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24.4202 · Mozione · 2024-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto volto a modificare la legge sull’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) e la legge sull’imposta federale diretta (art. 17 cpv. 2 LIFD) affinché le mance ricevute nel settore alberghiero e della ristorazione non siano più considerate come parte integrante del reddito determinante e di conseguenza nemmeno soggette all’imposta sul reddito.

Begründung

Secondo il quadro normativo vigente le mance rientrano nel reddito imponibile: questo è quanto stabilito espressamente dall’articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD). Le stesse sono inoltre integrate nel reddito determinante e pertanto soggette ai contributi salariali (AVS, AI e IPG) secondo la legge sull’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS). Se fino a poco tempo fa le mance venivano pagate in contanti, una pratica che non consentiva di definire con precisione l’importo versato, la diffusione dei pagamenti tramite carta le rende nel frattempo sempre più tracciabili. L’UFAS intende dunque adottare, entro l’autunno, una procedura per definire le regole che permetteranno di applicare le direttive legali. Queste regole potrebbero rivelarsi eccessive e sfociare in un conseguente aumento della burocrazia per le PMI attive nel settore alberghiero e della ristorazione, quando in linea di principio la mancia rimane innanzitutto una forma di riconoscimento, spesso per lo più marginale, tra un cliente e un dipendente dell’impresa. In un momento in cui la carenza di manodopera qualificata rimane un ostacolo importante per l’industria alberghiera e della ristorazione, l’imposizione delle mance penalizzerebbe ulteriormente l’intero settore. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rinunciare all’imposizione delle mance e adeguare in tal senso la legislazione vigente.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le mance sono considerate parte del reddito determinante e dunque soggette all’obbligo contributivo soltanto se costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 5 cpv. 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]; RS 831.10). Questo non vale unicamente per l’AVS, ma anche per le altre assicurazioni sociali. Da quando il servizio nella ristorazione e nell’industria alberghiera è incluso nel prezzo, i clienti sono liberi di scegliere se lasciare una mancia extra o meno. Si presume che in genere questi importi non costituiscano una parte significativa dei salari. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per essere conteggiate come parte del salario determinante le mance devono inoltre essere verificabili. Di fatto, oggigiorno le mance sono soggette all’obbligo contributivo soltanto in casi eccezionali, ossia quando sono registrate nella contabilità del datore di lavoro e il criterio del carattere essenziale è manifestamente soddisfatto. La prassi in materia di imposte sul reddito si basa sul diritto delle assicurazioni sociali. L’attuale situazione giuridica e la prassi non presentano particolari problemi di attuazione né per gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali e le autorità fiscali né per i datori di lavoro. Esse lasciano alle autorità il margine di manovra necessario per poter reagire in modo adeguato alla situazione reale delle imprese. Allo stesso tempo fanno sì che sia possibile riscuotere contributi e imposte nelle imprese in cui le mance sono particolarmente elevate. Inoltre, le basi legali vigenti consentono già di tenere conto del traffico elettronico dei pagamenti (cfr. parere del Consiglio federale in risposta al postulato Quadranti 18.3790 «Le mance in tempi caratterizzati da un crescente utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici»). Anche se, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della mozione, non è prevista una procedura specifica a breve termine, ciò non impedisce all’Amministrazione federale di riflettere e discutere delle pratiche attuali. Tuttavia, un’esenzione generale delle mance dall’imposizione e dall’obbligo contributivo creerebbe un incentivo finanziario, ovvero un ritorno alle stesse per retribuire il personale di servizio, con un possibile impatto negativo sull’evoluzione dei salari. Inoltre, si ridurrebbe la copertura sociale dei dipendenti che lavorano in imprese dove le mance sono elevate. Un regolamento speciale per il solo settore della ristorazione e dell’industria alberghiera comporterebbe altresì notevoli problemi di delimitazione, un’incertezza giuridica per i datori di lavoro e i lavoratori e una disparità di trattamento oggettivamente non giustificabile nei confronti di altri settori di attività in cui le mance sono una realtà (p. es. per le imprese di taxi e i parrucchieri). Il Consiglio federale propone dunque di respingere la mozione. Se la Camera prioritaria dovesse accoglierla, il Consiglio federale proporrà alla seconda Camera di trasformarla in un mandato di verifica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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