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24.3076 · Postulato · 2024-03-04

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se non sia opportuno ridurre a breve termine il livello minimo degli averi del Fondo di compensazione AVS di cui all’articolo 107 capoverso 3 LAVS.

Begründung

L’AVS è basata sul sistema di ripartizione. Gli importi incassati (contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, contributo della Confederazione) sono direttamente utilizzati per finanziare le rendite, in quanto il Fondo di compensazione AVS (ovvero il patrimonio dell’AVS) costituisce una riserva di fluttuazione. Secondo l’articolo 107 capoverso 3 LAVS, «[i]l Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno». Al 31 dicembre 2022, il patrimonio dell’AVS ammontava a 47 miliardi di franchi, ossia al 98,4 per cento delle uscite. La campagna sulle due iniziative concernenti l’AVS sottoposte a votazione popolare il 3 marzo 2024 ha dimostrato che il livello adeguato degli averi del fondo AVS è un tema di attualità a prescindere dalle misure di stabilizzazione dell’AVS previste a medio e lungo termine. È ovvio che il patrimonio del fondo AVS deve bastare a compensare le fluttuazioni del risultato d’esercizio. Tuttavia, come ha sottolineato lo stesso Consiglio federale nel suo messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, il livello ideale degli averi del fondo AVS dipende da diversi fattori: se l’importo minimo prescritto dalla legge è troppo basso, vi è il rischio che in caso di mancato rispetto di tale soglia si registrino deficit tali da rendere difficile il ripristino dell’equilibrio finanziario; al contrario, il mantenimento di un livello troppo elevato genererebbe costi. Poiché l’AVS è finanziata secondo un sistema di ripartizione, l’attuale livello del fondo AVS è probabilmente (decisamente) troppo alto. Del resto, nel quadro dell’11a revisione dell’AVS, respinta poi dal Popolo nella votazione del 16 maggio 2004, il Parlamento aveva deciso di modificare l’articolo 107 capoverso 3 LAVS, in modo da ridurre la dotazione minima del fondo AVS dal 100 al 70 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione. Nel settore degli assegni familiari, anch’esso basato su un sistema di ripartizione, il livello minimo della riserva di fluttuazione è fissato al 20 per cento delle uscite annue (art. 15 cpv. 3 LAFam; art. 13 cpv. 2 OAFami).

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare entro il 2026 un progetto per la prossima riforma di stabilizzazione dell’AVS. In questo contesto andrà riesaminata la questione relativa all’adeguatezza dell’ammontare del fondo di compensazione.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.