perduti” in tutta Europa.

Che lettura da il Consiglio federale del fenomeno e come valuta le proposte indicate? Intende attuarne almeno qualcuna?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale per principio non commenta singole pubblicazioni e le ipotesi in esse contenute.L’estremismo violento e il terrorismo rappresentano un serio rischio per la sicurezza, a prescindere dalla loro manifestazione concreta. Negli ultimi anni la Confederazione ha potenziato i mezzi per combattere questa minaccia. La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT; RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 4751), entrata in vigore il 1° giugno 2022, conferisce alle autorità di polizia la possibilità di adottare tempestivamente misure preventive di polizia nei confronti di persone che rappresentano una minaccia terroristica. Possono ad esempio pronunciare un divieto di avere contatti o di lasciare il Paese. Adottando la Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo e il suo Protocollo addizionale (RS 0.311.61), il Parlamento ha inoltre deciso modifiche importanti del Codice penale e di altre leggi. È quindi possibile prevenire e perseguire meglio i reati terroristici e punirli con pene più severe. Sono degni di particolare menzione l’introduzione di una nuova fattispecie penale per atti preparatori a reati di terrorismo e l’inasprimento delle pene comminate. La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) autorizza fedpol a disporre espulsioni (art. 68 LStrI) e divieti d’entrata (art. 67 LStrI) nei confronti di persone straniere al fine di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento e le misure in esso contenute permettono alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni di contrastare preventivamente e in modo congiunto queste minacce.In caso di seria minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza interna, il codice frontiere Schengen prevede la possibilità di introdurre temporaneamente controlli delle persone alle frontiere interne. L’immigrazione può essere limitata unicamente sulla base dell’articolo 121a della Costituzione (Cost.; RS 101). L’origine o le convinzioni religiose non sono tuttavia criteri ammessi per gestire la migrazione.Per combattere il finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare senza indugio transazioni sospette all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS; art. 9 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). Fermare l’intero flusso finanziario proveniente da determinati Paesi sarebbe una misura discriminatoria che oltretutto non sarebbe nemmeno efficace. Si può infatti presumere che i criminali farebbero arrivare in Svizzera i loro fondi facendoli transitare da Paesi terzi.Inoltre, la revisione della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121) prevede il rafforzamento degli strumenti del SIC. In concreto, viene proposto di introdurre una nuova misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione per ottenere dati dagli intermediari finanziari. In caso di gravi minacce alla sicurezza della Svizzera, il SIC potrebbe così chiedere agli intermediari finanziari informazioni sui flussi finanziari o su transazioni. Questa misura, soggetta ad autorizzazione e vincolata a condizioni restrittive, si applica a imprese commerciali, a organizzazioni che perseguono scopi meramente ideali o a enti religiosi in merito ai quali esistono fondati indizi di partecipazione ad attività terroristiche, informative o di estremismo violento.Nel suo rapporto dell’8 dicembre 2023 in adempimento del postulato 21.3451 «Imam in Svizzera», depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati il 25 marzo 2021, il Consiglio federale si è concentrato sulle misure volte ad arginare la diffusione di ideologie di estremismo violento e terroristiche nelle associazioni religiose. È giunto alla conclusione che la propagazione di simili ideologie può essere contrastata con le basi giuridiche esistenti. Non compete tuttavia allo Stato interferire nelle convinzioni religiose degli individui e imporsi nelle loro questioni di fede. Sono però rigorosamente vietati in particolare la minaccia o il ricorso alla violenza, a prescindere che siano motivati o legittimati dalla religione. In Svizzera finora non esiste un divieto esplicito di simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti. L’articolo 261bis del Codice penale (CP; RS 311.0) vieta tuttavia già il loro utilizzo se servono a propagare un’ideologia o a discreditare o calunniare una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale. Attualmente risultano inoltre pendenti tre interventi parlamentari che chiedono l’introduzione di un divieto di determinati simboli (mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 23.4318 «Divieto dell’uso pubblico di simboli razzisti, inneggianti alla violenza e estremisti, quali ad esempio i simboli nazionalsocialisti»; iniziativa parlamentare Barrile 21.524 «Divieto dell’utilizzo pubblico di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale»; iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 23.400 «Vietare l’uso pubblico di simboli nazionalsocialisti attraverso una legge speciale»).