24.3647 · Interpellanza · 2024-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In relazione alla revisione della legge sull’ingegneria genetica (LIG), il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti riguardo ai brevetti:In Svizzera, i brevetti ostacolano l’accesso a materiale di moltiplicazione vegetale diversificato?Quali innovazioni e soprattutto opportunità per le PMI si attende il Consiglio federale?Sono necessarie disposizioni analoghe al previsto regolamento UE, che contempla un divieto di brevettazione in relazione alle nuove tecniche genomiche (new genomic techniques, NGT)?Come è possibile evitare che brevetti di tecniche di ingegneria genetica abbiano ripercussioni sulle varietà ottenute in maniera tradizionale?
Begründung
Il mercato svizzero delle sementi è strettamente legato a quello dell’UE. Per la prevista revisione della LIG il Parlamento ha chiesto un’ampia conformità con la normativa UE. È pertanto opportuno che il Consiglio federale effettui una valutazione comparativa al più tardi in occasione della presentazione della riveduta LIG nel 2025.Il Parlamento europeo esprime i suoi timori nel considerando 1bis del nuovo regolamento UE relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati[1]:«La possibilità di brevettare nuove tecniche genomiche e i risultati del loro utilizzo rischiano di rafforzare la posizione dominante delle multinazionali delle sementi sull'accesso degli agricoltori alle sementi. In un contesto in cui le grandi imprese detengono già il monopolio sulle sementi e controllano sempre di più le risorse naturali, una situazione simile priverebbe gli agricoltori di qualunque libertà di azione, rendendoli dipendenti dalle imprese private. Per questo motivo è indispensabile vietare i brevetti su tali prodotti».Nell’articolo 4bis il Parlamento europeo ha pertanto deciso un ampio divieto di brevettabilità: «Le piante NGT, il materiale vegetale, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche del processo in essi contenute non sono brevettabili». L’articolo 33bis precisa inoltre che i brevetti non possono estendersi alla selezione non geneticamente modificata e ai suoi prodotti.Nel considerando 45bis il Parlamento europeo esige entro il 2025 un rapporto sulle ripercussioni dei brevetti sull’accesso dei selezionatori e degli agricoltori al materiale di moltiplicazione vegetale nonché sulle innovazioni e le opportunità per le PMI.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale riconosce l’importanza, per il settore agricolo svizzero, di poter accedere a materiale di moltiplicazione vegetale diversificato. Questo accesso dipende da numerosi fattori, in particolare dal regime di autorizzazione per le varietà. I brevetti proteggono nuovi procedimenti di selezione o nuove caratteristiche di una pianta ottenute con tali procedimenti, ma non il materiale di moltiplicazione vegetale in quanto tale. Pertanto, in linea di massima i brevetti non impediscono l’accesso a materiale di moltiplicazione vegetale. Costituiscono invece un importante incentivo per lo sviluppo di nuove tecniche di selezione e varietà con caratteristiche innovative. Possono quindi contribuire alla varietà del materiale di moltiplicazione vegetale. 2. Le nuove tecniche genomiche (NGT) sviluppate negli ultimi anni (p. es. tecnologie CRISPR/Cas) consentono di modificare in maniera mirata il materiale genetico. Queste tecnologie evidenziano un grande potenziale per la selezione vegetale. Le NGT possono, ad esempio, accelerare lo sviluppo di nuove varietà, che sono più resistenti ai cambiamenti climatici e permettono di diminuire il ricorso ai pesticidi, contribuendo quindi a un’agricoltura più sostenibile. Un’analisi svolta dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha evidenziato che le domande di brevetti per tali innovazioni tecnologiche sono presentate non solo da grandi multinazionali, ma anche da istituzioni pubbliche e da PMI (cfr. rapporto dell’IPI del 28 febbraio 2024 nonché gli studi commissionati dall’IPI, www.ige.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei brevetti > Revisione: Trasparenza nei brevetti nel settore della selezione vegetale > Selezione vegetale e brevetti). Anche queste imprese potrebbero trarre vantaggio da un’autorizzazione agevolata per le piante NGT. 3. La proposta della Commissione europea del 5 luglio 2023 non prevedeva alcun divieto di brevettazione. Il 7 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha adottato una posizione a tale proposito in vista delle trattative con il Consiglio dell’UE, aggiungendo le disposizioni relative ai brevetti citati nella motivazione dell’interpellanza. Il progetto è ora trattato dagli Stati membri dell’UE in seno al Consiglio dell’UE. Dunque non si sa ancora come sarà impostata la normativa UE definitiva. La Commissione europea ha tuttavia annunciato che esaminerà in maniera approfondita entro il 2026 le ripercussioni della brevettazione nella selezione vegetale sull’accesso alle risorse genetiche, sulla disponibilità di sementi per l’agricoltura nonché sulla concorrenzialità dell’industria biotecnica. Il Consiglio federale segue questi lavori. Nel quadro dell’elaborazione della revisione prevista all’articolo 37a della legge sull’ingegneria genetica (RS 814.91), l’IPI ha già esaminato in maniera approfondita le possibili ripercussioni dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle NGT sulla selezione vegetale e sull’agricoltura (cfr. il rapporto dell’IPI del 28 febbraio 2024 citato nella risposta 2). Non è risultato necessario, nell’immediato, adottare misure nel diritto della proprietà intellettuale se piante NGT fossero autorizzate in Svizzera. Il vigente diritto della proprietà intellettuale offre un contesto vantaggioso per la ricerca, la selezione vegetale e l’agricoltura svizzere. Occorrerebbe tuttavia vagliare misure atte a garantire la disponibilità illimitata di risorse genetiche se la quota di mercato delle piante NGT dovesse aumentare notevolmente in seguito a un’eventuale autorizzazione. I divieti di brevettazione proposti dal Parlamento europeo sono invece controversi e in parte contrari alla Convenzione sul brevetto europeo (art. 53 lett. b CBE; RS 0.232.142.2). Per questo motivo il Consiglio federale sta lavorando invece all’attuazione della mozione 22.3014 CSEC-S «Maggiore trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale» e il 22 maggio 2024 ha posto in consultazione una revisione del diritto dei brevetti che prevede l’istituzione di un servizio di clearing per accrescere la trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale. Questa trasparenza è importante in particolare in vista dell’autorizzazione di piante NGT. 4. In linea di principio i brevetti relativi a tecniche di ingegneria genetica non includono le varietà ottenute in maniera tradizionale. Siccome, stando alle stime, oggi appena l’1,5–2,7 per cento delle varietà è oggetto di brevetti (cfr. il rapporto dell’IPI del 28 febbraio 2024 citato nella risposta 2), si può supporre che il «costitutore (selezionatore) classico» continuerà a disporre, per l’ulteriore selezione, di numerose varietà non oggetto di brevetti anche in caso di autorizzazione di piante NGT. La trasparenza sui brevetti relativi alla selezione vegetale deve restare garantita, come descritto nella risposta 3, affinché i costitutori classici possano decidere in maniera consapevole se utilizzare o meno materiale oggetto di brevetti.