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24.4266 · Mozione · 2024-10-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di modifica dell’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale, il quale dovrà avere il tenore seguente:

1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

Una minoranza della Commissione (Jauslin, Bircher, Fischer Benjamin, Glarner, Knutti, Marchesi, Riner, Rutz Gregor, Schilliger, Schmid Pascal, Steinemann, Wasserfallen Christian) propone di respingere la mozione.

Begründung

Secondo l’articolo 136 capoverso 1 Cost. i diritti politici spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Solo un gruppo è esplicitamente escluso: le persone «interdette per infermità o debolezza mentali». L’articolo 2 della legge federale sui diritti politici (LDP) esplicita che è escluso dal diritto di voto chi, a causa di durevole incapacità di discernimento, è sottoposto a curatela generale o è rappresentato da una persona che ha designato con mandato precauzionale. In Svizzera questa grave ingerenza nei diritti politici concerne circa 16 000 persone.

L’articolo 136 capoverso 1 Cost. si basa sull’idea che le persone con disabilità che necessitano della protezione di una curatela generale o di un rappresentante per affrontare la vita quotidiana (p. es. per le questioni finanziarie) non siano in grado di formarsi un’opinione politica. La realtà è diversa: come nel resto della popolazione anche in questo gruppo vi sono persone che vogliono essere attive politicamente e altre che non si reputano in grado di affrontare temi politici. È quindi inammissibile privare automaticamente una persona dei diritti politici se è sottoposta a curatela generale. Alla stessa conclusione sono ad esempio giunte anche le corti costituzionali di Austria e Germania.

Già nel 2020 a Ginevra si è pertanto deciso con una netta maggioranza (con il 75 % di voti favorevoli) di conferire anche a questi cittadini svizzeri il diritto di voto e di elezione a livello cantonale. Nel 2024 Appenzello Interno ha modificato la sua Costituzione in questo senso e nel Cantone di Zugo si sta svolgendo una consultazione riguardante un progetto analogo del Governo cantonale. In diversi altri Cantoni sono in corso sforzi simili.

In Svizzera, l'esercizio dei diritti di voto e di elezione non dipende dalle conoscenze civiche. Le persone con disabilità non devono essere giudicate con standard più severi rispetto ad altre. Le persone di questo gruppo che non sono interessate alle questioni politiche o che non sono in grado di essere politicamente attive, finiranno semplicemente per non esercitare i loro diritti politici, come avviene per il resto della popolazione.

Il rapporto in adempimento del postulato 21.3296 Carobbio stabilisce che l’articolo 136 Cost. è discriminatorio e viola gli impegni internazionali che la Svizzera ha assunto ratificando la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) delle Nazioni Unite. Tale articolo fa sì che l’opinione delle persone con disabilità interessate non conti; esse non sono riconosciute come cittadini alla pari. Nei Paesi a noi vicini, Germania, Francia, Italia e Austria, non esiste un’esclusione generalizzata delle persone con disabilità dal diritto di voto.

Adottando questa mozione, la Commissione ha dato seguito alla petizione 23.2019 (Pet. Behindertensession 2023. Diritto di voto autonomo e senza ostacoli)

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.