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24.1006 · Interrogazione · 2024-03-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Per il progetto di ricerca «Wolves and Cattle», nell'autunno del 2023 KORA ha effettuato dei test intensivi per marcare con trasmettitori alcuni lupi nel Cantone di Vaud. Tuttavia, durante 44 notti, nessun predatore è caduto nelle trappole installate. Il rapporto intermedio è stato pubblicato il 20 dicembre 2023: https://www.kora.ch/de/aktuell/projektupdate-fuer-ein-konfliktarmes-zusammenleben-von-woelfen-und-rinderhaltenden-645

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

  1. L'areale di attività dei lupi marcati si estende su quanti chilometri quadrati?

  2. Sono disponibili tutte le mappe di tracciamento dei lupi muniti di collare?

  3. Quali anomalie sono state riscontrate finora nelle mappe di tracciamento elaborate?

  4. I lupi muniti di collare sono legati a un territorio?

  5. Quanto costa ogni lupo munito di collare?

  6. Quanto è costata finora l'intera campagna di marcatura (formazione, cattura e monitoraggio)?

  7. Il monitoraggio del lupo è di competenza di KORA & Wildhut. Qual è la base giuridica che disciplina l'uso di un'autorizzazione di cattura ai fini della ricerca sul lupo?

  8. Le trappole non letali utilizzate per catturare i lupi sono ammesse dalla legge svizzera sulla protezione degli animali per KORA & Wildhut?

  9. Durante le operazioni di cattura effettuate finora sono stati feriti dei lupi? In caso affermativo, quali sono i dettagli?

  10. I dati di tracciamento GPS dei lupi marcati possono essere seguiti da esperti della politica?

  11. Chi di preciso ha la facoltà di disporre in merito alla soluzione del collare di emergenza dei lupi monitorati?

Stellungnahme des Bundesrates

1) e 3) Il 6 marzo 2024 un lupo è stato catturato e marcato dai biologi della fauna selvatica della Fondazione KORA. Dal momento che il monitoraggio è appena iniziato, non è ancora possibile pronunciarsi sull'areale di attività di tale lupo. I dati GPS consentono di monitorare un esemplare o un branco e di comprenderne, per esempio, gli spostamenti o l'area geospaziale utilizzata, le abitudini comportamentali o altri aspetti interessanti relativi alla biologia e al monitoraggio della specie. 2) e 10) I dati dei collari GPS sono di proprietà cantonale. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) vi ha accesso in qualità di autorità di sorveglianza. Nel caso in questione, al lupo è stato applicato un collare nel quadro del progetto KORA «Wolves and Cattle», autorizzato dal Cantone. Pertanto, anche KORA ha accesso a tali dati. Al momento non è prevista la pubblicazione di questi dati. 4) Questo aspetto dipende dal singolo esemplare a cui è applicato il collare. Un esemplare appartenente a un branco è sempre legato a un territorio. Se a essere catturato è invece un esemplare isolato, può darsi che quest'ultimo percorra lunghe distanze prima di trovare un luogo in cui stabilirsi. 5) e 6) Solitamente i costi sono a carico dei Cantoni. Nel caso in questione, è KORA ad assumersene la maggior parte. Poiché è stato catturato un solo esemplare, non è ancora disponibile un calcolo rappresentativo dei costi per ogni lupo. Il progetto «Wolves and Cattle» non è finanziato dalla Confederazione. Pertanto, tali domande vanno rivolte direttamente a KORA. 7) Secondo l'articolo 13 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01), l'UFAM può autorizzare campagne di marcatura di mammiferi protetti purché queste campagne servano a scopi scientifici o alla conservazione della diversità delle specie. 8) I mezzi ausiliari vietati sono elencati all'articolo 2 OCP. Tuttavia, secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera d e l'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) nonché l'articolo 3 capoverso 3 OCP, la Confederazione può autorizzare l’uso di mezzi ausiliari vietati, in via eccezionale, per ricerche scientifiche e azioni di marcatura. 9) No, nessun lupo è stato ferito durante le operazioni. 11) Applicare un collare a un lupo è una decisione di competenza cantonale, che, tuttavia, necessita dell'approvazione della Confederazione secondo l'articolo 13 capoverso 2 e 3 OCP.