24.3596 · Interpellanza · 2024-06-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Le trachycarpus fortunei, dette anche palme del Ticino, sono da sempre parte integrante dei paesaggi tipici del Ticino e della Riviera vodese. Tuttavia, nell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911) la palma del Ticino è stata inserita nell’elenco delle piante invasive la cui messa in commercio sarà vietata a partire dal 1° settembre 2024. Sebbene questa misura possa essere comprensibile nel caso della vendita e dell’importazione, risulta ingiustificata per quanto riguarda lo svernamento e la locazione, aspetti gestiti dai professionisti del settore.
Nel suo rapporto esplicativo di febbraio 2024 (cfr. pag. 9), il Consiglio federale ha dichiarato di voler adottare misure adeguate e proporzionate ai rischi degli organismi interessati. L’articolo 15 capoverso 2bis (messa in commercio) è quindi meno restrittivo del capoverso 2 (divieto di utilizzazione).
In realtà è vero il contrario: i professionisti del settore hanno chiesto una deroga per lo svernamento delle palme in vaso dei loro clienti e per la locazione di palme per eventi, solitamente organizzati in locali chiusi, dove il rischio di emissione è nullo. Questo perché i professionisti forniscono alle piante le cure adeguate, rimuovendo le infiorescenze prima che possano diffondersi nell’ambiente.
L’UFAM ha risposto che il capoverso 2bis (messa in commercio) non prevede eccezioni; tuttavia, il capoverso 2 (utilizzazione) ammette la possibilità di deroghe. In effetti lo svernamento e la locazione gestiti dai professionisti sono regolamentati in maniera più rigida rispetto all’utilizzazione diretta nell’ambiente, la quale presenta maggiori problematiche.
Questa disposizione è contraria alla volontà del legislatore, al rapporto esplicativo del Consiglio federale e non da ultimo al semplice buon senso. Dato che le imprese interessate sono una trentina e che sono in gioco circa 200 posti di lavoro, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende correggere questa incongruenza?
2. Non sarebbe opportuno modificare l’articolo 15 capoverso 2bis OEDA per consentire all’UFAM di concedere deroghe caso per caso, come già avviene per il capoverso 2?
3. In caso contrario, il Consiglio federale come intende aiutare le aziende del settore interessato che subiranno perdite finanziarie e dovranno tagliare posti di lavoro a causa di questa incongruenza?
Stellungnahme des Bundesrates
1-2) La palma di Fortune (Trachycarpus fortunei) è una specie esotica invasiva che sta causando danni nei boschi ticinesi e si sta al momento diffondendo anche localmente a nord delle Alpi. In linea generale, l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911) distingue tra il precedente divieto di utilizzazione (art. 15 cpv. 2 OEDA in combinato disposto con l’all. 2.1) e il nuovo divieto di messa in commercio introdotto dal Consiglio federale (art. 15 cpv. 2bis in combinato disposto con l’all. 2.2 OEDA). L’inclusione di una specie negli allega-ti 2.1 o 2.2 dipende dal suo potenziale di danno, dalla sua distribuzione e anche dalla disponibilità di misure per prevenirne un’ulteriore diffusione. Tale classificazione si basa su principi scientifici. Le piante di cui all’allegato 2.1 OEDA non possono essere utilizzate direttamente nell’ambiente: è vietata qualunque attività intenzionale con queste piante. Ciò significa che è proibito piantarle, riprodurle, utilizzarle, coltivarle e metterle in commercio, ossia venderle. Fanno eccezione misure di lotta come pure attività per cui l’UFAM, nel singolo caso, ha con-cesso una deroga secondo l’articolo 15 capoverso 2 OEDA. Si tratta di attività come, per esempio, lavori di ricerca per combattere le specie esotiche invasive. Con il divieto della messa in commercio, il Consiglio federale ha attuato la mozione 19.4615 Friedl. Pertanto, è vietata la vendita delle piante elencate all’allegato 2.2 OEDA, in cui è inserita anche la palma di Fortune. Nel concetto di divieto di messa in commercio sono inclusi an-che la vendita, il dono o l’importazione delle piante interessate. La locazione è definita esplicitamente come una forma di messa in commercio (art. 3 cpv. 1 lett. k OEDA). Le piante di cui all’allegato 2.2 OEDA messe in commercio prima dell’entrata in vigore della modifica di ordinanza del 1° settembre 2024 non devono essere rimosse e possono continuare a essere coltivate. Lo svernamento delle piante dell’allegato 2.2 come la palma di Fortune resterà autorizzato dopo l’entrata in vigore della modifica dell’OEDA. La fornitura di una pianta per lo svernamento non è considerata messa in commercio a condizione che:lo svernamento sia effettuato in una serra; la persona o l’impresa che si occupa della pianta non abbia alcun interesse a utilizzar-la presso il proprio domicilio o la propria sede; e la pianta venga restituita al suo proprietario in primavera. Sulla base dei pareri ricevuti durante la consultazione pubblica, il Consiglio federale ha deciso di non prevedere deroghe all’articolo 15 capoverso 2bis per le piante elencate all’allegato 2.2 OEDA (divieto di messa in commercio), come la palma di Fortune. Questo perché, ad ecce-zione della messa in commercio, in futuro saranno consentite tutte le altre forme di utilizzazione, in particolare la cura. Il divieto di messa in commercio è quindi meno esteso del divieto di utilizzazione e non vi è pertanto alcuna incoerenza. 3) Non esiste alcuna base legale che permette di indennizzare una potenziale perdita finanziaria.