24.3378 · Mozione · 2024-03-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Proposta di stralcio è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di
- limitare lo statuto di protezione S, prorogato il 1° novembre 2023, alle persone che avevano il loro ultimo domicilio in regioni ucraine occupate in parte o integralmente dalla Russia o che sono teatro di combattimenti più o meno intensi;
- abrogarlo per le persone che avevano il loro ultimo domicilio in regioni ucraine sotto controllo ucraino e in cui non hanno luogo combattimenti;
- abrogarlo per i cittadini non ucraini, ad eccezione dei rifugiati riconosciuti dall’Ucraina.
Begründung
Dopo l’aggressione russa all’Ucraina, il 12 marzo 2022 il Consiglio federale ha attivato lo statuto di protezione S per le persone provenienti da questo Paese. Il 1° novembre 2023 questo statuto è stato prorogato fino al 4 marzo 2025.Non si capisce perché l’ammissione degli ucraini non avvenga in funzione della regione di provenienza. La legge sull’asilo non impone di considerare Paesi interi, bensì permette al Consiglio federale di determinare i criteri secondo cui accordare la protezione provvisoria (art. 4 e 66 LAsi).Con i suoi 603 628 km2 l’Ucraina è circa 15 volte più grande della Svizzera. In Ucraina vi sono a) regioni occupate integramente o in parte dalla Russia, b) regioni in cui hanno luogo combattimenti più o meno intensi e c) regioni sotto controllo ucraino in cui non hanno luogo combattimenti.Mentre l’ammissione di persone provenienti dalle regioni a) e b) è giustificata, non lo è per le persone provenienti dalle regioni c). Lo dimostra anche il fatto che alcune persone con statuto S si recano a più riprese in queste regioni per poi ritornare in Svizzera.Non si capisce nemmeno perché stranieri che vivono in Ucraina vengano considerati bisognosi di protezione. Invece di venire in Svizzera potrebbero benissimo tornare nel loro Paese d’origine. È quindi opportuno limitare l’ammissione agli ucraini e ai rifugiati riconosciuti dall’Ucraina.Lo statuto S serve a fornire protezione provvisoria durante una situazione di grave pericolo generale. La differenziazione proposta garantisce che ne beneficino soltanto le persone davvero bisognose di protezione. Tutti gli altri possono comunque presentare una domanda d’asilo.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. Gli incessanti attacchi russi potrebbero comportare un rapido deterioramento della situazione in termini di sicurezza e approvvigionamento, anche nelle regioni attualmente poco toccate dalla guerra. Non si può pertanto ritenere che la situazione si sia stabilizzata in maniera duratura in queste regioni. Limitare lo statuto di protezione S alle persone provenienti da determinate regioni e abrogarlo per le altre, come chiesto nella mozione, non permetterebbe di tenere sufficientemente conto dell’instabilità del contesto bellico. Inoltre, non sarebbe compatibile con le disposizioni in materia di protezione temporanea in vigore nell’Unione europea (UE). Quest’ultima ritiene unanimemente necessario cercare una soluzione coordinata sul piano europeo, in particolare nella prospettiva di un’abrogazione della protezione temporanea. Un’abrogazione parziale o temporalmente non coordinata genererebbe prevedibilmente movimenti migratori secondari di persone fuggite dall’Ucraina. Sia la Svizzera sia l’UE mirano a ridurre la migrazione secondaria ed evitare di sollecitare ulteriormente i sistemi di accoglienza. Un’iniziativa unilaterale della Svizzera sarebbe contraria a questo scopo, ribadito a più riprese dal Consiglio federale (cfr. in proposito anche il parere del Consiglio federale relativo alla mozione 22.3516 Stark «Riesame geografico periodico e dinamico e adeguamento dello statuto S»). 3.: La decisione di portata generale del Consiglio federale dell’11 marzo 2022 (FF 2022 586) prevede già condizioni restrittive per la concessione della protezione provvisoria a cittadini di Stati terzi senza statuto di protezione internazionale o nazionale in Ucraina. Ottengono infatti protezione provvisoria in Svizzera soltanto le persone provenienti da Paesi terzi che disponevano di un titolo di soggiorno in Ucraina e non possono tornare in maniera sicura e duratura nel loro Paese di origine o di provenienza. Se fossero sottoposte a una procedura d’asilo in Svizzera, queste persone sarebbero comunque ammesse, perlomeno a titolo provvisorio. Inoltre, il trattamento di queste domande in procedura d’asilo ordinaria graverebbe ulteriormente sul sistema d’asilo. Il numero di cittadini di Stati terzi con statuto di protezione S in Svizzera è relativamente esiguo: appena 800 persone circa a fronte di circa 64 300 persone con passaporto ucraino (stato: 29 febbraio 2024). Parte di loro è stata ammessa nel quadro dell’estensione dello statuto S accordato al loro partner, in ossequio al diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all’articolo 13 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101). Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene opportuno regionalizzare la concessione o abrogare la protezione provvisoria né modificare la decisione di portata generale dell’11 marzo 2022 riguardo ai cittadini di Stati terzi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.