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Mantenere l'attuale etichettatura dei vini. No al recepimento di regolamenti dell'UE in Svizzera

24.3825 · Mozione · 2024-09-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro della revisione dell’ordinanza del DFI sulle bevande, il Consiglio federale è incaricato di rinunciare alla modifica conformemente al regolamento (UE) n. 2021/2117 e di non recepire la norma in questione né per l’elenco degli ingredienti secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) né per la dichiarazione del valore nutritivo secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera n OID.

Begründung

Il vino svizzero è commercializzato principalmente a livello locale o nazionale. Soltanto una piccola percentuale della produzione vinicola svizzera viene esportata. Dal punto di vista della Svizzera, quale non membro dell’UE, il recepimento categorico del diritto dell’UE in materia di etichettatura dei vini non è auspicabile. Un obbligo di dichiarazione del valore nutritivo e degli ingredienti non comporterebbe alcun vantaggio per i consumatori e per la società. I costituenti rilevanti, ossia alcol e solfiti, sono già oggetto di dichiarazione.
Per i produttori nazionali e locali, nonché per il commercio, ciò comporterebbe un aumento dei costi dovuto a nuovi oneri di analisi e amministrativi non trasferibili sui prezzi dei prodotti.
Per le autorità l’obbligo di dichiarazione avrebbe implicazioni significative in termini di costi e di risorse per la sorveglianza, il controllo e le misurazioni.
Occorre continuare a garantire una certa autodeterminazione del mercato vinicolo interno svizzero. Il regolamento (UE) n. 2021/2117 non deve essere vincolante per il mercato interno.
I prodotti vinicoli che vengono esportati sottostanno al diritto e ai regolamenti del Paese importatore.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il commercio di prodotti vitivinicoli tra la Svizzera e l’UE è disciplinato dall’allegato 7 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) concluso il 21 giugno 1999. Questo allegato elenca gli atti normativi applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’UE e viceversa. Tuttavia, non prevede l’armonizzazione delle rispettive legislazioni. Nell’aprile del 2024, nell’ambito della consultazione sul pacchetto di ordinanze nel settore alimentare («pacchetto trasparenza»), l’industria vitivinicola ha respinto l’adozione del diritto europeo in materia di etichettatura del vino. Il motivo addotto è che tale etichettatura comporterebbe per il settore costi e oneri aggiuntivi ma pochi vantaggi, dato che le esportazioni rappresentano soltanto una piccola parte del mercato vinicolo svizzero. I produttori svizzeri che desiderano esportare i loro prodotti nell’UE dovranno rispettare le normative europee.Nell’ambito dell’attuale revisione, il Dipartimento federale dell’interno ha deciso di rinunciare alle relative disposizioni e rivaluterà la situazione fra due o tre anni.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

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