24.3502 · Interpellanza · 2024-05-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo l’articolo 185 CO, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la perfezione del contratto. In altre parole, non appena ha consegnato la merce a un trasportatore, il venditore non è più responsabile.Il Consiglio federale è invitato a esaminare se questo disciplinamento è tuttora adeguato alla luce dell’evolversi delle abitudini d’acquisto, o se debba essere modificato per permettere di trasferire i rischi e gli utili all’acquirente soltanto quando quest’ultimo acquisisce il possesso della cosa.Considerato lo sviluppo del commercio in rete e i problemi regolarmente derivanti dalle consegne, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
- il disciplinamento previsto dall’articolo 185 CO è tuttora adeguato, tenuto conto delle nuove abitudini d’acquisto e dell’importanza del commercio in rete?
- non sarebbe più appropriato modificare l’articolo 185 CO sul modello della normativa europea in materia, in particolare l’articolo 20 della direttiva 2011/83/UE?
- alla luce dei problemi cui sono regolarmente confrontati i consumatori durante o dopo il processo di consegna, quali altre opzioni sono ipotizzabili per garantire loro una migliore protezione sul piano del trasferimento dei rischi nel contratto di vendita?
Begründung
Il commercio in rete acquista sempre maggiore importanza in Svizzera, dove le vendite in rete rappresentano già quasi il 18 per cento del commercio al dettaglio non alimentare.Le norme legali applicabili non sono tuttavia state adeguate a questo mercato.I prodotti acquistati su Internet sono in genere spediti ai consumatori tramite trasportatori. Ma conformemente all’articolo 185 CO, i rischi passano all’acquirente non appena è concluso il contratto, salvo diversa convenzione. Ciò significa che nella grande maggioranza dei casi i consumatori si assumono la responsabilità di eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto; sono sempre loro ad assumersi gli altri rischi legati alla consegna (p. es. in caso di pacchetti persi).Il Tribunale federale constatava già nella sentenza 128 III 370 che la soluzione dell’articolo 185 CO mal si concilia con i principi generali del diritto svizzero delle obbligazioni. La medesima sentenza rammenta che questa norma affonda le sue origini nel diritto romano classico («periculum est emptoris»!), sottolineando che all’epoca le vendite erano concluse anzitutto nei mercati, cosicché nella maggior parte dei casi l’atto generante obbligazioni (in particolare il pagamento del prezzo d’acquisto da parte dell’acquirente) coincideva con l’atto di disposizione (la consegna della cosa acquistata). Evidentemente questa concezione non è più attuale.La direttiva 2011/83/UE prevede che in linea di principio il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore soltanto quando quest’ultimo ne acquisisce il possesso fisico (art. 20). Questa soluzione sembra meglio corrispondere all’evolversi delle pratiche di consumo.Inoltre, nelle vendite internazionali o tra professionisti, il regime applicabile è in genere più favorevole all’acquirente, o perlomeno più sfumato di quello dell’articolo 185 CO.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo rapporto del 16 giugno 2023«Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue» in adempimento del postulato 18.3248 Marchand-Balet, il Consiglio federale ha constatato che il diritto svizzero in materia di garanzia è obsoleto sotto vari punti di vista. Ha pertanto ritenuto auspicabile conformarne diversi elementi allo standard minimo in vigore nell’UE. Successivamente, con le due identiche mozioni commissionali 23.4316 e 23.4345 «Modernizzazione del diritto in materia di garanzia» il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare un disegno di revisione secondo le esigenze evidenziate. Nel quadro di questi lavori occorrerà esaminare la necessità di modernizzare anche altre disposizioni, strettamente legate al diritto in materia di garanzia, tra le quali la norma di cui all’articolo 185 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) sul passaggio del rischio, che costituisce il punto di partenza: la garanzia del venditore per difetti della cosa venduta si applica infatti soltanto se il difetto esisteva già, perlomeno allo stato embrionale, al passaggio del rischio. Questa regola va riesaminata, soprattutto in relazione ai prodotti digitali e ai prodotti con componenti digitali il cui buon funzionamento può dipendere da aggiornamenti e una manutenzione continua. Le questioni sollevate dall’autrice dell’interpellanza sulla vendita per corrispondenza saranno anch’esse esaminate. Va fatto notare che la regola di cui all’articolo 185 CO ha carattere dispositivo e va già oggi interpretata in maniera restrittiva conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 128 III 370 consid. 4.a).