24.4282 · Mozione · 2024-12-02
Dipartimento delle Finanze
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’imposizione degli eventuali utili conseguiti dai collaboratori delle start-up nel caso in cui questi ultimi rivendono le azioni detenute nelle suddette start-up. Gli utili dovranno essere tassati separatamente a una tariffa privilegiata, analogamente al regime applicabile alle prestazioni in capitale provenienti dagli istituti di previdenza. L’obiettivo è promuovere l’innovazione e rafforzare la competitività rispetto ad altri regimi vigenti all’estero e creare così posti di lavoro in Svizzera.
Begründung
La presente mozione fa seguito alla mozione Matter 23.4129, che il Consiglio federale ha proposto di respingere nel suo parere del 22 novembre 2023.
La mozione Matter chiedeva di combattere la disparità di trattamento fra i fondatori e gli investitori di start-up da un lato e, dall’altro, i collaboratori di tali società. Se una società ha successo, infatti, i fondatori e gli investitori possono vendere le azioni che detengono nella stessa beneficiando dell’esenzione fiscale degli utili in capitale conseguiti nella realizzazione della sostanza privata. Gli impiegati assumono anch’essi un importante rischio finanziario se accettano
d’investire nella società e lavorare a un salario spesso basso. Tuttavia può succedere che, se vendono le loro azioni, queste ultime vengano imposte a tassi particolarmente elevati.
Nel suo parere alla mozione Matter 23.4129, il Consiglio federale argomenta come segue: (i) prevedendo un regime speciale per le start-up, si rischia di creare una disparità di trattamento e (ii) al momento della vendita delle azioni acquisite nel quadro del rapporto di lavoro, gli utili sono già esenti da imposta come nel caso della vendita delle azioni dei fondatori. Il Consiglio federale non ravvisa dunque alcun problema.
Tuttavia, il Governo sembra ignorare il fatto che i meccanismi che descrive funzionano bene per la maggior parte delle società ma non per le start-up. In effetti le formule applicate dalle autorità fiscali per il computo dell’imposta dovuta in caso di vendita di un’azione si basano sostanzialmente sull’utile e sulla cifra d’affari. Di fatto è però molto raro che una start-up realizzi utili o cifre d’affari positive, almeno a breve termine. Di conseguenza queste formule non sono adatte alle start-up e penalizzano gli impiegati.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
A causa dell’assenza di valori di mercato, il valore delle azioni delle società non quotate in borsa deve essere stabilito in base a una formula e considera i redditi e/o la sostanza della società nei periodi fiscali precedenti. Tali società non quotate in borsa possono altresì concordare con l’autorità fiscale un valore stabilito sulla base di una formula in conformità alla circolare numero 28 del 28 agosto 2008 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI). Tale valore è determinante per valutare le azioni di collaboratore di simili società al posto del valore venale. Se non è disponibile un valore venale, mediante un valore stabilito sulla base di una formula è possibile ottenere valori approssimativi determinanti per il calcolo delle imposte sulla sostanza e sul reddito. Il valore stabilito sulla base di una formula consente un’imposizione oggettiva. Il metodo di calcolo adottato la prima volta deve essere assolutamente mantenuto per il piano di partecipazione di collaboratore (coerenza della formula). In linea di principio, gli utili in capitale conseguiti nella vendita di azioni che vengono mantenuti nella sostanza privata sono esenti da imposta. Per le azioni che gli impiegati ricevono nel quadro del rapporto di lavoro vale un regime specifico: queste partecipazioni, rispettivamente il loro valore valutabile in denaro (la differenza tra valore venale e prezzo d’acquisto) secondo l’articolo 17b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), sono imponibili come reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente. L’utile conseguito nella successiva vendita di queste azioni è esente da imposta nel caso di una ripresa del valore venale al posto del valore determinato dalla formula e solo dopo un periodo di detenzione di cinque anni. Se le azioni di collaboratore per le quali è stato concordato un valore stabilito sulla base di una formula vengono vendute al valore venale entro un periodo di detenzione di cinque anni, risulta imponibile esclusivamente il valore aggiunto risultante dal cambiamento del metodo di valutazione. Un cosiddetto valore aggiunto congiunturale (dovuto ad es. a un andamento generale positivo dell’economia) non è soggetto all’imposizione del reddito da attività lucrativa, bensì è esente da imposta nella realizzazione di sostanza privata ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 LIFD. La circolare numero 28 della CSI raccomanda di valutare le società anonime, e in genere anche le start-up, in base al loro valore reale durante la fase di costituzione. Ciò garantisce un’imposizione oggettiva anche per quanto riguarda l’imposta sulla sostanza. È vero che, come menzionato dall’autrice della mozione, per le start-up inizialmente è raro conseguire utili o considerevoli cifre d’affari. Tuttavia, dall’alienazione delle azioni di collaboratore possono risultare ricavi elevati, se gli investitori prevedono guadagni cospicui in futuro. In simili casi, la differenza rispetto a un basso valore delle azioni stabilito sulla base di una formula, che non considera i futuri cash flow, può comportare elevati tributi fiscali. L’imposizione viene però applicata soltanto se i collaboratori vendono le loro azioni in tempi brevi realizzando un utile. Questo regime, che si fonda sul valore stabilito sulla base di una formula tenendo conto dell’assegnazione, è lo stesso per tutte le società non quotate in borsa. L’introduzione di adeguamenti a favore di uno specifico gruppo di contribuenti, come chiede la mozione, potrebbe portare a distorsioni e difficoltà di delimitazione indesiderate. Un’imposizione privilegiata implicherebbe un’inuguaglianza di trattamento nei confronti dei contribuenti che non ricevono azioni di collaboratore e verso i collaboratori che acquisiscono tali azioni a un valore venale elevato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.