Lexipedia

24.3115 · Mozione · 2024-03-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge volta a inasprire il Diritto penale minorile:

  • in caso di crimini gravi sono comminate pene senza la condizionale;

  • se il giovane non coopera alla misura, la pena detentiva è eseguita in un penitenziario;

  • la privazione massima della libertà è aumentata da quattro a sei anni (a partire dai 16 anni). Per i quindicenni è aumentata da uno a due anni;

  • in caso di reati particolarmente gravi, il giovane è giudicato secondo il diritto penale degli adulti.

Begründung

Sempre più spesso i giovani commettono reati gravi, che palesano una considerevole energia criminale. Le sentenze miti emanate per questi reati suscitano incomprensione in seno alla popolazione. Ad esempio, ad aprile 2023 il Tribunale federale ha confermato la condanna a una pena detentiva di quattro mesi con la condizionale inflitta a un diciassettenne che in un parco di Zurigo aveva aggredito un anziano, rendendolo invalido. Il 2 marzo 2014 Zurigo è stata teatro di un fatto scioccante in cui un quindicenne musulmano con passaporto svizzero, che solidarizza con l’organizzazione terroristica Stato Islamico, ha accoltellato e ferito un concittadino ebreo mettendone in pericolo la vita. Conformemente al Diritto penale minorile, anche questo crimine può essere punito soltanto con una pena privativa della libertà di un anno al massimo. Questo limite è criticato anche dagli esperti. Urge introdurre nel Diritto penale minorile pene proporzionate per reati gravi, soprattutto per i minorenni che hanno abusato di tutti i sistemi e boicottano i trattamenti. In questi casi il Diritto penale minorile deve intervenire in maniera credibile, anche in vista della prevenzione.Il nostro Diritto penale minorile – anche l’attuale revisione – non soddisfa queste condizioni. Fa una distinzione netta tra autori maggiorenni e minorenni, senza considerare la gravità del reato e l’energia criminale. Secondo l’articolo 25 del Diritto penale minorile, la privazione massima della libertà (a partire dai 16 anni) è di quattro anni, a fronte ad esempio dei 10 anni previsti in Germania. Inoltre, a volte sono inflitte soltanto pene con la condizionale anche per crimini violenti. Se l’autore non collabora in caso di collocamento in un’istituzione d’esecuzione (istituto), la pena deve poter essere eseguita in un penitenziario. In casi particolarmente gravi (assassinio), l’autore deve poter essere giudicato secondo il diritto penale degli adulti. Inoltre, dinanzi a violenze particolarmente gravi di matrice terroristica devono poter essere ordinate misure secondo gli articoli 59 e 64 CP nonché un’espulsione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condanna fermamente l’aggressione del 2 marzo 2024 contro un uomo ebreo commessa a Zurigo da un 15enne islamista. Dinanzi ad atti violenti di questo tipo, è importante, sul piano politico, rammentare i principi e gli scopi del diritto penale minorile (a) ed esaminare se continua a soddisfare le aspettative in esso riposte, in particolare nel caso di giovani autori con un’elevata energia criminale (b). (a) Le sanzioni previste dal Diritto penale minorile mirano a dissuadere i giovani condannati dal commettere altri reati (prevenzione speciale). L’accento è posto sui principi dell’educazione e della protezione dei minori (art. 2 cpv. 1 del Diritto penale minorile, DPMin; RS 311.1). L’esecuzione di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà non superiore ai 30 mesi è pertanto sospesa se non sembra necessaria per trattenere il minore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 35 DPMin). I criteri determinanti sono gli aspetti preventivi, educativi e terapeutici, piuttosto che la gravità del reato o la colpa dell’autore. Come già precisato dal Consiglio federale nel suo parere relativo alla mozione 13.3725 Fehr Hans «Inasprimento del diritto penale minorile», infliggere pene senza la condizionale in caso di crimini gravi sarebbe contrario ai principi e agli scopi del vigente Diritto penale minorile. La necessità di una pena senza la condizionale va sempre valutata nel caso concreto. Se un collocamento secondo il DPMin è interrotto perché non raggiunge o non permette di raggiungere lo scopo, magari a causa della resistenza del minore, è già oggi possibile ordinare una privazione della libertà (art. 32 DPMin). Le pene attualmente comminate possono di primo acchito sembrare troppo clementi. Tuttavia, in caso di minori che presentano un comportamento sociale gravemente disturbato o il cui comportamento mette in pericolo terzi è ordinato un collocamento (art. 15 DPMin), che va eseguito prima della pena o della privazione della libertà (art. 32 DPMin). Anche il collocamento costituisce una limitazione della libertà, che spesso dura anni e termina al più tardi al compimento dei 25 anni. Sovente il collocamento in un istituto (aperto o chiuso) rappresenta per il minore una punizione più severa rispetto alla privazione della libertà secondo l’articolo 25 DPMin. Infine, è riconosciuto che le pene detentive in particolare difficilmente permettono di evitare le recidive dei giovani autori e sono persino controproducenti. Le misure educative e terapeutiche risultano invece molto più efficaci sul piano del reinserimento sociale dei giovani e della prevenzione delle recidive, come dimostra anche il basso tasso di recidive in Svizzera. Il Diritto penale minorile è pertanto concepito come un diritto penale basato sulle misure. Il Consiglio federale non considera dunque opportuno giudicare i minorenni secondo il diritto penale degli adulti. La mozione va pertanto respinta già solo per questo motivo. (b) Tuttavia, anche il Consiglio federale considera preoccupante l’energia criminale di determinati giovani autori. In adempimento del postulato 23.3205 Engler «C'è un problema di criminalità giovanile?» sta tra l’altro esaminando l’efficacia delle sanzioni del Diritto penale minorile e la necessità di un intervento legislativo. Non può anticipare i risultati di questi lavori, che potrebbero eventualmente indurlo a rivedere la sua posizione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.