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24.3500 · Mozione · 2024-05-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare una statistica sul personale scolastico (tabella 9) che renda possibile il confronto fra Cantoni. In particolare andranno rispettati i seguenti punti:1. nella guida al rilevamento del personale scolastico (Schulpersonal Handbuch der Erhebung), dal capitolo 4 deve emergere in modo chiaro e univoco la definizione di qualifica, e questa definizione deve avere la stessa validità per tutti i Cantoni, senza possibilità di equivoco;2. per permettere un confronto, gli equivalenti a tempo pieno della tabella 9 devono essere indicati in proporzione agli alunni;3. se nonostante tutti gli sforzi e il coordinamento con i Cantoni non è possibile rendere più attendibile la tabella 9 e dunque procedere a un confronto fra Cantoni, si dovrebbe rinunciare al rilevamento, dato che in tal caso crea soltanto confusione e si presta a interpretazioni politiche errate.

Begründung

Da sei anni la Confederazione indica per tutti i Cantoni il numero di insegnanti con o senza diploma pertinente. Nella tabella 9 sopracitata, l’UST segnala che possono esserci variazioni cantonali per quanto riguarda i prerequisiti legati all’insegnamento e il metodo di rilevamento dei dati e, per questo motivo, non sono possibili raffronti cantonali. L’attendibilità di queste statistiche è quindi discutibile e la loro utilità controversa. Se non è possibile svolgere confronti cantonali, non possono neppure essere tratte conclusioni, e quanto detto è confermato anche dal fatto che LU, BL, AG e TI non comunicano più i loro dati.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il rilevamento del personale scolastico si basa sulle statistiche sul personale dei 26 Cantoni e comprende tutti i livelli formativi, da quello primario (livelli 1-2) a quello terziario B (ossia dalla scuola dell’infanzia alla formazione professionale superiore). I Cantoni sono responsabili della scuola dell’obbligo e quindi anche della formazione degli insegnanti. Per valutare le loro qualifiche i Cantoni si basano su diverse pratiche; obbligarli a uniformare le loro prassi con l’unico obiettivo di poter comparare le statistiche sulle qualifiche degli insegnanti rappresenterebbe un onere sproporzionato. La mozione si focalizza sulla guida al rilevamento del personale scolastico (Schulpersonal Handbuch der Erhebung), incentrata sull’acquisizione e sulla preparazione dei dati di base. La guida è rivolta a Cantoni e scuole e descrive i principi e l’oggetto del rilevamento, così come le caratteristiche e le definizioni da considerare.Il primo punto sollevato dalla mozione riguarda i prerequisiti richiesti dall’autorità competente e definiti nelle condizioni di assunzione della scuola; il secondo punto concerne invece l’indicazione degli equivalenti a tempo pieno in proporzione al numero di alunni. L’Ufficio federale di statistica (UST) pubblica già regolarmente i relativi dati a livello cantonale. I dati disponibili attualmente non consentono di disporre di una panoramica che consideri le qualifiche.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.