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24.4095 · Interpellanza · 2024-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In una trasmissione DOK, la SRF ha riferito che PMEDA AG era palesemente una ditta fittizia sin dal 2013 e che in Svizzera esistevano sì locali per gli esami, ma tutte le attività sostanziali erano svolte in Germania. Secondo il reporting di SuisseMED@P, PMEDA non impiegava personale in Svizzera, mentre in Germania fino a quattro persone operavano per la medesima. Lo stesso giorno, Correctiv, citando una persona della famiglia del fondatore dell’azienda, Mast, indicava che già diversi anni prima questa aveva visto la segretaria redigere perizie per pazienti in Svizzera sulla base di registrazioni degli esami di Mast. La citazione s’inserisce in una serie di anomalie relative agli autori delle perizie di PMEDA. Dinanzi al Tribunale federale, al centro peritale è stato imputato il fatto che Mast potesse aver manipolato perizie dopo l’allestimento delle perizie specialistiche. Il Tribunale federale ha respinto questa accusa adducendo che le perizie specialistiche erano state firmate dai loro autori (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_284/2022 consid. 4.2). Nell’ambito della procedura penale A-6/2019/10014753 è stato tuttavia constatato che in perizie precedenti le firme erano semplicemente file di immagine perfettamente identici incollati nei vari documenti.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: È irrilevante che perizie precedenti di PMEDA non siano state firmate direttamente dai medici coinvolti, bensì che la firma di questi ultimi, dopo essere stata scannerizzata, sia stata inserita da una segretaria in una serie di perizie? Alla luce di queste circostanze, le perizie mantengono il loro valore probatorio per gli aspetti menzionati nel considerando 4.2 della sentenza del Tribunale federale 9C_284/2022?L’UFAS garantisce che i firmatari siano davvero gli autori delle perizie?Come si garantisce, con l’applicazione secure2go menzionata nel considerando 3.3 della sentenza del Tribunale federale 9C_424/2018 e utilizzata nelle perizie più recenti, che i presunti firmatari abbiano apposto personalmente la firma digitale e non, ad esempio, che abbiano dato uno smartphone a una segretaria presso la sede principale per firmare le perizie?In almeno un caso, un ufficio AI non ha consegnato a una persona interessata che ne aveva fatto richiesta scritta il file PDF originale di una perizia di PMEDA con le firme, sebbene la persona in questione vi avesse diritto. Invece di consegnare il documento, PMEDA ha soltanto affermato di aver firmato conformemente alle prescrizioni dell’UFAS. Che cosa ne pensa il Consiglio federale ed è disposto a indagare su casi del genere?

Stellungnahme des Bundesrates

1.–3. Nelle convenzioni concernenti l’allestimento di perizie mediche bidisciplinari e pluridisciplinari, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) rappresenta l’assicurazione invalidità (AI) in quanto partner contrattuale dei fornitori di prestazioni. In questa veste, parte dal presupposto che i fornitori di prestazioni rispettino le convenzioni. Il controllo effettivo delle perizie è generalmente svolto nei singoli casi dagli uffici AI o dal servizio medico regionale. In caso di controversie derivanti dall’inadempimento dei mandati oggetto delle convenzioni, l’UFAS può avviare un procedimento presso il competente tribunale arbitrale cantonale (art. 27quinquies della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità; RS 831.20) e, se del caso, chiedere un risarcimento per il danno subito dall’AI.Le perizie (perizie specialistiche, perizie parziali e valutazioni consensuali) devono essere munite della firma autografa dei periti. L’utilizzo di una firma elettronica è ammesso soltanto se l’UFAS ha autorizzato i periti in tal senso (cfr. convenzioni per l’allestimento di perizie bidisciplinari e pluridisciplinari dell’AI). Un’autorizzazione in tal senso è stata concessa a PMEDA AG. Per motivi di trasparenza, sull’elenco pubblico dei centri peritali abilitati è menzionato quali sono autorizzati a utilizzare la firma elettronica. Per le perizie inoltrate agli uffici AI, oltre ai criteri di qualità vengono esaminati anche i criteri formali. Il Consiglio federale non è a conoscenza di perizie di PMEDA AG in cui sono state inserite semplicemente firme scannerizzate (con o senza il consenso dei periti). Sono noti soltanto singoli casi di perizie di centri peritali firmate elettronicamente in cui sono state apposte aggiuntivamente anche firme scannerizzate per rendere visibile la firma. L’UFAS ha posto fine a questa prassi, prescrivendo un testo standard per le perizie firmate elettronicamente in cui è specificato che in queste la firma non è visibile. Le perizie firmate elettronicamente a cui sono state aggiunte firme scannerizzate mantengono il loro valore probatorio. Una perizia munita soltanto di firma scannerizzata con il consenso del perito non adempie i requisiti formali previsti dalla pertinente convenzione, ma non si può affermare in generale che per questo motivo perda il suo valore probatorio in sede giudiziaria. 4. Le firme elettroniche dei periti non sono visibili sulla versione stampata della perizia. Di conseguenza, le firme possono essere verificate soltanto sul documento elettronico in formato PDF. Per l’eventualità che i tribunali, i servizi interessati o le parti abbiano dubbi sull’autenticità delle firme elettroniche, il fornitore di prestazioni è tenuto a mettere a disposizione il documento PDF elettronico in questione per la verifica delle firme elettroniche sul medesimo. Per ottenere questo documento, le parti in causa devono sempre rivolgersi all’ufficio AI committente, che funge da intermediario. È prevista una procedura per l’accertamento dell’autenticità della firma elettronica che è già stata applicata in casi di ricorso dinanzi a tribunali e si è dimostrata valida.