24.3658 · Mozione · 2024-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Occorre stralciare dall’articolo 3 capoverso 2 l’espressione «misure che comportano una pressione psichica insopportabile».
Begründung
La SEM continua ad ampliare la definizione del termine di rifugiato. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge sull’asilo, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Il capoverso 2 definisce cosa si intende per seri pregiudizi. Sono considerati tali «segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile».Se il criterio della pressione psichica non è applicato con moderazione, discriminazioni quali ad esempio quelle di genere nei confronti delle donne in società patriarcali possono portare a un tasso molto elevato di concessione dell’asilo, come successo precisamente con la modifica della prassi della SEM relativa alle cittadine afghane. Se in passato era accolto il 36 per cento delle domande d’asilo di richiedenti afghane e dopo la modifica ne è accolto il 98 per cento è evidente che la soglia per la «pressione psichica insopportabile» è stata massicciamente ridotta. Questa riduzione al livello di una semplice discriminazione implica che otterranno l’asilo anche donne provenienti da molti altri Paesi che le discriminano per motivi religiosi.La giurisprudenza esige, per la concessione dell’asilo, una determinata intensità dei pregiudizi subiti. Una discriminazione di genere non costituisce, di per sé, una persecuzione rilevante per l’asilo (cfr. anche GICRA 2006/32 consid.8.7.3). La differenza tra una discriminazione e una persecuzione rilevante per l’asilo risiede nell’intensità dell’ingerenza (ibid.). Quando il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha presupposto una persecuzione collettiva nel caso di donne e ragazze in Somalia, ha preteso, come motivo di persecuzione, non soltanto l’appartenenza al genere femminile, ma anche l’appartenenza a un clan di minoranza, uno sfollamento forzato all’interno del Paese e l’assenza di protezione da parte di un parente adulto di sesso maschile (cfr. DTAF 2014/2024/27 consid.6.6). Il TAF ha constatato a più riprese che una persecuzione collettiva deve soddisfare requisiti molto elevati. Ciò non si riflette tuttavia nella prassi della SEM, per cui urge la modifica richiesta.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La definizione della nozione di rifugiato nella legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) si fonda sulla nozione di persecuzione figurante nella Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Nell’interpretazione della suddetta convenzione, la nozione di persecuzione non si riferisce soltanto a una minaccia alla vita o alla libertà di una persona per un motivo rilevante per l’asilo, bensì anche ad altre gravi violazioni dei diritti umani commesse per uno di questi motivi (cfr. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, 1979, par. 51-53). La nozione di «pressione psichica insopportabile» era già stata connessa con quella di rifugiato nella prima versione della legge sull’asilo (entrata in vigore il 1° gennaio 1981). In tal modo anche il legislatore svizzero ha posto le condizioni affinché le misure di persecuzione contro beni giuridici diversi dalla vita, dall’integrità personale o dalla libertà possano costituire un serio pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 LAsi. Di conseguenza, l’intensità di una persecuzione di questo tipo sottostà ai medesimi requisiti posti alle lesioni dei beni giuridici summenzionati. Sussiste una pressione psichica insopportabile se singole persone o parti di una popolazione sono sistematicamente esposte a gravi o ripetute violazioni dei loro diritti umani e se tali violazioni raggiungono un’intensità tale da impedire una vita dignitosa e oggettivamente un’ulteriore permanenza nel Paese d’origine non può ragionevolmente essere pretesa. Pertanto, la nozione di «pressione psichica insopportabile» non costituisce una fattispecie residuale per riconoscere come motivi d’asilo lesioni meno gravi nell’integrità personale, nella vita o nella libertà. È una fattispecie per cui valgono le medesime severe condizioni, come riconosciuto dall’allora Commissione di ricorso in materia d’asilo nonché dal Tribunale amministrativo federale (TAF) (GICRA 1993/10 pag. 65 con rinvii; DTAF 2010/28, consid. 3.3.1.1). Nel quadro della procedura d’asilo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina in ogni singolo caso se i requisiti per ottenere la qualità di rifugiato e quindi anche le condizioni per ammettere una pressione psichica insopportabile sono adempiuti. Contrariamente a quanto sostenuto dall’autore della mozione, l’esistenza di una persecuzione collettiva non è ammessa né dal TAF per donne somale di un clan minoritario né dalla SEM per donne e ragazze afgane. La quota di concessione dell’asilo, ossia la percentuale di decisioni positive sul totale delle decisioni rese (decisioni positive, negative e decisioni di non entrata nel merito), relativa alle donne e ragazze provenienti dall’Afghanistan ammonta al 76 per cento dopo il cambio di prassi (periodo valutato: 01.07.2023–30.04.2024).Il Consiglio federale non ritiene quindi opportuno stralciare dalla legge sull’asilo la nozione di «pressione psichica insopportabile».
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.