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24.3787 · Mozione · 2024-06-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge in modo che, in caso di aborto spontaneo o di parto di un bambino nato morto, sia garantito un congedo pagato di almeno tre giorni per la madre e di un giorno per l’altro genitore. Per il riconoscimento dei genitori aventi diritto, devono essere applicate le stesse condizioni previste dalla legge per il congedo pagato concesso in caso di nascita di un figlio in grado di vivere.

Begründung

Se una donna perde un figlio nelle prime 23 settimane di gravidanza non ha diritto a un’indennità per il periodo di lutto. Secondo la legislazione vigente, il diritto all’indennità di maternità sussiste soltanto se il neonato è in grado di vivere o se la gravidanza è durata almeno 23 settimane (art. 23 OIPG). Nella sua risposta all’interpellanza 19.4302, il Consiglio federale ha riconosciuto che «un aborto spontaneo o il parto di un bambino nato morto prima della ventitreesima settimana sono eventi particolarmente dolorosi di cui il diritto vigente non tiene conto in maniera soddisfacente». Il postulato 23.3962, incarica il Consiglio federale di esaminare un adeguamento legislativo. Tuttavia, vengono prese in considerazione soltanto le donne e non entrambi i genitori. Anche se l’altro genitore non è colpito nella stessa misura dalla fatica della gravidanza e del parto, un aborto spontaneo o un bambino nato morto possono essere un evento stressante e tragico anche per lui. Tuttavia, l’altro genitore ha diritto al congedo soltanto se il neonato è in grado di vivere (art. 16i LIPG). A tale proposito è positivo l’accoglimento della mozione 21.3734, la quale chiede giustamente che la legislazione sia modificata in modo che il congedo di paternità sia concesso anche in caso di nascita di un bambino morto. Tuttavia, la mozione non tiene conto della situazione dell’altro genitore in caso di aborto spontaneo. Garantire almeno uno o tre giorni di congedo pagato consente di introdurre una soluzione rapida e semplice che si applicherebbe anche in caso di aborto spontaneo o di parto di un bambino nato morto prima della ventitreesima settimana di gravidanza, colmando così una lacuna legislativa. In tal modo l’attuale diritto all’intero congedo di maternità se il bambino è nato morto o, se la mozione 21.3734 sarà attuata con successo, a un congedo pagato anche per l’altro genitore non sarebbe messo in discussione, ma semplicemente completato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Come già esposto dal Consiglio federale nelle risposte all’interpellanza Reynard 19.4302 «Che diritto è accordato alle donne che subiscono un aborto spontaneo o il cui figlio nasce morto?» e al postulato CSSS-S 23.3962 «Sostegno alle donne dopo un aborto spontaneo o un infante nato morto», il congedo di maternità inizia il giorno del parto se il neonato è in grado di vivere o, qualora nasca morto, se la gravidanza è durata almeno 23 settimane (art. 23 dell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.11). Questa soglia stabilisce un limite a partire dal quale, dal punto di vista medico, le probabilità di sopravvivenza del bambino sono realistiche. Il Consiglio federale è consapevole che un aborto spontaneo o il parto di un feto morto prima della 23a settimana sono eventi particolarmente dolorosi, motivo per cui ha sostenuto il postulato 23.3962, accolto dal Consiglio degli Stati, che lo incarica di fare il punto della situazione giuridica in caso di aborto spontaneo o infante nato morto, analizzare i casi interessati e le possibili ripercussioni finanziarie e procedere a un confronto internazionale. Nell’ambito di questo studio si potrebbe analizzare anche la situazione di entrambi i genitori. Il Consiglio federale è pertanto dell’avviso che sia prematuro dare seguito alla presente mozione e ritiene più opportuno attendere le conclusioni del rapporto prima di adottare misure.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.