24.1035 · Interrogazione · 2024-09-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Un’associazione i cui volontari lavorano con molti minorenni coopera con il servizio «Limita» e ogni anno tutti i collaboratori sono formati e sensibilizzati nell’ambito «bambini e adolescenti». L’associazione ha inoltre deciso di esigere da ogni collaboratore, attuale o futuro, un estratto specifico per privati del casellario giudiziale. Alla luce di 70 volontari il compito è impegnativo, in quanto ogni collaboratore deve chiedere di persona l’estratto allegando una conferma scritta dell’associazione (coordinamento). E in Svizzera la domanda costa 17 franchi a persona (prezzo relativamente elevato per un’attività di volontariato con un importante fabbisogno di personale). In Germania, le autorità hanno trovato una soluzione manifestamente più semplice: è possibile esaminare un gruppo intero e i costi sono assunti dallo Stato. Questo modo di procedere potrebbe rafforzare l’effetto preventivo perché meno costoso e complicato anche se i volontari sono tanti. 1. La procedura (in particolare la laboriosa duplice procedura datore di lavoro / collaboratore) può essere semplificata per i gruppi numerosi? 2. Quali sarebbero le minori entrate se la procedura fosse resa gratuita?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’estratto specifico del casellario giudiziale per privati indica unicamente le interdizioni all’esercizio di un’attività, di intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica ordinate da un giudice per proteggere minori o altre persone particolarmente vulnerabili. Il suo contenuto è limitato rispetto all’estratto ordinario per privati ma le interdizioni vi figurano più a lungo, ossia fintantoché sono valide. Può quindi essere richiesto soltanto da persone che propongono un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o altre persone particolarmente vulnerabili oppure inerente al settore sanitario e implicante un contatto diretto con i pazienti, nonché dalle autorità incaricate di rilasciare autorizzazioni (art. 55 cpv. 1 della legge sul casellario giudiziale; LCaGi; RS 330). L’estratto specifico del casellario giudiziale è dunque vincolato a una destinazione d’uso specifica. Ai fini dell’utilizzo e del controllo, è stato creato un modulo ufficiale da allegare alla domanda, su cui l’offerente o l’autorità di autorizzazione precisa l’attività specifica esercitata dall’interessato che richiede la presentazione di un estratto specifico (art. 55 cpv. 4 LCaGi). L'autorità incaricata della tenuta del registro verifica il contenuto del modulo e ritorna al mittente le domande incomplete o imprecise con la richiesta di completarle. Infine, la richiesta e l’utilizzo illeciti di un estratto specifico sono penalmente punibili (art. 67 LCaGi). Consapevole dell’onere di lavoro generato dalla procedura summenzionata, l’Amministrazione federale ha agevolato la compilazione del modulo da parte dell’organizzazione: è possibile ordinare l’estratto specifico per un massimo di 50 collaboratori o volontari inserendo un’unica volta i dati del datore di lavoro o dell’associazione richiedente. Va poi indicata ogni singola attività esercitata da ogni persona per cui si richiede un estratto specifico. Pertanto, il Consiglio federale non vede modo, al momento, di semplificare ulteriormente la procedura per ordinare un estratto specifico del casellario giudiziale. 2. Il rilascio di un estratto specifico del casellario giudiziale svizzero è un servizio offerto dall’Amministrazione federale per cui sono in linea di massima riscossi emolumenti in virtù dell’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Come già constatato nella risposta alla mozione 19.4364 «Estratto del casellario giudiziale gratuito per i giovani», la gratuità dell'estratto specifico per privati per determinate categorie di attività come il volontariato equivarrebbe a concedere un aiuto finanziario da parte della Confederazione (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge sui sussidi; LSu; RS 616.1). Si porrebbero inoltre difficili questioni di delimitazione. Riferendosi alle spiegazioni fornite nel suo parere, il Consiglio federale afferma che anche nel presente caso un’eccezione alla riscossione di un emolumento per il rilascio di un estratto specifico del casellario giudiziale non è giustificata.Per questo motivo, non è possibile valutare le eventuali ripercussioni finanziarie di una gratuità per determinate attività.