24.4333 · Interpellanza · 2024-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I figli di Svizzeri all’estero perdono la cittadinanza svizzera se non sono notificati prima di compiere 25 anni. A partire dai 25 anni si applica loro una procedura agevolata, nella quale devono comprovare di aver effettuato un viaggio in Svizzera a tre riprese per almeno sei giorni nell’arco di cinque anni. Dopo i 35 anni è richiesto un soggiorno di tre anni in Svizzera. In linea di principio i Cantoni e i Comuni sono responsabili in materia di naturalizzazione. Nel caso dei discendenti diretti di Svizzeri all’estero il controllo compete integralmente al Consiglio federale e alla SEM (art. 29 della legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0). Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:Ritiene che le attuali restrizioni previste dal diritto in materia di cittadinanza fondate sull’età e sulla generazione siano arbitrarie e non rispecchino in maniera adeguata l’impegno di molti discendenti di Svizzeri a favore dei loro valori, identità e cultura?Ha considerato gli ostacoli geografici ed economici cui sono confrontati i discendenti di Svizzeri che vivono all’altro capo del mondo (p. es. Sudamerica o Polinesia) per adempiere la condizione di molteplici viaggi in Svizzera rispetto ai discendenti che vivono in Paesi europei vicini? Perché non accorda ai Cantoni e ai Comuni piena autonomia in materia di concessione della cittadinanza ai discendenti di Svizzeri? Perché non ha adeguato l’articolo 7 LCit in occasione della revisione totale della legge sulla cittadinanza? L’articolo 7 LCit è stato introdotto per la prima volta in un decreto del Consiglio federale in un’Europa segnata dalla guerra. Quali argomenti adduce il Consiglio federale per mantenere questa disposizione nonostante i notevoli cambiamenti nel frattempo intervenuti?
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
1. Introducendo la perdita della cittadinanza svizzera nel 1953, il legislatore ha tenuto conto del fatto che una famiglia che vive all’estero da generazioni si è estraniata dal Paese da cui proviene. Voleva evitare che la cittadinanza svizzera fosse un mero fatto formale per queste persone. Il legislatore continua a sostenere questa posizione, tuttavia mantenendo poco elevati i requisiti per la notificazione necessaria a conservare la cittadinanza. Le condizioni chiaramente definite della perdita della cittadinanza garantiscono la parità di trattamento di tutti gli interessati, che non sarebbe più assicurata se la perdita dipendesse da altri criteri soggettivi, come l’impegno personale.
2. Nel quadro della procedura di naturalizzazione è effettuato un esame della proporzionalità, durante il quale sono esaminati tutti gli aspetti che permettono di tenere adeguatamente conto della situazione personale del candidato. Si considera anche se il Paese di provenienza o di domicilio del candidato è molto lontano dalla Svizzera.
3. Conformemente all’articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione disciplina in particolare l’acquisizione della cittadinanza per origine, la perdita della cittadinanza e la reintegrazione. Rientrano pertanto nella competenza della Confederazione la perdita della cittadinanza di un figlio nato all’estero da un genitore svizzero e la reintegrazione nella cittadinanza dopo la perdita, rispettivamente disciplinate negli articoli 7 e 27 della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0). Dunque, per delegare questi compiti ai Catoni e ai Comuni si dovrebbe dapprima modificare la Costituzione. L’attribuzione di queste competenze alla Confederazione garantisce la parità di trattamento degli interessati e un’applicazione uniforme del diritto.
4. In occasione della revisione totale della LCit nel 2014 il limite d’età per la perdita della cittadinanza svizzera è passato da 22 a 25 anni. La disposizione è stata pertanto adeguata di recente.
5. Il contesto che ha portato all’introduzione della perdita della cittadinanza svizzera (cfr. risposta 1) non è mutato. Pertanto né il Consiglio federale né il Parlamento hanno ritenuto necessario adeguare questa disposizione nel quadro della revisione totale della LCit, tranne per quando riguarda il limite d’età.