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24.3110 · Postulato · 2024-03-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il calabrone asiatico (Vespa velutina) è stato rilevato per la prima volta sul suolo europeo nel 2004 e in Svizzera, più precisamente nell’Arco giurassiano, nel 2017. Questo insetto si sta diffondendo rapidamente in Europa e ora anche nel nostro Paese.

Somiglia molto al calabrone europeo, sia nell’aspetto sia per il dolore causato dalle sue punture, pericolose per gli esseri umani,

ma è dannoso soprattutto per l’ecosistema nel suo complesso, in particolare per le colonie di api. Difatti, si riproduce costruendo nidi primari e secondari ed è solito predare le api.

I danni inflitti dal calabrone asiatico, in particolare alle colonie di api, sono ancora più preoccupanti se si considera il ruolo cruciale che queste ultime svolgono nel preservare la biodiversità, essendo responsabili della maggior parte dell’impollinazione.

L’Ufficio federale dell’ambiente ha classificato il calabrone asiatico come una specie esotica invasiva la cui presenza è comprovatamente dannosa per l’ambiente. Tuttavia, secondo le informazioni di cui disponiamo, non sembra ancora essere stato inserito nelle norme internazionali di classificazione Environmental Impact Classification of Alien Taxa (EICAT) e Socio-Economic Impact Classification of Alien Taxa (SEICAT).

Per legge spetta ai Cantoni monitorare l’evoluzione in termini quantitativi di questo predatore e definire le misure da adottare per eliminarlo, procedendo in particolare alla distruzione dei suoi nidi.

Considerati i pericoli rappresentati dal calabrone asiatico, sarebbe opportuno che la Confederazione garantisse, quanto meno in parte, il monitoraggio della sua diffusione ed esaminasse la possibilità di indennizzare gli apicoltori per le perdite economiche derivanti dai danni che questo insetto nefasto causa ai loro alveari.

Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio federale di:

1. elaborare un rapporto succinto sui danni ambientali ed economici causati dal calabrone asiatico;

2. esaminare la possibilità di indennizzare gli apicoltori vittime di danni causati da questo insetto.

Begründung

-

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L'invasività del calabrone asiatico e la minaccia che la sua diffusione rappresenta soprattutto per l'apicoltura e le api mellifere sono indiscutibili. I Cantoni sono responsabili della lotta contro le specie alloctone invasive (art. 52 cpv. 1 ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911); la Confederazione può monitorare queste specie e, se necessario, coordinare le misure cantonali di lotta (art. 52 cpv. 3 OEDA). Sin dal primo ritrovamento del calabrone asiatico nel 2017, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) finanzia la relativa mappa di distribuzione gestita da info fauna. I dati di monitoraggio mostrano che la diffusione di questo insetto è aumentata nel 2023. Per sostenere i Cantoni nella lotta contro il calabrone asiatico, l'UFAM cofinanzia nel triennio 2023–2025 le misure di formazione della Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA) e del Servizio sanitario apistico. L'UFAM ha inoltre istituito una tavola rotonda e, nell'ambito del coordinamento delle misure cantonali di lotta, lavora in stretta collaborazione con il gruppo specializzato Organismi esotici invasivi della CCA. Inoltre, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) esamina se e a quali condizioni è possibile derogare al divieto di impiego di biocidi nella foresta per la lotta contro organismi invasivi quali il calabrone asiatico (cfr. in merito anche il parere del Consiglio federale alla mozione 23.3998 Hegglin). Dalle disposizioni di responsabilità del diritto in materia ambientale non deriva nessuna richiesta di indennizzo per i detentori di animali da reddito, inclusi gli apicoltori, in caso di perdite causate dal calabrone asiatico. Nemmeno nel diritto in materia agricola o di salute animale sussiste una base giuridica per un indennizzo. Nella situazione attuale, il Consiglio federale ritiene più efficaci misure concrete piuttosto che un rapporto o l'elaborazione di nuove basi giuridiche per un indennizzo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.