24.3804 · Interpellanza · 2024-06-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo l’articolo 128 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.), la quota dei Cantoni sul gettito dell’imposta federale diretta ammonta ad almeno il 17 per cento. L’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) fissa la quota cantonale a favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche al 21,2 per cento. I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. La parte spettante ai Cantoni è tra l’altro motivata dal fatto che essi provvedono alla tassazione e alla riscossione per conto della Confederazione. Grazie alla digitalizzazione e al conseguente incremento in termini di efficienza, l’onero amministrativo che i Cantoni devono sostenere per l’imposizione e l’esazione dell’imposta federale diretta dovrebbe essere diminuito costantemente negli ultimi anni. Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
In termini di costi, a quanto ammonta attualmente l’onere dei Cantoni per l’imposizione e l’esazione dell’imposta federale diretta?
Come si è evoluto tale onere negli ultimi 10 anni?
Quali altre prestazioni che i Cantoni forniscono in adempimento di mandati legislativi sono coperte dall’attuale quota cantonale del 21,2 per cento? Di queste, quali si basano su convenzioni sulle prestazioni o su altre norme contrattuali?
A quanto ammontavano gli importi per prestazione convenuta e per Cantone nel 2023, ovvero nell’ultimo esercizio computato?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domande 1 e 2: La Confederazione non dispone di informazioni sull’onere dei Cantoni per l’imposizione e l’esazione dell’imposta federale diretta.Ad domanda 3: Le prestazioni fornite dai Cantoni coperte dalla quota cantonale non sono definite. Pertanto non esistono convenzioni sulle prestazioni. Secondo l’articolo 196 capoverso 1 (LIFD, RS 642.11) i Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate e degli interessi riscossi. La quota cantonale è costituita dal restante 21,2 per cento. Essa è stata definita nel quadro del progetto Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) ed è in vigore dal 2020. In precedenza, dall’introduzione della nuova perequazione finanziaria (NPC) nel 2008 tale quota si attestava al 17 per cento. Prima ancora, dal 1943, la quota cantonale ammontava al 30 per cento, tredici trentesimi della quale erano destinati alla perequazione finanziaria tra i Cantoni. Dalla votazione popolare del 28 novembre 2004 concernente l’introduzione della NPC, l’articolo 128 della Costituzione federale stabilisce che la quota cantonale deve ammontare almeno al 17 per cento. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.Ad domanda 4: Come menzionato al punto 3, non esistono convenzioni sulle prestazioni.