24.3890 · Postulato · 2024-09-17
Dipartimento delle Finanze
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare possibili soluzioni per ancorare in misura conforme alla legge il problematico conflitto tra l’obbligo di collaborare previsto dal diritto amministrativo e il diritto di non autoincriminarsi del diritto penale nei procedimenti della FINMA.
Begründung
Le competenze della FINMA si distinguono da quelle degli altri uffici amministrativi; infatti, le ampie possibilità sanzionatorie esistenti nei confronti delle persone e degli enti sottoposti a vigilanza hanno un carattere analogo al diritto penale. Tuttavia, nel procedimento di «enforcement» della FINMA si applica il diritto sulla procedura amministrativa. Ne consegue che l’obbligo di collaborare di diritto amministrativo è in conflitto con il diritto di non autoincriminarsi del diritto penale (principio del nemo tenetur). Questo contrasto nei procedimenti di diritto amministrativo, compresi quelli della FINMA, è stato identificato ed esposto nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e in quello sulle sanzioni amministrative pecuniarie (in adempimento del postulato 18.4100 della CIP-N dell’1.11.2018).
Tenuto conto che anche il Consiglio federale ha riconosciuto tale problematica e che l’attuale situazione giuridica è applicabile soltanto nei singoli casi, l’Esecutivo è chiamato a valutare le competenze della FINMA basandosi sulle misure esaminate nell’ambito del rapporto sulla stabilità delle banche e a presentare una soluzione nell’ottica dello Stato di diritto.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche propone di valutare la possibilità di attribuire alla FINMA la competenza di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie (FF 2024 1023, n. 16.3). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono considerate uno strumento repressivo che mira a sanzionare, anziché a ristabilire la situazione legale. Una procedura che conduce a una siffatta sanzione dovrebbe, tra l’altro, rispettare il principio del nemo tenetur. In considerazione di quanto precede e conformemente alla richiesta del postulato, il Consiglio federale sta esaminando l’introduzione di uno strumento simile applicabile alle persone giuridiche, così come le possibilità di sancire giuridicamente l’obbligo di collaborare e di rispettare il principio del nemo tenetur. Nel quadro delle valutazioni, terrà debitamente conto dei risultati del rapporto del 1° novembre 2018 in adempimento del postulato 18.4100 Strumento delle sanzioni amministrative pecuniarie, depositato dalla CIP-N.Finora, la FINMA dispone di strumenti meramente amministrativi finalizzati principalmente a ripristinare la situazione legale e che quindi a priori non rappresentano sanzioni con effetto repressivo. Il principio del nemo tenetur non è pertanto applicabile. Di conseguenza, il Consiglio federale non può adempiere la richiesta del postulato in merito agli attuali strumenti della FINMA.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.