Mozione 18.3898, "Garantire l'applicazione della legge sui cartelli nel commercio di autoveicoli". Come e quando il Consiglio federale affronterà i punti in sospeso della mozione?
24.3311 · Interpellanza · 2024-03-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: Come garantisce che la richiesta formulata nella mozione venga adempiuta completamente?Quando inserirà nell’ordinanza la cifra 14 lettera e della Comunicazione autoveicoli 2002, come previsto dal mandato parlamentare?Con quali altre misure farà in modo che chi compra un’automobile tramite importazione diretta o parallela ottenga il pagamento di tutte le garanzie?È a conoscenza di ulteriori tentativi di isolamento del mercato da parte delle case automobilistiche a danno dei consumatori svizzeri e dell’intera economia?
Begründung
Con la mozione 18.3898 «Garantire l’applicazione della legge sui cartelli nel commercio di autoveicoli», il Consiglio federale era stato invitato a garantire, tramite una regolamentazione vincolante (ordinanza) basata sull’articolo 6 LCart, che fossero effettivamente applicate le norme che tutelano i consumatori e le PMI dalle pratiche distorsive della concorrenza contenute nella Comunicazione del 21 ottobre 2002 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (Comunicazione autoveicoli – ComAuto).Il 1° gennaio 2024 il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli autoveicoli, OAuto), nella quale ha ripreso il contenuto della ComAuto 2019.Sebbene nella mozione fosse stato chiesto espressamente al Consiglio federale di inserire nel testo dell’ordinanza le regole della ComAuto del 21 ottobre 2002, si è deciso di inserire quelle della ComAuto COMCO del 29 giugno 2015 (stato: 2019).Di conseguenza, norme collaudate e di lunga data per la protezione di una concorrenza efficace sono state abolite senza alcuna sostituzione, in particolare le disposizioni concernenti la garanzia. Ad esempio, in base alla ComAuto del 21 ottobre 2002 i costruttori di autoveicoli erano tenuti a concedere la garanzia di 5 anni e quella di 2 anni ai sensi del Codice delle obbligazioni in ogni caso, indipendentemente dal fatto che l’acquirente avesse importato direttamente l’auto da un distributore in Svizzera o all’estero o che l’avesse fatta importare da un distributore indipendente. D’ora in poi, invece, la garanzia verrà concessa soltanto se l’auto è stata acquistata presso l’importatore generale svizzero, in molti casi a un prezzo più alto. Ciò comporta un vero e proprio isolamento del mercato svizzero.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1: con l’emanazione dell’ordinanza del 29 novembre 2023 concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (OAuto; RS 251.6) il Consiglio federale ha dato piena attuazione alla mozione Pfister 18.3898. L’OAuto è stata posta in vigore il 1° gennaio 2024 sostituendo la Comunicazione autoveicoli della Commissione della concorrenza (COMCO) del 29 giugno 2015 (stato: 9 settembre 2019). Sebbene le modifiche di contenuto rispetto alla Comunicazione autoveicoli 2015 siano irrilevanti, l’OAuto non è vincolante solo per le autorità in materia di concorrenza ma anche per i tribunali, il che migliora la certezza del diritto. La trasposizione quasi senza modifiche delle norme della Comunicazione autoveicoli 2015 nell’OAuto rispecchia la volontà del Parlamento. Secondo il Consiglio federale, citare la ComAuto nella versione del 21 ottobre 2002 (Comunicazione Autoveicoli 2002) dà luogo a un fraintendimento. A differenza della ComAuto 2002, la ComAuto 2015 non prevedeva l’illiceità di alcuni accordi in materia di concorrenza. Infatti, secondo la ComAuto 2015, ma anche secondo l’OAuto vigente, è sempre necessaria una valutazione caso per caso. In particolare – contrariamente alle spiegazioni del 2010 (n. 6) relative alla ComAuto 2002 – le spiegazioni sull’OAuto, così come quelle sulla ComAuto 2015, non prevedevano e non prevedono più alcun obbligo generico per i fornitori di includere nella rete di officine come riparatori autorizzati tutte le officine in grado di soddisfare i criteri qualitativi di selezione. Non vi è infatti alcuna base legale che giustifichi un tale obbligo contrattuale.Ad 2: attualmente il Consiglio federale non sta pianificando alcuna modifica dell’OAuto, appena entrata in vigore. L’oggetto disciplinato dall’articolo 14 lettera e della Comunicazione autoveicoli del 2002 è già compreso nella Comunicazione sugli accordi verticali (ComVert), la quale contiene regole dettagliate sulla limitazione delle vendite passive. Queste regole vengono applicate in maniera sistematica dalle autorità in materia di concorrenza.Ad 3: le condizioni quadro della legislazione sui cartelli e in generale del diritto civile garantiscono l’illiceità del rifiuto ingiustificato di fornire prestazioni in garanzia nel settore degli autoveicoli. Tuttavia, non è previsto che la garanzia del costruttore venga concessa in maniera generalizzata, a prescindere dal canale di vendita. Infatti, quando un veicolo esce dalla rete di distribuzione ufficiale potrebbe sì perdere tale garanzia, ma non quella di due anni a favore dei consumatori prevista dall’articolo 210 del Codice delle obbligazioni. Se un distributore non autorizzato che non fa parte della rete ufficiale importa dall’estero un veicolo a un prezzo basso, i consumatori svizzeri possono beneficiare dei vantaggi di prezzo (senza la garanzia del costruttore ma con la garanzia legale vigente nel Paese in questione). Oppure il distributore può scegliere di offrire lui stesso la garanzia, finanziandola mediante il prezzo di vendita. Pertanto, i consumatori svizzeri possono beneficiare dei vantaggi di prezzo all’estero in due modi: comprando in Svizzera un veicolo soggetto a importazione parallela (senza garanzia) presso un distributore non autorizzato oppure acquistando un veicolo all’estero presso un rivenditore autorizzato (con garanzia).Ad 4. il Consiglio federale non è a conoscenza di ulteriori tentativi di isolamento del mercato da parte delle case automobilistiche a danno dei consumatori svizzeri e dell'intera economia. Le autorità in materia di concorrenza indagano sistematicamente su ogni indizio di violazione del diritto dei cartelli.