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24.3828 · Mozione · 2024-09-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le base legali necessarie, sia in materia di imposta cantonale e comunale sia di imposta federale diretta, che consentano ai Cantoni di stabilire il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. Il limite inferiore del valore locativo corrisponderà al 60 per cento del valore di mercato.

Begründung

L’articolo 21 capoverso 2 LIFD sancisce che il valore locativo è stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Secondo la disposizione citata e la giurisprudenza in materia di imposta federale diretta, il valore locativo deve essere stimato al valore di mercato in considerazione delle condizioni locali; ciò nondimeno sussiste un certo margine discrezionale. Il valore locativo deve pertanto corrispondere all’importo che il proprietario dell’immobile o colui che ne detiene i diritti di usufrutto dovrebbe pagare sul mercato per poter occupare il bene immobiliare alle stesse condizioni. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, il valore locativo preso in considerazione dai Cantoni nel quadro dell’imposta federale diretta non deve essere inferiore al 70 per cento del valore di mercato.

Per quanto riguarda invece le imposte cantonali e comunali, il Tribunale federale ammette riduzioni del valore di mercato purché il valore locativo non scenda al di sotto del 60 per cento di quest’ultimo.

Grazie a basi legali nuove i Cantoni potrebbero rivedere i criteri applicabili per determinare il valore locativo, introducendo ad esempio un «valore locativo ecologico» per gli immobili cui è stata attribuita una classe energetica performante, ossia una riduzione temporanea del valore locativo basata sul Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE).

In virtù di questo nuovo margine d’azione, i Cantoni sarebbero inoltre liberi di allineare il valore locativo determinante per l’imposta federale diretta a quello applicato per calcolare l’imposta cantonale e comunale e ridurre così l’onere amministrativo soprattutto nei rapporti intercantonali.

L’introduzione di basi legali formali consentirebbe poi un maggior rispetto della giurisprudenza del Tribunale federale, il quale prevede che il 60 per cento del valore locativo di mercato – per l’imposta cantonale e comunale – costituisca il limite inferiore di quanto è ancora compatibile con il principio dell’uguaglianza giuridica ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione.

Infine, l’eventuale riduzione delle entrate fiscali sarà decisa in modo autonomo dai Cantoni, a seconda della loro situazione finanziaria.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In ambito di imposte cantonali e comunali, il Tribunale federale ha deciso che nel singolo caso il valore locativo non possa essere inferiore al 60 per cento del valore locativo di mercato, perché altrimenti verrebbe violato il principio costituzionale dell’uguaglianza giuridica (DTF 124 I 145 consid. 4d). Per l’imposta federale diretta la prassi attuale prevede che nella media cantonale i valori locativi stabiliti non debbano essere inferiori al 70 per cento del valore locativo di mercato. Secondo l’interpretazione del Consiglio federale, l’autore della mozione chiede che il valore locativo debba corrispondere in ogni caso ad almeno il 60 per cento del valore di mercato. Se la mozione venisse accolta, i valori locativi determinanti per l’imposta federale diretta ammonterebbero al 60 per cento del valore di mercato e sarebbero quindi inferiori alla soglia minima attualmente in vigore a livello federale. Inoltre, l’attuale valore minimo del 60 per cento verrebbe sancito nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni anche per i valori locativi cantonali. Il livello richiesto dall’autore della mozione corrisponderebbe al valore soglia più basso ancora ammesso nel singolo caso a livello costituzionale, fermo restando che la valutazione dovrebbe basarsi sui valori locativi di mercato attuali e non su valori immobiliari in parte obsoleti. Infine, i Cantoni dovrebbero avere la possibilità di ridurre temporaneamente il valore locativo nel caso in cui venissero attuate le pertinenti misure di risparmio energetico, ad esempio in base all’efficienza energetica dell’immobile in questione come indicato nel CECE. Tuttavia, si dovrebbe continuare a rimanere al di sopra del limite inferiore del 60 per cento del valore di mercato. Ciononostante, il Consiglio federale ritiene che questo collegamento sia problematico, poiché già oggi i proprietari possono dedurre dal reddito imponibile le misure energetiche pagate di tasca propria. Fissando valori locativi più bassi, essi beneficerebbero di ulteriori agevolazioni fiscali. Infine, l’incentivo finanziario prospettato dall’autore della mozione comporterebbe elevati effetti di trascinamento, perché determinati risanamenti energetici verrebbero attuati anche senza la succitata agevolazione. Si pone altresì la questione se una doppia agevolazione permetta di garantire la parità di trattamento tra i diversi proprietari di abitazioni. A seconda della regolamentazione, la mozione comporterebbe minori entrate sia per la Confederazione che per i Cantoni (quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta del 21,2 % ed eventuali riduzioni aggiuntive in occasione della determinazione dei valori locativi cantonali).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.