Pazienti in primo piano. Un numero di casi troppo basso negli ospedali porta a costi elevati e a una minore qualità delle cure?
24.4151 · Interpellanza · 2024-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Da ricerche condotte dagli assicuratori-malattie emerge che molti ospedali non raggiungono il numero minimo di casi raccomandato dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) in diverse specializzazioni. Un numero troppo basso di casi ha un duplice impatto negativo sulla popolazione: da un lato la mancanza di routine va a scapito della qualità delle cure fornite ai pazienti, dall’altro il sottoimpiego delle infrastrutture e del personale genera maggiori costi che si ripercuotono sui premi.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
Come giudica il fatto che in molte strutture sanitarie non venga raggiunto il numero minimo di casi per le operazioni offerte?
Condivide l’opinione che un numero sufficiente di casi abbia un impatto positivo sulla qualità di una cura?
Come valuta il potenziale di direttive vincolanti sui numeri minimi di casi nell’ottica di un miglioramento della qualità e di un possibile risparmio?
È disposto a esaminare possibili misure per far sì che gli ospedali rispettino maggiormente il numero minimo di casi previsto dalle raccomandazioni emanate dalla CDS nel 2018?
Vede la possibilità di integrare nelle convenzioni tariffali indicatori di qualità, come il numero minimo di casi, quali requisiti fissi per la rimunerazione?
Il 1° gennaio 2022, il Consiglio federale ha emanato prescrizioni per la pianificazione ospedaliera e l’articolo 58d capoverso 4 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie, che impone ai Cantoni di tenere conto anche del numero minimo di casi. Quali possibilità vede per conferire maggiore peso alle sue prescrizioni? È disposto a valutare questi criteri di pianificazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. – 3. L’applicazione del numero minimo di casi, quale strumento volto a favorire la qualità e la concentrazione delle prestazioni in particolare nel campo della medicina altamente specializzata, è attualmente prevista dal diritto federale e rappresenta una prassi consolidata nella pianificazione ospedaliera. A seguito della modifica del 23 giugno 2021 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, i Cantoni devono tenere in particolare conto, nella valutazione degli ospedali, dello sfruttamento di sinergie, del numero minimo di casi e del potenziale di concentrazione di prestazioni al fine di rafforzare l’economicità e la qualità delle cure. Il mancato raggiungimento di un numero di casi prestabilito può quindi, in linea di principio, precludere la concessione di un mandato di prestazioni a un ospedale. Va tuttavia considerato che il numero minimo di casi non rappresenta l’unico criterio di attribuzione dei mandati di prestazioni. La decisione finale viene presa dal Cantone competente nel quadro della sua pianificazione ospedaliera. 4. – 6. L’attuazione delle prescrizioni del diritto federale in materia di pianificazione ospedaliera va seguita da vicino e deve essere valutata rapidamente. Il Consiglio federale è stato tra l’altro incaricato, tramite il postulato 19.3423 depositato dalla CSSS-N («Un’assicurazione malattie a prezzi accessibili a lungo termine. Le misure in materia di efficienza e riduzione dei costi sono efficaci se si basano su modelli e scenari futuri attendibili»), di presentare un rapporto su come si potrebbe garantire un’offerta ottimale di cure stazionarie in Svizzera con l’ausilio di modelli elaborati periodicamente e di scenari a lunga scadenza. Il Consiglio federale ha confermato l’intenzione di procedere in questo senso accogliendo il postulato Wyss 24.3029 «Pianificazione ospedaliera intercantonale per un’assistenza migliore e più efficiente». Al momento non ha in programma altre misure. In particolare non prevede di inserire nelle convezioni tariffali numeri minimi di casi quale condizione da soddisfare per la rimunerazione. Come esposto sopra, spetta ai Cantoni valutare il numero minimo di casi nel quadro delle rispettive pianificazioni ospedaliere e attribuire i mandati di prestazioni. Se un ospedale dispone del corrispondente mandato, la rimunerazione delle prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10) non può essere subordinata al raggiungimento di un numero minimo di casi.