24.3886 · Mozione · 2024-09-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali necessarie per obbligare le comunità religiose non riconosciute dal diritto pubblico a registrare i loro luoghi di culto religiosi e a renderne pubblico il finanziamento.
Begründung
La massiccia immigrazione degli ultimi anni ha ampliato anche l’eterogeneità religiosa in Svizzera. Sono stati aperti molti templi, moschee e centri di chiese libere, parte dei quali sono noti quali istituzioni ufficiali nei rispettivi Comuni di ubicazione. Tuttavia, esistono anche numerosi piccoli luoghi di culto di cui non si conoscono i responsabili e che spesso causano diffidenza e disagi nel quartiere. Queste preoccupazioni sono state di recente confermate con l’arresto in diverse regioni della Svizzera di giovani radicalizzati che si presume abbiano frequentato regolarmente luoghi di culto musulmani. È ora di esigere maggiore trasparenza da tutte le comunità religiose non riconosciute dal diritto pubblico, anche per prevenire il radicalismo e il fondamentalismo, che sono in contraddizione con i valori fondamentali della nostra società.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione mira a sottoporre tutti i luoghi di culto e le comunità religiose non riconosciuti all’obbligo di registrazione e di pubblicità del finanziamento. Oltre alle comunità religiose organizzate sotto forma di associazione di diritto privato come le chiese libere, questo obbligo riguarderebbe anche tutti i gruppi di persone senza struttura giuridica che si riuniscono per pregare o per celebrare altri atti religiosi.
Nel suo rapporto in adempimento del postulato 24.3473 il Consiglio federale tratterà anche le condizioni e i limiti degli obblighi di registrazione e pubblicità. Ritiene auspicabile attendere i risultati di questo rapporto. Prima di adottare eventuali nuove basi legali, occorre esaminare in maniera approfondita se sia opportuno introdurre un obbligo generale di registrazione e pubblicità o se potrebbero entrare in considerazione anche altre misure.
Conformemente all’articolo 72 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), il disciplinamento dei rapporti tra comunità religiose e Stato compete ai Cantoni. Il rapporto in adempimento del postulato 24.3473 esaminerà anche in che misura la Confederazione dispone di una competenza legislativa in questo settore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.