24.4063 · Mozione · 2024-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare l’art. 84 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), affinché alle persone straniere ammesse provvisoriamente in Svizzera da dieci anni venga rilasciato un permesso di dimora. Eccezioni sono da prevedere nei confronti di persone che hanno compiuto atti gravi, tali da mettere in pericolo gli interessi o la reputazione della Svizzera.
Begründung
Vi è un ampio consenso politico sul fatto che lo statuto dell’ammissione provvisoria non è adeguato alla realtà concreta, in particolare nei casi in cui esistono ostacoli alla sua attuazione a medio e lungo termine. In un rapporto del 2016 sull’analisi dell’ammissione provvisoria, anche il Consiglio federale indicava che le lacune in materia possono essere colmate soltanto con una riorganizzazione fondamentale.
Sebbene attualmente risulti difficile immaginare una grande riforma, i problemi legati all’ammissione provvisoria sono tali da imporre correttivi affinché si possa promuovere in maniera più efficace l’integrazione di persone che, a dispetto del loro permesso provvisorio, risiedono in Svizzera da molti anni.
Considerando la necessità di offrire una maggiore stabilità giuridica e sociale alle persone straniere ammesse provvisoriamente in Svizzera da lungo tempo; il dovere di garantire un quadro legale che favorisca l’integrazione effettiva e sostenibile delle persone presenti sul territorio elvetico; e la consapevolezza che la temporaneità dell’ammissione provvisoria può causare incertezze e ostacolare l’inserimento sociale, lavorativo e scolastico, si chiede di adeguare la legislazione in modo che, a dieci anni dall’ammissione provvisoria, venga accordato il diritto di soggiorno.
L’attuale sistema di ammissione provvisoria porta grande incertezza e instabilità per molte persone che, pur vivendo stabilmente in Svizzera da molti anni, non hanno un permesso di dimora. Ciò crea difficoltà nell’accesso al lavoro e alla formazione, settori che sono cruciali per una buona integrazione. Si chiede quindi di accordare il diritto di dimora a dieci anni dall’ammissione provvisoria, per garantire una prospettiva di consolidamento del diritto di soggiorno, attenuando così l’incertezza e migliorando l’integrazione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’ammissione provvisoria disciplina la presenza in Svizzera dello straniero fintanto che l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]; RS 142.20). Il Consiglio federale è consapevole che in molti casi l’ammissione provvisoria è di lunga durata. Rammenta che per questo motivo lo statuto giuridico delle persone ammesse a titolo provvisorio è stato regolarmente migliorato, in particolare per quanto riguarda la promozione dell’integrazione. Il forfait d’integrazione versato ai Cantoni è stato aumentato e l’obbligo di ottenere un permesso per esercitare un’attività lucrativa è stato sostituito con un semplice obbligo d’annuncio al fine di agevolare l’integrazione sul mercato del lavoro. È stato pure accordato un diritto condizionale al cambiamento di Cantone. Le persone ammesse provvisoriamente beneficiano di un ampio sostegno nel loro processo d’integrazione grazie alle misure dell’Agenda Integrazione Svizzera, attuata congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Da loro è nondimeno richiesto un certo sforzo di integrazione secondo il principio «promuovere e pretendere». Il Consiglio federale si oppone tuttavia a conferire in generale agli interessati i diritti associati a un permesso di dimora. Il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore deve incoraggiare le persone ammesse provvisoriamente a integrarsi in Svizzera. Un soggiorno di dieci anni non giustifica in ogni caso il rilascio automatico di un diritto di soggiorno. Il sistema attuale secondo cui una persona ammessa provvisoriamente e residente in Svizzera da oltre cinque anni può presentare una domanda di permesso di dimora è adeguato. Permette di considerare sia l’interesse pubblico all’ammissione provvisoria sia l’interesse privato a beneficiare di un permesso di dimora tenuto conto dell’integrazione, della situazione famigliare e dell’esigibilità del ritorno. Il 20 settembre 2024 il Consiglio federale ha inoltre preso atto del rapporto del gruppo di valutazione sullo statuto S (consultabile in tedesco e francese all’indirizzo www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > Statuto di protezione S: valutazione positiva del gruppo di valutazione > Rapport). Ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di determinare gli adeguamenti da apportare allo statuto giuridico delle persone con statuto S o ammissione provvisoria e di presentare una proposta sul seguito dei lavori, mantenendo in linea di massima questi due statuti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.