24.3834 · Interpellanza · 2024-09-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Numerosi cittadini accolgono in casa propria persone sole e famiglie in fuga dalla guerra e da crisi in tutto il mondo. Mettono a loro disposizione un alloggio, risorse finanziarie, un aiuto logistico e un sostegno umano. L’impegno civico è un contributo indispensabile alle sfide poste dall’arrivo sempre più massiccio di persone in cerca di protezione in Svizzera. Anche la Confederazione, i Cantoni e molti Comuni incoraggiano la popolazione a venire in aiuto alle persone in difficoltà. Tuttavia, a volte la generosità di questi cittadini è mal ricompensata. Il materiale messo a disposizione è danneggiato, rotto, le superfici abitabili sono trascurate, rovinate, insudiciate. La fattura per la riparazione, sostituzione e pulizia può raggiungere varie migliaia di franchi. Per ottenere un indennizzo occorre tuttavia affrontare un vero e proprio percorso di guerra, il che rischia di scoraggiare le buone intenzioni. Le persone lese si sentono defraudate, con lo sgradevole sentimento di essere state usate. È vero che l’assicurazione di responsabilità civile (RC) degli istituti di accoglienza dei migranti copre una parte dei rischi, ma a condizioni molto severe, poiché le persone assicurate dalla RC (a spese dei contribuenti) sono i richiedenti, che spesso scompaiono nel nulla. Gli istituti di accoglienza dei migranti rinviano dunque all’assicurazione, la quale esige fatture e ricevute che poche persone conservano. L’assicurazione non invia esperti in loco, contrariamente a quanto succede in caso di veicoli sinistrati. Nel miglior dei casi, accorda un forfait discrezionale ma la differenza e il ripristino sono a carico dei cittadini. Questa soluzione è insoddisfacente. La solidarietà e l’impegno dei cittadini meritano di essere ricompensati con un indennizzo adeguato. Non bisogna abusare della loro generosità. Invito pertanto il Consiglio federala a rispondere alle domande seguenti: 1) È consapevole di questa problematica? 2) Come intende rimediarvi? 3) Non sarebbe più opportuno che siano i centri di accoglienza a concludere un’assicurazione RC per indennizzare i cittadini assumendo il rischio di doversi rivalere poi sulle persone che hanno causato danni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La grande maggioranza dei richiedenti l’asilo e delle persone in cerca di protezione di competenza della Confederazione è alloggiata nei centri federali d’asilo (CFA). Un collocamento presso privati è autorizzato soltanto in casi eccezionali, ad esempio se famigliari risiedono già in Svizzera, se si tratta di un richiedente l’asilo non accompagnato di meno di 12 anni, se necessario per motivi medici o se la vulnerabilità dell’interessato non consente che sia alloggiato in un CFA. Dato l’esiguo numero di persone collocate presso privati, non sono noti casi di danneggiamenti o di domande di indennizzo per danni presentate da privati alla Confederazione.Le persone alloggiate presso privati sono spesso beneficiarie dello statuto di protezione S e non richiedenti l’asilo come indicato in precedenza; dopo essere rimaste una settimana in un CFA sono poi attribuite a un Cantone. A partire da questo momento, la responsabilità dell’alloggio passa al Cantone di attribuzione. La Segreteria di Stato della migrazione non dispone di informazioni su eventuali casi di danneggiamenti nei Cantoni. 2. e 3. Come tutti i locatari in Svizzera, anche le persone del settore dell’asilo devono rispondere dei danni cagionati, conformemente alle norme del diritto in materia di locazione (art. 267 seg. in combinato disposto con l’art. 97 segg. del Codice delle obbligazioni [RS 220; CO]). Se vogliono evitare di assumersi questi danni, i locatori possono prevedere nel contratto di locazione una clausola che obblighi il locatario a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile oppure possono esigere dal locatario o dalle autorità di aiuto sociale il versamento di una garanzia.I danni causati dai locatari alla cosa locata non rientrano nei costi coperti dall’aiuto sociale e pertanto l’ente pubblico competente in materia di aiuto sociale non deve intervenire finanziariamente.L’autrice dell’interpellanza chiede che l’autorità responsabile dell’accoglienza sia obbligata a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per le persone del settore dell’asilo di modo che possa assumersi eventuali danni cagionati da richiedenti l’asilo e persone in cerca di protezione. Questa proposta va respinta non soltanto in virtù del principio della responsabilità personale degli interessati, ma anche perché manca una pertinente base legale. Essendo assicuratori in proprio, la Confederazione e i Cantoni non possono infatti stipulare assicurazioni. Conformemente alla legge sulla responsabilità (RS 170.32) rispondono unicamente dei danni cagionati da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni.