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24.1028 · Interrogazione · 2024-06-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nell’ambito del progetto 22.062 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2), il Consiglio degli Stati propone di introdurre nella LAMal un nuovo modello di ripercussioni sui costi, secondo il quale i titolari dell’omologazione potranno essere obbligati a restituire agli assicuratori una quota della cifra d’affari raggiunta per i medicamenti caratterizzati da un grande volume di mercato (art 52e, cpv. 1). Per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, l’UFSP prenderà in considerazione gli oneri già esistenti relativi alle quantità o alla cifra d’affari, nonché la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 52e, cpv. 2). Il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 52e, cpv. 4). - Come pensa il Consiglio federale di attuare concretamente le misure nell’ordinanza? - I progetti di ordinanza e le definizioni legali (soprattutto valori di riferimento del volume di mercato, medicamenti con o senza protezione brevettuale) saranno disponibili entro le deliberazioni sulle divergenze alla commissione della Camera prioritaria?- Questo significa che un tale modello di ripercussioni sui costi non possa essere applicato in aggiunta a un riesame periodico dei medicamenti secondo l’articolo 32 capoverso 3?- Quanti sono i medicamenti interessati? In termini di sicurezza dell’approvvigionamento, questo significa che un tale modello di ripercussioni sui costi potrà essere applicato soltanto ai medicamenti con protezione brevettuale, poiché nell’ambito di quelli con brevetto scaduto ci sono già altre misure per biosimilari e generici basate su differenze di prezzo calcolate in relazione al volume della cifra d’affari del preparato originale?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3./4. Nel quadro dell’adempimento della mozione 19.3703 «Costi dei medicamenti. Adeguare il sistema di omologazione e fissazione dei prezzi nell’assicurazione di base», accolta già nel 2020, e in considerazione dell’aumento ben superiore alla media dei costi dei medicamenti, il Consiglio federale è favorevole alla proposta del Consiglio degli Stati di creare una base legale per i modelli di ripercussioni sui costi. Questi ultimi devono contribuire al contenimento dei costi nel settore dei medicamenti che generano spese molto elevate, superiori a 20–25 milioni di franchi all’anno. Secondo le cifre d’affari del 2023, si tratta di 50–60 medicamenti a cui è ascrivibile quasi un terzo dei 9 miliardi di franchi di costi complessivi (ossia 2,6 miliardi di franchi). Nell’ambito delle deliberazioni della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), l’Amministrazione federale è stata incaricata di presentare in un rapporto (disponibile in tedesco e francese) le modalità di adempimento della mozione 19.3703 «Costi dei medicamenti. Adeguare il sistema di omologazione e fissazione dei prezzi nell’assicurazione di base». In questo rapporto ha analizzato, sulla base dei due modelli di ripercussioni sui costi proposti da Avenir Suisse e Curafutura, il potenziale di risparmio per differenti soglie di fatturato e sconti di prezzo. Il Consiglio federale parte dal presupposto che per i generici, i medicamenti biosimilari e i relativi preparati originali non sarà applicato nessun modello di ripercussioni sui costi. Ciò è dovuto alla fissazione e alla verifica dei prezzi di questi prodotti, con sconti in funzione della cifra d’affari e un’aliquota percentuale maggiorata per i preparati originali troppo costosi. Nel suo rapporto presentato alla CSSS-S, l’Amministrazione federale non li ha presi in considerazione, ma si è concentrata esclusivamente sui medicamenti con protezione brevettuale (capitoli 3.1.1 e 4). Anche gli studi su cui il rapporto si basa analizzano esplicitamente soltanto i medicamenti con protezione brevettuale. Tuttavia sarà il Consiglio federale a stabilire, nell’ambito delle pertinenti disposizioni esecutive a livello di ordinanza, il campo di applicazione specifico dei modelli di ripercussioni sui costi.L’Amministrazione federale è stata incaricata di redigere anche un altro rapporto sulle conseguenze in termini di costi per le imprese farmaceutiche svizzere e sulle possibilità di configurazione dei modelli di ripercussioni sui costi. Sulla base del rapporto già pubblicato e di quello di prossima pubblicazione il Parlamento potrà prendere decisioni equilibrate e sostenibili. 2. Prima di poter formulare le disposizioni a livello di ordinanza, è necessario chiarire le intenzioni del Parlamento. Per accelerare il processo, l’Amministrazione federale ha costituito diversi gruppi di lavoro con le parti interessate per discutere la potenziale configurazione dei modelli di ripercussioni sui costi, unitamente a ulteriori misure per la fissazione dei prezzi dei nuovi medicamenti a livello di ordinanza, nel quadro delle disposizioni esecutive del pacchetto 2 delle misure di contenimento dei costi. Le associazioni farmaceutiche e le federazioni di assicuratori sono state invitate a presentare proposte concrete. Nell’ambito di questi lavori, le commissioni competenti possono in qualsiasi momento chiedere di essere sentite.