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24.3067 · Mozione · 2024-02-29

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di prendere misure per consentire, come nel caso della promozione della proprietà d’abitazioni, la riscossione parziale dei fondi previdenziali personali (libero passaggio e pilastro 3a). Come nel caso della riscossione di una parte del capitale della previdenza professionale andranno previsti un numero massimo di prelievi e un importo minimo per prelievo.

Begründung

La società diventa sempre più individualistica e anche il sistema previdenziale è cambiato, almeno in parte. La flessibilizzazione dell’età di pensionamento è ormai realtà e sono sempre più frequenti i casi di persone prossime al pensionamento che decidono di continuare a lavorare a un grado d’occupazione più basso prima di cessare completamente l’esercizio di un’attività lucrativa. Questo implica anche il versamento di un maggior numero di prestazioni di libero passaggio. In questi casi, per migliorare le prestazioni si rinvia la riscossione della rendita. Resta quindi una differenza rispetto al reddito che si conseguiva con un’attività lucrativa a tempo pieno. Una possibilità per colmare questa lacuna sarebbe quella di «attingere» alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) o all’eventuale prestazione di libero passaggio. Attualmente, però, un avere di previdenza può essere riscosso soltanto nella sua totalità. Se da un lato è possibile aprire più conti del pilastro 3a, dall’altro la cassa pensioni può frazionare la prestazione di libero passaggio soltanto in misura estremamente limitata (art. 12 cpv. 1 OLP). Una successiva suddivisione degli averi di previdenza non è ammessa. Chi non conosce le diverse possibilità e/o non se ne avvale, si ritrova a dover riscuotere integralmente il suo unico avere di previdenza dall’oggi al domani. Il Consiglio federale dovrebbe consentire anche una riscossione parziale dei fondi previdenziali. Questo permetterebbe di depositare i propri risparmi su un unico conto o un’unica polizza previdenziale e di riscuoterli poi in modo scaglionato. Nel contempo si potrebbero ridurre gli emolumenti, la complessità e l’onere burocratico derivanti dalla gestione di più conti. Il problema è ancora maggiore nel caso delle prestazioni di libero passaggio. Conformemente all’articolo 12 capoverso 1 OLP, tali prestazioni possono essere frazionate esclusivamente dalla cassa pensioni e soltanto una volta. In questo caso, la legge ostacola la suddivisione. Praticamente nessun assicurato sfrutta questa possibilità. Una successiva suddivisione non è ammessa. La riscossione parziale degli averi di previdenza dovrebbe essere consentita anche in caso di passaggio a un’attività lucrativa indipendente.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene ragionevole dal punto di vista del diritto previdenziale introdurre la possibilità di riscossione parziale dei fondi previdenziali del pilastro 3a e degli istituti di libero passaggio, in particolare per i lavoratori indipendenti. Per limitare le ripercussioni fiscali negative, occorrerà tuttavia stabilire in modo chiaro in quale contesto e a quali condizioni gli assicurati potranno effettuare una tale riscossione parziale.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

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