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24.3653 · Mozione · 2024-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in modo che:

  1. durante la gravidanza non sia possibile esaurire il diritto alle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione;

  2. nel caso di incapacità al lavoro per motivi di salute, le donne incinte disoccupate abbiano diritto a più indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione;

  3. nel caso di un divieto di occupazione emesso dal medico, il salario continui a essere garantito sotto forma di indennità per perdita di guadagno.

Begründung

Oggi la maggior parte delle donne in Svizzera esercita un’attività lucrativa e continua anche durante la gravidanza, periodo in cui si gode di certi diritti e di una protezione particolare sul posto di lavoro. Tuttavia, con l’attuale legislazione sociale, anche quanto inteso a favore delle donne può in realtà andare a loro discapito. Se una donna incinta non può più svolgere il suo lavoro abituale perché troppo pesante o pericoloso, il datore di lavoro è tenuto a offrirle un’attività sostitutiva equivalente. Se non è possibile il medico emette un divieto di occupazione e la donna ha diritto all’80 per cento del suo stipendio abituale, che però in questi casi non è coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. Se non è in grado di offrire alla lavoratrice un’attività equivalente non pericolosa il datore di lavoro deve farsi carico del pagamento dell’80 per cento del salario; questo vale anche a partire da otto settimane prima del parto quando vige il divieto di lavoro serale o notturno. Le donne incinte rappresentano quindi un rischio finanziario, soprattutto per le piccole aziende. Dall’indagine sul congedo maternità svolta nel 2017 dall’istituto BASS emerge che solo il 3 per cento delle donne intervistate che svolgono lavori pericolosi o faticosi ha beneficiato di un divieto di occupazione. Molto spesso infatti le donne incinte vengono messe in congedo malattia, con tutti gli svantaggi che ne derivano a livello di assicurazioni sociali: se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, rischiano perdite di salario cospicue. A non essere per niente coperte a livello finanziario sono le donne incinte disoccupate: l’assicurazione contro la disoccupazione dà infatti diritto solo a 30 indennità giornaliere in caso di incapacità al lavoro per motivi di salute. È inoltre particolarmente seccante il fatto che le donne incinte possano esaurire il diritto alle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione addirittura prima del parto, perdendo quindi anche il diritto all’indennità di maternità.La gravidanza non è una malattia, ma il fatto di essere incinta non deve avere conseguenze negative sull’attività lavorativa di una donna.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

  1. L’assicurazione contro la disoccupazione ha lo scopo di fornire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, di sostenere le misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione (art. 114 cpv. 2 Cost., RS 101) e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro (art. 1a cpv. 2 LADI, RS 837.0). L’obiettivo di fornire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno si riflette nel principio assicurativo secondo cui il numero massimo effettivo di indennità giornaliere si basa sul periodo di contribuzione. Fare in modo che non sia possibile esaurire il diritto alle indennità durante la gravidanza significherebbe rendere imprevedibile la durata del diritto alle prestazioni, concetto che non rientra nell’assicurazione contro la disoccupazione.
    Inoltre, le persone in cerca d’impiego che non hanno diritto all’indennità giornaliera possono continuare a usufruire dei servizi di consulenza e di collocamento degli URC in qualsiasi momento (art. 24 LC, RS 823.11).
    Secondo l’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG, RS 834.11), le persone che hanno esaurito il diritto alle indennità non hanno diritto all’indennità di maternità: ciò è dovuto al fatto che l’indennità di maternità è pensata per fornire una parziale compensazione salariale per la perdita di guadagno dopo il parto delle madri che lavorano e richiede una durata minima del periodo di attività lucrativa. L’esclusione dal diritto all’indennità di maternità è dunque intenzionale; la modifica della LADI richiesta nella mozione non rispetterebbe né tale esclusione né i principi dell’assicurazione contro la disoccupazione.

  2. Gli assicurati la cui capacità lavorativa è inesistente per malattia, infortunio o gravidanza hanno diritto all’intera indennità giornaliera massimo per 30 giorni (art. 28 LADI). Esaurire questo diritto non significa esaurire il diritto all’indennità di disoccupazione, per cui il diritto all’indennità di maternità non viene intaccato (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, «Circolare sull’indennità di maternità e sull’indennità per l’altro genitore», n. marg. 1105). Inoltre, la durata limitata del diritto alle prestazioni è paragonabile all’obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario in caso di incapacità al lavoro, anch’esso limitato (art. 324a CO, RS 220).
    L’attuale regola dei 30 giorni ha lo scopo di garantire il coordinamento tra l’assicurazione contro la disoccupazione e altri rami assicurativi, in particolare l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. Inoltre, costituisce già un’eccezione al principio secondo cui la persona assicurata, per avere diritto all’indennità di disoccupazione, deve essere idonea al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). Secondo lo studio BASS a cui fa riferimento la mozione (rapporto di ricerca n. 2/18), nell’81 per cento dei casi di gravidanza si verificano interruzioni dell’attività professionale; tale interruzione dura in media sei settimane e nel 95 per cento dei casi si verifica negli ultimi due mesi di gravidanza. È probabile che la situazione sia simile per le donne disoccupate in gravidanza. La maggior parte delle donne in gravidanza dispone quindi già di un’ampia protezione. Eventuali incapacità al lavoro che si estendono per oltre 30 giorni possono essere assicurate tramite l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia; sussiste quindi già la possibilità di avere una copertura completa.
    Per queste ragioni l’aumento del numero di indennità giornaliere per le disoccupate incinte incapaci al lavoro proposto nella mozione va respinto.

  3. Durante il periodo del divieto di occupazione, le lavoratrici incinte hanno diritto all’80 % dello stipendio percepito per l’esercizio della loro attività abituale, se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro equivalente (art. 35 cpv. 3 LL, RS 822.11).
    Se per motivi di salute una lavoratrice incinta non può lavorare o può farlo solo in misura ridotta, il datore di lavoro è tenuto a continuare a versarle il salario per un periodo di tempo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 1 e 3 CO). La durata del periodo di pagamento continuato del salario dipende dal numero di anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro o da altre disposizioni contrattuali.
    Come già sottolineato dal Consiglio federale nella risposta alla mozione 21.3283 «Proteggere la maternità prima del parto», le interruzioni dell’attività professionale dovute a una gravidanza sono sufficientemente coperte; questo dato è emerso dal rapporto in adempimento del postulato 15.3793 «Interruzione dell’attività professionale prima del parto e congedo prenatale» redatto sulla base dello studio dell’istituto BASS. Secondo il rapporto di ricerca, inoltre, in caso di divieto di occupazione solo il 3 per cento delle donne riceve meno dell’80 per cento del salario, e il 7 per cento non lo riceve affatto.
    Ai sensi dell’articolo 16e capoverso 2 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del salario. La misura proposta andrebbe quindi quasi esclusivamente a beneficio dei datori di lavoro. Tuttavia dato che il pagamento continuato del salario fa parte del rischio aziendale, è l’azienda che deve provvedere. Di conseguenza, il Consiglio federale ribadisce la propria opinione che non è necessario intervenire in tal senso.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.