Lexipedia

24.3566 · Mozione · 2024-06-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) affinché:

  • il valore locativo rimanga invariato fin quando il contribuente o il coniuge superstite con cui questi viveva in comunione domestica utilizza l’abitazione senza interruzioni, ne mantiene la destinazione e non effettua importanti lavori di rinnovo o trasformazione;

  • nell’ambito dell’imposta federale diretta, il valore indicativo per la valutazione del valore locativo sia fissato al 60 per cento del valore di mercato mentre, per quanto riguarda l’ambito delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, sia fissato al 50 per cento del valore di mercato.

Begründung

Al fine di promuovere l’accesso alla proprietà di abitazioni previsto dalla Costituzione, il sistema dell’imposizione del valore locativo deve essere vantaggioso per chi vive nel proprio immobile di proprietà.

Allo stato attuale, il valore locativo viene periodicamente adeguato sulla base dell’evoluzione del costo della vita e, di conseguenza, è in costante aumento. Una tale indicizzazione è particolarmente problematica per i proprietari che hanno raggiunto l’età di pensionamento. Infatti, questi devono far fronte a un aumento dell’imposta sul valore locativo, sebbene i loro guadagni, ossia la loro capacità economica effettiva, tendano a diminuire.

Il valore locativo comporta difficoltà ancora maggiori se l’immobile rimane a lungo di proprietà della stessa persona. Alcuni anni fa, l’Ufficio di statistica del Cantone di Zurigo ha fornito una stima media di 34 anni per un appartamento e di 52 anni per una casa unifamiliare. I proprietari devono tra l’altro far fronte a investimenti sempre maggiori, dovuti ad esempio al risanamento energetico dell’abitazione, all’adeguamento agli standard ecologici o a lavori di adattamento che, considerato l’aumento della speranza di vita, consentano una permanenza a lungo termine nell’immobile.

La rinuncia a un adeguamento del valore locativo a favore di una fissazione di quest’ultimo comporterebbe per i proprietari in pensione una riduzione dell’elevata imposizione fiscale cui sono soggetti. Per tali proprietari l’effetto di una simile misura sarebbe ancora maggiore in caso di un abbassamento contemporaneo dei valori indicativi per la valutazione del valore di mercato. Secondo la prassi attuale, nell’ambito dell’imposta federale diretta il valore locativo deve corrispondere almeno al 70 per cento del valore di mercato mentre, per quanto riguarda l’ambito delle imposte dirette dei Cantoni, al 60 per cento del valore di mercato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, per il valore locativo cantonale il valore di mercato può essere ridotto al massimo del 40 per cento. Tale limite è ammesso, tra l’altro, anche alla luce della limitata disponibilità di proprietà fondiaria nonché della volontà di promuovere fiscalmente la previdenza privata attraverso l’acquisto di abitazioni ad uso personale (DTF 143 I 137 consid. 3.3). Stando al Tribunale federale, i Cantoni non dispongono per contro di un ulteriore margine di manovra per ottenere riduzioni aggiuntive nell’ambito dell’imposizione del valore locativo. Al riguardo, la più alta autorità giudiziaria della Svizzera ha infatti emesso anche sentenze in cui ha chiaramente esplicitato che distanziarsi al ribasso nella fissazione dei valori locativi cantonali è costituzionalmente ammissibile solo a condizione che tali valori locativi non scendano al di sotto della soglia del 60 per cento (in particolare DTF 143 I 137 consid. 3.2-3.4). Il Tribunale federale ha ribadito la sua posizione anche in una sentenza concernente la regolamentazione dei casi di rigore nel Canton Ticino nell’ambito dell’imposizione del valore locativo (DTF 148 I 286 consid. 5.3.2). Le misure fiscali volte alla promozione dell’accesso alla proprietà (art. 108 Cost.) sono pertanto limitate dal rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.). Alla luce di tali considerazioni, la misura proposta dalla mozione rappresenterebbe una violazione delle disposizioni costituzionali, in quanto il valore locativo cantonale sarebbe sistematicamente stabilito al di sotto della soglia minima fissata dal Tribunale federale.Nei casi in questione, una fissazione del valore locativo a prescindere dal valore di mercato comporterebbe oltretutto un’ulteriore discrepanza tra il valore di mercato e il valore locativo. Ciò sarebbe inoltre fonte di disparità di trattamento tra i proprietari di abitazioni. Bloccando il valore locativo fino a una modifica della destinazione d’uso dell’immobile o all’esecuzione di ampi lavori di ristrutturazione non si terrebbe conto delle attuali condizioni di mercato (evoluzione del valore dei prezzi dei terreni e degli immobili). Una tale misura rallenterebbe anche l’avanzamento di sostanziali modifiche edili, il che non solo non è auspicabile per ragioni di politica energetica e climatica, ma andrebbe a ostacolare anche le operazioni di densificazione.Nel corso del tempo, l’attuazione della presente mozione comporterebbe una continua riduzione delle entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni. La portata di tale riduzione non è quantificabile, in quanto dipende in ampia misura dall’andamento dei canoni di locazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.