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24.4321 · Mozione · 2024-12-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale le modifiche di legge necessarie e di adottare tutte le misure affinché

- le persone che entrano in Svizzera passando da Paesi terzi sicuri possano essere respinte alla frontiera senza procedura d’asilo;

- non si entri nel merito delle domande d’asilo di persone entrate passando da Paesi terzi sicuri.

Begründung

I richiedenti l’asilo attraversano regolarmente diversi Paesi sicuri prima di depositare la loro domanda. Spesso questa scelta è motivata soprattutto da aspetti economici e da attrattive prestazioni sociali. L’entrata in Svizzera non rappresenta dunque in alcun modo l’ultima possibilità di garantirsi la sopravvivenza e di ottenere protezione dalla persecuzione individuale. Si tratta piuttosto di scegliere un Paese in cui rifarsi una vita meno dura che nel Paese d’origine o in un altro Stato terzo attraversato. Per correggere la situazione, è necessario arginare la migrazione secondaria nel settore dell’asilo. I migranti che entrano passando da Stati terzi sicuri non devono essere autorizzati a presentare una domanda d’asilo e vanno pertanto respinti alla frontiera senza procedura d’asilo. Nel contempo non si entra più nel merito delle domande d’asilo depositate da persone entrate passando da Paesi terzi sicuri. Le modifiche proposte dotano la Svizzera di uno strumento efficace per porre fine alla prassi di altri Stati che, violando i loro obblighi internazionali, ignorano i migranti in transito e non li registrano per non essere considerati Paesi di prima accoglienza. Nel contempo permette di ridurre l’attrattiva della Svizzera quale Paese di destinazione. Le modifiche proposte sono in sintonia con la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, che non ammette in alcun modo la libera scelta dello Stato di accoglienza. Detta convenzione protegge soltanto i rifugiati che entrano direttamente da un Paese in cui la loro vita o libertà è minacciata, il che non è manifestamente il caso in nessun Paese limitrofo alla Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione chiede di adottare misure alle frontiere (rifiuto d’entrata), il che in concreto presuppone di controllare alla frontiera ogni persona che desidera entrare in Svizzera. La mozione potrebbe essere attuata senza violare gli obblighi derivanti da Schengen soltanto alle frontiere esterne (aeroporti). Per contro, il codice frontiere Schengen vieta in linea di principio i controlli alle frontiere interne. La Svizzera non fa tuttavia parte dell’Unione doganale europea. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può dunque effettuare controlli doganali a tutte le frontiere e sul territorio svizzero. Nel quadro di questi controlli o in caso di sospetto di polizia, l’UDSC esegue anche controlli delle persone in funzione dei rischi e della situazione. Se una persona presenta una domanda d’asilo, occorre determinare chi è responsabile di trattare la domanda. Come si evince dalla risposta alla mozione 24.3056 «I richiedenti l'asilo che transitano attraverso un Paese sicuro non sono rifugiati», depositata dal Gruppo dell’Unione democratica di Centro, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pronuncia già decisioni di non entrata nel merito se l’interessato ha un legame più stretto con uno Stato terzo che con la Svizzera, in applicazione dell’articolo 31a capoverso 1 lettere a-e della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31). In concreto, se la persona può tornare in uno Stato terzo sicuro o uno Stato terzo in cui aveva precedentemente soggiornato (art. 31a cpv. 1 lett. a e c LAsi), o in uno Stato (Dublino) competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) oppure recarsi in uno Stato terzo per cui possiede un visto o in cui vivono parenti prossimi (art. 31a cpv. 1 lett d e e LAsi), la SEM non esamina le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato. Ordina l’esecuzione dell’allontanamento del richiedente verso lo Stato terzo, a condizione che quest’ultimo ne garantisca l’ammissione e rispetti il principio di non respingimento, presunto per gli Stati terzi sicuri (art. 31a cpv. 2 LAsi).Queste disposizioni mirano a escludere la libera scelta del Paese di accoglienza e sono compatibili con le esigenze della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30), che permette di non esaminare una domanda d’asilo e di eseguire l’allontanamento in uno Stato che garantisca il rispetto del principio di non respingimento. Nel parere relativo al postulato 18.3930 Damian Müller «Modifica della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951», il Consiglio federale ha spiegato che la Convenzione non mira a regolare i movimenti migratori e costituisce uno dei principali strumenti per la protezione dei rifugiati. Nel rapporto in adempimento del postulato, il Consiglio federale ha constatato che la Convenzione non disciplina la procedura di designazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo. Non disciplina nemmeno la ripartizione tra gli Stati delle responsabilità nei confronti dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati. Impone invece il rispetto del principio di non respingimento (art. 33 Conv. rifugiati), secondo il quale nessun rifugiato può essere espulso in uno Stato in cui rischia la persecuzione. Alla luce del carattere imperativo di questo principio, prima di espellere una persona che ha presentato una domanda di protezione occorre esaminare il rischio del respingimento. La protezione concessa dalla Convenzione non è dunque vincolata alla condizione che la persona giunga direttamente dallo Stato in cui è esposta a un rischio di persecuzione. Né la definizione del termine di rifugiato né i motivi d’esclusione figuranti nella Convenzione prevedono che le persone transitate attraverso un Paese sicuro possano essere escluse dallo statuto di rifugiato (cfr. anche il parere relativo alla mozione 24.3056). Lo stesso vale peraltro anche per il principio di non respingimento sancito nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101), la cui protezione si estende a tutte le persone e che protegge dall’espulsione in uno Stato in cui sussiste un reale rischio che l’interessato sia esposto a tortura o a una pena o trattamento inumano o degradante (cfr. art. 3 CEDU). Queste prescrizioni sono sancite anche nella Costituzione federale (art. 25 cpv. 2 e 3 Cost.). Non esaminare una domanda di protezione (a prescindere che sia stata presentata alla frontiera o all’interno del Paese) e rinviare la persona giunta da uno Stato terzo sicuro senza esaminare i rischi di respingimento sarebbe quindi contrario sia alla CEDU sia alla Cost.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.