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24.3693 · Interpellanza · 2024-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) tiene una cosiddetta «lista nera» sulla quale figurano le persone non più abilitate a insegnare a causa di reati penali e sessuali, dipendenze o altre malattie. La lista, gestita dalla divisione giuridica del Segretariato generale della CDPE, mira a impedire che le persone iscrittevi possano insegnare in altri Cantoni.

Tuttavia, nelle scuole dell’obbligo e soprattutto nelle scuole speciali e negli istituti per bambini con disabilità lavorano anche altri diversi gruppi professionali che hanno intensi contatti con giovani. Per di più, talvolta i bambini e i giovani con una disabilità sono particolarmente a rischio, in quanto la loro disabilità non permette loro di rivelare eventuali aggressioni sessuali.

All’atto pratico può accadere che collaboratori non abilitati dalla CDPE all’esercizio della professione vengano licenziati per reati in ambito scolastico senza che altri o futuri datori di lavoro ne siano a conoscenza.

A causa della penuria di lavoratori qualificati dipendiamo inoltre dagli specialisti e dai collaboratori dei Paesi limitrofi. L’UE tiene una «lista nera» dei divieti di esercizio della professione. I Cantoni hanno tutto l’interesse a poter accedere anche a queste liste e informazioni.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  1. Quali gruppi professionali operanti in scuole e scuole speciali con contatto diretto con bambini e giovani figurano attualmente nella «lista nera» e quali gruppi non vi figurano?

  2. Come giudica l’affermazione secondo cui attualmente esistono lacune nel rilevamento di persone che hanno commesso reati penali e pedosessuali nel sistema scolastico e delle scuole speciali?

  3. Sarebbe favorevole ad estendere la «lista nera» ai gruppi professionali ancora mancanti a contatto diretto con bambini?

  4. La «lista nera» potrebbe essere estesa ad altri gruppi professionali nel contesto scolastico? In caso affermativo, a quali gruppi potrebbe estenderla la CDPE e a quali eventualmente la Confederazione?

  5. L’UE tiene da vari anni una «lista nera». I Paesi UE vengono automaticamente a conoscenza di divieti di esercizio della professione o di condizioni fissate. Entro quando e come, in concreto, la Svizzera potrebbe essere collegata al sistema di informazione dell’UE?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla tutela dei minori e di altre persone bisognose di protezione dagli abusi.1.-3. Come stabilisce l’articolo 62 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101), il settore scolastico compete ai Cantoni. Secondo l’art. 12bis dell’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (RS 413.21; www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento dei diplomi > 4.1 Documenti di base), a cui hanno aderito tutti i 26 Cantoni, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) tiene una lista degli insegnanti ai quali sono stati revocati il diritto all’insegnamento o l’autorizzazione all’esercizio della professione in seguito a una decisione cantonale per reati penali, ma anche, ad esempio, dipendenze o altre malattie. La lista comprende insegnanti e persone con diploma di insegnamento in pedagogia curativa scolastica, educazione pedagogico-curativa precoce, logopedia e psicomotricità. Secondo le informazioni trasmesse dalla CDPE, per essere inserite nella lista le persone devono lavorare in ambito scolastico ed essere segnalate alla CDPE da un Cantone in seguito a una decisione cantonale giuridicamente vincolante. Altri gruppi professionali a diretto contatto con bambini e giovani non rientrano nella sfera di competenza normativa della CDPE e non possono pertanto essere inclusi nella lista.4. La Confederazione non ha la facoltà di integrare la lista della CDPE. Tuttavia, le modifiche del 13 dicembre 2013 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) hanno introdotto una disposizione per proteggere meglio la società dai recidivi di reati sessuali contro i minori (RU 2014 2055). Di conseguenza, il divieto per le persone che lavorano con i minori e altre persone bisognose di protezione è stato esteso a un divieto completo di esercitare qualsiasi attività, anche extraprofessionale. È stato inoltre creato un estratto speciale del casellario giudiziale, l’estratto specifico per privati.In questo modo si intende tutelare meglio i minori e le persone particolarmente vulnerabili, in quanto – a differenza dell’estratto per privati – le sentenze che contengono un divieto di esercitare attività o di avere contatti e di accedere ad aree determinate rimangono registrate per tutta la durata del divieto.5. La partecipazione della Svizzera al meccanismo di allerta dell’Unione europea (UE), che consente ai Paesi di essere informati in tempo reale sui divieti di esercitare professioni regolamentate nel settore dell’educazione dell’infanzia tramite il sistema d’informazione del mercato interno (Internal Market Information System, IMI), è oggetto di negoziati con l’UE. Il Consiglio federale ha già avuto modo di esprimersi in merito nella risposta all’interpellanza Weichelt 24.3283. Attualmente l’articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1) obbliga ogni parte contraente a comunicare le sentenze penali che concernono i cittadini di un’altra parte contraente. In caso di ricezione di una notifica, eventuali divieti di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67 CP e dell’articolo 50 del Codice penale militare (RS 321.0) o di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell’articolo 67b CP e dell’art. 50b del Codice penale militare contenuti in una tale sentenza vengono iscritti nel casellario giudiziale svizzero e di conseguenza anche nell’estratto specifico per privati (cfr. art. 19 della legge sul casellario giudiziale, LCaGi; RS 330).